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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2022

Cassazione n. 41655/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano, ha confermato la sentenza di condanna, in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto in abitazione aggravato anche dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen..; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che con memoria in data 18 settembre 2022 il difensore del ricorrente ha meglio lumeggiato i motivi di ricorso, chiedendo che lo stesso sia rimesso dinanzi alla Sezione competente; [OSCURATO:PERSONA] - che i proposti due motivi di ricorso, che contestano la coerenza rispetto alle prove raccolte e la logicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente - lamentando, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe utilizzato informazioni processuali inesistenti o, comunque, mai prima valutate ed avrebbe solo congetturalmente ritenuto che l'imputato avesse conseguito il possesso dei beni mobili provento del furto per esserne l'autore -, sono affidati a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese da entrambi i giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) - cfr., pag. 3 della sentenza impugnata -, ed unicamente dirette, attraverso una parcellizzazione delle prove e delle deduzioni riferite alla loro interpretazione, a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle risultanze istruttorie, al di fuori della indicazione di specifici, inopinabili e davvero decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso - tanto più che ci si trova al cospetto di doppia conforme sentenza di condanna -, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né è affetto da vistose carenze argomentative, dovendosi tener conto del pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione, in quanto l'obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976 - dep. 29/01/1977, Rv. 135181), come nel caso di specie; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano, ha confermato la sentenza di condanna, in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto in abitazione aggravato anche dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen..; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che con memoria in data 18 settembre 2022 il difensore del ricorrente ha meglio lumeggiato i motivi di ricorso, chiedendo che lo stesso sia rimesso dinanzi alla Sezione competente; [OSCURATO:PERSONA] - che i proposti due motivi di ricorso, che contestano la coerenza rispetto alle prove raccolte e la logicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente - lamentando, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe utilizzato informazioni processuali inesistenti o, comunque, mai prima valutate ed avrebbe solo congetturalmente ritenuto che l'imputato avesse conseguito il possesso dei beni mobili provento del furto per esserne l'autore -, sono affidati a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese da entrambi i giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) - cfr., pag. 3 della sentenza impugnata -, ed unicamente dirette, attraverso una parcellizzazione delle prove e delle deduzioni riferite alla loro interpretazione, a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle risultanze istruttorie, al di fuori della indicazione di specifici, inopinabili e davvero decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso - tanto più che ci si trova al cospetto di doppia conforme sentenza di condanna -, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né è affetto da vistose carenze argomentative, dovendosi tener conto del pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione, in quanto l'obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976 - dep. 29/01/1977, Rv. 135181), come nel caso di specie; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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