CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 15745/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato l'affermazione della sua penale responsabilità in relazione al reato di furto aggravato in concorso. Si duole dell'inosservanza dell'art. 133 cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché, oltre ad essere manifestamente infondato, è del tutto generico. Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Parimenti si dica con riguardo al trattamento sanzionatorio, rispetto al quale giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al medesimo sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Tale si presenta, anche sotto questo profilo, il provvedimento impugnato laddove (pp. 2 e 3) richiama nel dettaglio il trattamento sanzionatorio irrogato dal primo Giudice, evidenziando altresì che nei casi in cui la pena sia irrogata in misura inferiore alla media edittale e, ancor più, se prossima al minimo, come nel caso di specie, la stessa può essere giustificata anche con il mero richiamo ai criteri di adeguatezza, equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, d