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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 05826/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1271/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso la sede dello [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], corrente in Roma (00193), [OSCURATO:PERSONA], 2 -ricorrente- contro Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura g enerale d ello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DELLACALABRIA N. 2704/2024 depositata i l 11/10/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Per una migliore comprensione delle vicende processuali, par d’uopo premettere che la causa approda per la seconda volta in cassazione.

2. Più nel dettaglio, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., esercente attività di magazzini frigoriferi per conto di terzi, otteneva, giusta decreto del MISE n. 134268 del 2004, un contributo ex lege n. 488 del 1992, per la realizzazione di un insediamento produttivo nel Comune di Gizzeria.

2.1. La DP di Catanzaro dell’Agenzia delle entrate, sulla base degli esiti di indagini della GdF esitate in PVC, da cui, come da sentenza in epigrafe, era emersa “l’utilizzazione di fatture per operazioni economiche in tutto o in parte inesistenti, emesse dalla ditta individuale ‘Costruzioni edili di Cerra geom.

Claudio’ per un importo imponibile di € 490.000,00 nel 2006, dalla società ‘[OSCURATO:SOCIETA].’ per un imponibile di € 55.000,00 nel 2007, e dalla ditta individuale ‘D.S.

Scaffalature di [OSCURATO:PERSONA]’ per un importo imponibile di € 135.000,00 nel 2007, recuperava a tassazione, quale reddito d’impresa, l’importo di € 1.066.931,00 […], considerato come illegittimamente percepito dalla società”.

2.1.1. All’avviso sociale seguivano gli avvisi nei confronti dei soci BASILE [OSCURATO:PERSONA] CARIGLINO Paolo.

3. La CTP di Catanzaro, impugnatoriamente adita da tutti e tre i contribuenti, riuniti i rispettivi ricorsi, li rigettava.

4. I contribuenti proponevano appello, dichiarato inammissibile dalla CTR della Calabria, con sentenza n. 283/IV/15, per difetto di tempestivo deposito della ricevuta di spedizione dell’atto di appello a mezzo del servizio postale.

5. Su ricorso dei contribuenti, la Sez.

V Civ. di questa S.C., con ordinanza n. 18389 del 2021, cassava con rinvio la sentenza d’appello, demandando al nuovo giudice “l’accertamento di fatto circa la già avvenuta acquisizione in data 26 settembre 2014 (entro il termine di costituzione degli appellanti) del fascicolo processuale di primo grado con allegata non solo copia della ricevuta di spedizione della raccomandata relativa alla notifica dell’appello, ma anche dell’avviso di ricevimento”.

6. Riassunto il giudizio dai contribuenti, la CGT2 della Calabria, giudicando in sede di rinvio, ritenuta l’ammissibilità dell’appello, lo rigettava nel merito, sulla base, essenzialmente, della seguente motivazione: «[OSCURATO:PERSONA] di Finanza, con adesione dell’Ufficio, ha ravvisato che le fatture emesse dall[e] suindicate imprese [“a) ditta individuale ‘[OSCURATO:PERSONA] di Cerra geom.

Claudio’ per un importo imponibile di € 490.000,00 nel 2006; b) società ‘[OSCURATO:SOCIETA].’ per un imponibile di € 55.000,00 nel 2007; c) ditta individuale ‘D.S.

Scaffalature di [OSCURATO:PERSONA]’ per un importo imponibile di € 135.000,00 nel 2007”] […] afferivano a operazioni economiche totalmente o parzialmente inesistenti»; «[L]a (espressa) delimitazione, nel ricorso introduttivo, della contestazione delle ritenuta fittizietà, totale o parziale, delle operazioni commerciali sottese alle fatture emesse dalla ditta individuale “DS Scaffalature di [OSCURATO:PERSONA]” e della società “[OSCURATO:SOCIETA]2, depotenzia […] le argomentazioni della ricorrente società in relazione alla asserita regolarità e legittimità della utilizzazione del contributo statale finalizzato alla realizzazione del capannone industriale in Gizzeria […].

In primo luogo, le operazioni commerciali ascrivibili alla ditta “DS Scaffalature” e alla società “TA.GU.” risultano essere, complessivamente, di importo alquanto modesto, e, in ogni caso, considerevolmente inferiore rispetto all’importo riferibile alla sola ditta “[OSCURATO:PERSONA]” […].

Se anche è vero che, nel ricorso in appello (e di nuovo nel ricorso in riassunzione) la società [OSCURATO:PERSONA] si sofferma, e anche ampiamente, sulle operazioni commerciali intercorse con la ditta individuale “Costruzioni edili di [OSCURATO:PERSONA].

Claudio”, è altrettanto vero che ciò è avvenuto tardivamente in violazione dell’articolo 57 d.lgs. n. 546/1992 […].

Peraltro […] la sentenza n. 1148/2018 […] emessa dalla [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio avente a oggetto gli avvisi di accertamento anno 2006, ha ritenuto ravvisabili elementi giustificativi della prospettazione sostenuta dall’ufficio sulla fittizietà delle operazioni commerciali formalmente riferibili alla ditta [OSCURATO:PERSONA].

In secondo luogo, le forniture, di materiali od opere, documentate nelle fatture emesse dalla ditta “DS Scaffalature” e dalla società “[OSCURATO:SOCIETA].”, ritenute, parzialmente o totalmente fittizie, trovano robusto sostegno negli elementi, non solo documentali, esposti nel PVC della Guardia di Finanza, ove si segnala: ·- quanto alla ditta “DS Scaffalature di [OSCURATO:PERSONA]”: l’incongruenza tra le fatture conservate dalla stessa ditta e quelle rinvenute in possesso della Tras.

Com., sia con riferimento agli importi (€ 35.000,00 la società emittente le fatture; € 135.000,00 la società ricorrete), sia con riferimento alle date di emissione e anche in merito ai materiali complessivamente forniti; le dichiarazione rese da [OSCURATO:PERSONA], convivente di [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito che le fatture in possesso della Tras.

Com., di importo superiore, erano state emesse su esplicita richiesta proveniente da responsabile di quest’ultima società, nonché di aver restituito alla stessa la somma di € 90.000,00, afferente la sovrafatturazione della fornitura; accertamenti bancari, per aver riscontrato, in relazione a due assegni consegnati dalla Tras.Com. alla DS Scaffali, l’avvenuta negoziazione in data 15 giugno 2007, con versamento in pari data, da parte della Tras.

Com. di un versamento in contanti, a cui ne sono seguiti altri nei giorni immediatamente successivi; ·- quanto alla società “[OSCURATO:SOCIETA].”: l’[imprecisa …] collocazione cronologia di esecuzione dei lavori; [l’]assenza, da parte della società “[OSCURATO:SOCIETA].”, della disponibilità dei mezzi necessari alla realizzazione delle opere descritte in fattura, nonché [l’]assenza di documenti contabili giustificativi delle spese sostenute per la realizzazione delle opere; la contestualità tra incasso degli assegni e[me]ssi dalla Tras.

Com. e prelevamenti in contanti dal c/c della società “[OSCURATO:SOCIETA].”, a cui è seguito versamento in contanti sul c/c della Tras.

Com.».

«[I]l richiamo [difensivo] alle […] relazioni tecniche, se fornisce la rappresentazione della esecuzione dei lavori volti alla realizzazione dell’opera programmata […], non apporta elementi di peculiare rilievo nella direzione della idoneità di inficiare la ritenuta fittizietà delle operazioni commerciali intrattenute dalla società ricorrente con le ditte Costruzioni edili e Scaffalature DS e la società [OSCURATO:SOCIETA]., poiché ciò che rileva non è tanto la dimostrazione del completamento dell’opera quanto, piuttosto, se il contributo statale, richiesto e ottenuto dalla società, sia stato effettivamente e totalmente utilizzato dalla stessa per la finalità programmata, destinazione messa decisamente in dubbio dalle indagini espletate dalla Guardia di Finanza, che, attraverso i rilievi sulle effettività delle operazion[i] commerciali summenzionat[e], ha fatto emergere situazioni di incongruenza tra la finalità programmata e la effettiva destinazione dei contributi […]».

«[L]a ripartizione dei contributi, quale sopravvenire attive, negli anni di competenza […] si rivela applicabile nelle ipotesi in cui è riscontabile la corretta utilizzazione dei contributi per la realizzazione degli impianti, ma non già quando, come nella vicenda in esame, si sostiene, fondatamene alla luce delle attività di controllo espletate dalla Guardia di Finanza, che l’erogazione delle somme nel corso dell’anno 2007, sia da ricondurre ad attività fraudolenta (vi è, infatti, imputazione di truffa in ambito penale) attuata mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistiti; in tale seconda ipotesi, si presta a essere considerata corretta e legittima la tassazione dei contributi percepiti come sopravvenienze attive nello stesso anno d’imposta in cui ha avuto luogo la erogazione, ovvero, per come evidenziato anche dall’Ufficio (memoria [in] riassunzione), al massimo in quote costanti nell’anno di percezione e nei successivi esercizi, ma non oltre il quarto, assoggettamento [a] tassazione che non è dato riscontare, avendo sostenuto la società ricorrente che avrebbe provveduto a [dichiarare] i contributi a partire dall’anno in cui è stato avviato il processo di ammortamento, ossia il 2009».

«[L]’intervento del vincolo penale è databile nel 2010 e, quindi, temporalmente successivo all’anno (2007) in cui è avvenuta la erogazione del contributo, per cui non potrebbe farsi leva sulla disposizione dettata dall’articolo 14, comma 4, Legge n. 537/1993 […]».

7. Proponevano i contribuenti ricorso per cassazione con un motivo, resistito dall’Agenzia delle entrate con controricorso.

7.1. Il Consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata del giudizio.

I contribuenti depositavano istanza di decisione.

I contribuenti depositavano altresì: - istanza di trattazione in pubblica udienza, sul presupposto che “la proposta di definizione si pone in aperto contrasto con la disciplina normativa”; -ampia memoria illustrativa, con seguito di aggiornamento “in limine litis”, riguardo alla vicenda processuale di cui si dirà subito in appresso.

Considerato che:

1. In memoria, si allega e documenta quanto segue: - «[L]a CGTII, nel giudizio precedente a quello di rinvio conclusosi con la sentenza impugnata, aveva definito l’“originario” secondo grado del presente giudizio emettendo una pronuncia (i.e. la sentenza n. 283/2015 […]) dichiarativa della inammissibilità dell’appello»; - «avverso la stessa, i ricorrenti avevano parallelamente attivato il giudizio di revocazione e il giudizio di legittimità»; - «il giudice investito del giudizio di revocazione […] sospendeva il giudizio di revocazione –con ordinanza n. 84/2018 […] – “sino all’esito della decisione della Suprema Corte”»; - «codesta Corte Suprema di Cassazione pronunciava l’ordinanza che, riconoscendo la nullità della prima sentenza di appello, disponeva la prosecuzione del giudizio in sede di rinvio»; -«[il giudizio di revocazione] --dapprima, veniva riunito al giudizio di rinvio […]; -- di poi, proprio all’udienza fissata per la trattazione congiunta dei giudizi, veniva nuovamente separato; -- infine, si concludeva con la sentenza n. 2291/2025, depositata solo il 1° settembre 2025 […], con cui la CTGII della Calabria “revoca[va] la sentenza n. 28[3]/2015 della CTR Calabria depositata il 12 marzo 2015” e, per l’effetto, accoglieva – senza altre specificazioni e, quindi, ‘integralmente’ – il ricorso per revocazione»; - «il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avvero la sentenza revocatoria viene a scadere il 30 dicembre 2025 […].

Cosicché, ove il ricorso per cassazione non venga proposto entro tale termine, la sentenza revocatoria si renderà definitiva»; -«diversamente, in caso di impugnazione da parte dell’Agenzia […,] si renderà necessario che codesta Corte disponga la riunione dei due giudizi».

2. Assume rilievo il “thema” dell’incidenza sul presente giudizio della sentenza n. 2291 del 2025 della CGT2, di cui, alla data dell’odierna udienza, salvi aggiornamenti delle nuove iscrizioni a ruolo, da verifiche sui sistemi informativi della S.C., nel silenzio dell’Agenzia delle entrate, in conformità a quanto dichiarato dalla difesa dei contribuenti nel seguito di memoria, non consta impugnazione ad opera ad opera dell’Agenzia medesima.

Tale sentenza, infatti, reca dispositivo di integrale revoca della sentenza n. 283 del 2015 della CTR Calabria, di per sé, tuttavia, già oggetto di cassazione con rinvio ad opera di Cass. n. 18389 del 2021.

Il suddetto “thema” pone delicate questioni, inesplorate da giurisprudenza specifica su fattispecie sovrapponibili, involgenti validità ed efficacia della sentenza n. 2291 del 2025 della CGT2.

Pertanto, ad avviso del Collegio, esulano i presupposti per la trattazione in adunanza camerale, l’obiettiva complessità delle accennate questioni suggerendo la trattazione in pubblica

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1271/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso la sede dello [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], corrente in Roma (00193), [OSCURATO:PERSONA], 2 -ricorrente- contro Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura g enerale d ello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DELLACALABRIA N. 2704/2024 depositata i l 11/10/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Per una migliore comprensione delle vicende processuali, par d’uopo premettere che la causa approda per la seconda volta in cassazione. 2. Più nel dettaglio, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., esercente attività di magazzini frigoriferi per conto di terzi, otteneva, giusta decreto del MISE n. 134268 del 2004, un contributo ex lege n. 488 del 1992, per la realizzazione di un insediamento produttivo nel Comune di Gizzeria. 2.1. La DP di Catanzaro dell’Agenzia delle entrate, sulla base degli esiti di indagini della GdF esitate in PVC, da cui, come da sentenza in epigrafe, era emersa “l’utilizzazione di fatture per operazioni economiche in tutto o in parte inesistenti, emesse dalla ditta individuale ‘Costruzioni edili di Cerra geom. Claudio’ per un importo imponibile di € 490.000,00 nel 2006, dalla società ‘[OSCURATO:SOCIETA].’ per un imponibile di € 55.000,00 nel 2007, e dalla ditta individuale ‘D.S. Scaffalature di [OSCURATO:PERSONA]’ per un importo imponibile di € 135.000,00 nel 2007, recuperava a tassazione, quale reddito d’impresa, l’importo di € 1.066.931,00 […], considerato come illegittimamente percepito dalla società”. 2.1.1. All’avviso sociale seguivano gli avvisi nei confronti dei soci BASILE [OSCURATO:PERSONA] CARIGLINO Paolo. 3. La CTP di Catanzaro, impugnatoriamente adita da tutti e tre i contribuenti, riuniti i rispettivi ricorsi, li rigettava. 4. I contribuenti proponevano appello, dichiarato inammissibile dalla CTR della Calabria, con sentenza n. 283/IV/15, per difetto di tempestivo deposito della ricevuta di spedizione dell’atto di appello a mezzo del servizio postale. 5. Su ricorso dei contribuenti, la Sez. V Civ. di questa S.C., con ordinanza n. 18389 del 2021, cassava con rinvio la sentenza d’appello, demandando al nuovo giudice “l’accertamento di fatto circa la già avvenuta acquisizione in data 26 settembre 2014 (entro il termine di costituzione degli appellanti) del fascicolo processuale di primo grado con allegata non solo copia della ricevuta di spedizione della raccomandata relativa alla notifica dell’appello, ma anche dell’avviso di ricevimento”. 6. Riassunto il giudizio dai contribuenti, la CGT2 della Calabria, giudicando in sede di rinvio, ritenuta l’ammissibilità dell’appello, lo rigettava nel merito, sulla base, essenzialmente, della seguente motivazione: «[OSCURATO:PERSONA] di Finanza, con adesione dell’Ufficio, ha ravvisato che le fatture emesse dall[e] suindicate imprese [“a) ditta individuale ‘[OSCURATO:PERSONA] di Cerra geom. Claudio’ per un importo imponibile di € 490.000,00 nel 2006; b) società ‘[OSCURATO:SOCIETA].’ per un imponibile di € 55.000,00 nel 2007; c) ditta individuale ‘D.S. Scaffalature di [OSCURATO:PERSONA]’ per un importo imponibile di € 135.000,00 nel 2007”] […] afferivano a operazioni economiche totalmente o parzialmente inesistenti»; «[L]a (espressa) delimitazione, nel ricorso introduttivo, della contestazione delle ritenuta fittizietà, totale o parziale, delle operazioni commerciali sottese alle fatture emesse dalla ditta individuale “DS Scaffalature di [OSCURATO:PERSONA]” e della società “[OSCURATO:SOCIETA]2, depotenzia […] le argomentazioni della ricorrente società in relazione alla asserita regolarità e legittimità della utilizzazione del contributo statale finalizzato alla realizzazione del capannone industriale in Gizzeria […]. In primo luogo, le operazioni commerciali ascrivibili alla ditta “DS Scaffalature” e alla società “TA.GU.” risultano essere, complessivamente, di importo alquanto modesto, e, in ogni caso, considerevolmente inferiore rispetto all’importo riferibile alla sola ditta “[OSCURATO:PERSONA]” […]. Se anche è vero che, nel ricorso in appello (e di nuovo nel ricorso in riassunzione) la società [OSCURATO:PERSONA] si sofferma, e anche ampiamente, sulle operazioni commerciali intercorse con la ditta individuale “Costruzioni edili di [OSCURATO:PERSONA]. Claudio”, è altrettanto vero che ciò è avvenuto tardivamente in violazione dell’articolo 57 d.lgs. n. 546/1992 […]. Peraltro […] la sentenza n. 1148/2018 […] emessa dalla [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio avente a oggetto gli avvisi di accertamento anno 2006, ha ritenuto ravvisabili elementi giustificativi della prospettazione sostenuta dall’ufficio sulla fittizietà delle operazioni commerciali formalmente riferibili alla ditta [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, le forniture, di materiali od opere, documentate nelle fatture emesse dalla ditta “DS Scaffalature” e dalla società “[OSCURATO:SOCIETA].”, ritenute, parzialmente o totalmente fittizie, trovano robusto sostegno negli elementi, non solo documentali, esposti nel PVC della Guardia di Finanza, ove si segnala: ·- quanto alla ditta “DS Scaffalature di [OSCURATO:PERSONA]”: l’incongruenza tra le fatture conservate dalla stessa ditta e quelle rinvenute in possesso della Tras. Com., sia con riferimento agli importi (€ 35.000,00 la società emittente le fatture; € 135.000,00 la società ricorrete), sia con riferimento alle date di emissione e anche in merito ai materiali complessivamente forniti; le dichiarazione rese da [OSCURATO:PERSONA], convivente di [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito che le fatture in possesso della Tras. Com., di importo superiore, erano state emesse su esplicita richiesta proveniente da responsabile di quest’ultima società, nonché di aver restituito alla stessa la somma di € 90.000,00, afferente la sovrafatturazione della fornitura; accertamenti bancari, per aver riscontrato, in relazione a due assegni consegnati dalla Tras.Com. alla DS Scaffali, l’avvenuta negoziazione in data 15 giugno 2007, con versamento in pari data, da parte della Tras. Com. di un versamento in contanti, a cui ne sono seguiti altri nei giorni immediatamente successivi; ·- quanto alla società “[OSCURATO:SOCIETA].”: l’[imprecisa …] collocazione cronologia di esecuzione dei lavori; [l’]assenza, da parte della società “[OSCURATO:SOCIETA].”, della disponibilità dei mezzi necessari alla realizzazione delle opere descritte in fattura, nonché [l’]assenza di documenti contabili giustificativi delle spese sostenute per la realizzazione delle opere; la contestualità tra incasso degli assegni e[me]ssi dalla Tras. Com. e prelevamenti in contanti dal c/c della società “[OSCURATO:SOCIETA].”, a cui è seguito versamento in contanti sul c/c della Tras. Com.». «[I]l richiamo [difensivo] alle […] relazioni tecniche, se fornisce la rappresentazione della esecuzione dei lavori volti alla realizzazione dell’opera programmata […], non apporta elementi di peculiare rilievo nella direzione della idoneità di inficiare la ritenuta fittizietà delle operazioni commerciali intrattenute dalla società ricorrente con le ditte Costruzioni edili e Scaffalature DS e la società [OSCURATO:SOCIETA]., poiché ciò che rileva non è tanto la dimostrazione del completamento dell’opera quanto, piuttosto, se il contributo statale, richiesto e ottenuto dalla società, sia stato effettivamente e totalmente utilizzato dalla stessa per la finalità programmata, destinazione messa decisamente in dubbio dalle indagini espletate dalla Guardia di Finanza, che, attraverso i rilievi sulle effettività delle operazion[i] commerciali summenzionat[e], ha fatto emergere situazioni di incongruenza tra la finalità programmata e la effettiva destinazione dei contributi […]». «[L]a ripartizione dei contributi, quale sopravvenire attive, negli anni di competenza […] si rivela applicabile nelle ipotesi in cui è riscontabile la corretta utilizzazione dei contributi per la realizzazione degli impianti, ma non già quando, come nella vicenda in esame, si sostiene, fondatamene alla luce delle attività di controllo espletate dalla Guardia di Finanza, che l’erogazione delle somme nel corso dell’anno 2007, sia da ricondurre ad attività fraudolenta (vi è, infatti, imputazione di truffa in ambito penale) attuata mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistiti; in tale seconda ipotesi, si presta a essere considerata corretta e legittima la tassazione dei contributi percepiti come sopravvenienze attive nello stesso anno d’imposta in cui ha avuto luogo la erogazione, ovvero, per come evidenziato anche dall’Ufficio (memoria [in] riassunzione), al massimo in quote costanti nell’anno di percezione e nei successivi esercizi, ma non oltre il quarto, assoggettamento [a] tassazione che non è dato riscontare, avendo sostenuto la società ricorrente che avrebbe provveduto a [dichiarare] i contributi a partire dall’anno in cui è stato avviato il processo di ammortamento, ossia il 2009». «[L]’intervento del vincolo penale è databile nel 2010 e, quindi, temporalmente successivo all’anno (2007) in cui è avvenuta la erogazione del contributo, per cui non potrebbe farsi leva sulla disposizione dettata dall’articolo 14, comma 4, Legge n. 537/1993 […]». 7. Proponevano i contribuenti ricorso per cassazione con un motivo, resistito dall’Agenzia delle entrate con controricorso. 7.1. Il Consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata del giudizio. I contribuenti depositavano istanza di decisione. I contribuenti depositavano altresì: - istanza di trattazione in pubblica udienza, sul presupposto che “la proposta di definizione si pone in aperto contrasto con la disciplina normativa”; -ampia memoria illustrativa, con seguito di aggiornamento “in limine litis”, riguardo alla vicenda processuale di cui si dirà subito in appresso. Considerato che: 1. In memoria, si allega e documenta quanto segue: - «[L]a CGTII, nel giudizio precedente a quello di rinvio conclusosi con la sentenza impugnata, aveva definito l’“originario” secondo grado del presente giudizio emettendo una pronuncia (i.e. la sentenza n. 283/2015 […]) dichiarativa della inammissibilità dell’appello»; - «avverso la stessa, i ricorrenti avevano parallelamente attivato il giudizio di revocazione e il giudizio di legittimità»; - «il giudice investito del giudizio di revocazione […] sospendeva il giudizio di revocazione –con ordinanza n. 84/2018 […] – “sino all’esito della decisione della Suprema Corte”»; - «codesta Corte Suprema di Cassazione pronunciava l’ordinanza che, riconoscendo la nullità della prima sentenza di appello, disponeva la prosecuzione del giudizio in sede di rinvio»; -«[il giudizio di revocazione] --dapprima, veniva riunito al giudizio di rinvio […]; -- di poi, proprio all’udienza fissata per la trattazione congiunta dei giudizi, veniva nuovamente separato; -- infine, si concludeva con la sentenza n. 2291/2025, depositata solo il 1° settembre 2025 […], con cui la CTGII della Calabria “revoca[va] la sentenza n. 28[3]/2015 della CTR Calabria depositata il 12 marzo 2015” e, per l’effetto, accoglieva – senza altre specificazioni e, quindi, ‘integralmente’ – il ricorso per revocazione»; - «il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avvero la sentenza revocatoria viene a scadere il 30 dicembre 2025 […]. Cosicché, ove il ricorso per cassazione non venga proposto entro tale termine, la sentenza revocatoria si renderà definitiva»; -«diversamente, in caso di impugnazione da parte dell’Agenzia […,] si renderà necessario che codesta Corte disponga la riunione dei due giudizi». 2. Assume rilievo il “thema” dell’incidenza sul presente giudizio della sentenza n. 2291 del 2025 della CGT2, di cui, alla data dell’odierna udienza, salvi aggiornamenti delle nuove iscrizioni a ruolo, da verifiche sui sistemi informativi della S.C., nel silenzio dell’Agenzia delle entrate, in conformità a quanto dichiarato dalla difesa dei contribuenti nel seguito di memoria, non consta impugnazione ad opera ad opera dell’Agenzia medesima. Tale sentenza, infatti, reca dispositivo di integrale revoca della sentenza n. 283 del 2015 della CTR Calabria, di per sé, tuttavia, già oggetto di cassazione con rinvio ad opera di Cass. n. 18389 del 2021. Il suddetto “thema” pone delicate questioni, inesplorate da giurisprudenza specifica su fattispecie sovrapponibili, involgenti validità ed efficacia della sentenza n. 2291 del 2025 della CGT2. Pertanto, ad avviso del Collegio, esulano i presupposti per la trattazione in adunanza camerale, l’obiettiva complessità delle accennate questioni suggerendo la trattazione in pubblica
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