CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 47766/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi di ricorso ed alle conclusioni ivi riportate e ribadite con memoria di replica del 10/10/2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Sesta sezione penale di questa Corte deducendo un unico articolato motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2. Secondo la prospettazione difensiva ricorrerebbe un errore percettivo, consistente nell'aver la Corte ritenuto che il dedotto contrasto di giudicati in sede di revisione sia frutto di una diversa valutazione giuridica dei fatti storici posti a fondamento delle sentenze, anziché di una oggettiva incompatibilità tra gli stessi. Il ricorrente ha richiamato l'iter giudiziario e le decisioni che avevano portato alla sua condanna definitiva con sentenza della Seconda Sezione penale di questa Corte n. 23890 del 2021, oltre alla ttt decisione della Corte di appello di Roma che, con successiva sentenza del 27/01/2022, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della decisione della Corte di appello di Napoli escludendo: - la ricorrenza di un contrasto di giudicati quanto all'intervenuta decisione che aveva portato alla assoluzione nei confronti del fratello [OSCURATO:PERSONA], coimputato per i medesimi fatti, da parte del Gup di Napoli; - la sopravvenienza di nuove prove con riferimento alla richiesta di applicazione di misure di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di cui invece era stato destinatario solo il fratello Antonio. 2.1. Il ricorrente ha, quindi, evidenziato, in senso critico, come la decisione della Sesta sezione penale di questa Corte si fosse limitata a riportare pedissequamente la motivazione della sentenza della Corte di appello di Roma. Tuttavia, il fatto storico preso in considerazione era del tutto diverso, atteso che il Gup di Napoli aveva escluso la derivazione di proventi utilizzati dal fratello [OSCURATO:PERSONA] dal clan Contini, nonché dal riciclaggio del denaro proveniente dal riscatto pagato a seguito del sequestro del gioielliere Presta, escludendo radicalmente l'illiceità dei capitali impiegati dai fratelli Righi nella costituzione e gestione delle attività di ristorazione a Roma, oggetto della contestazione di intestazione fittizia. Ne conseguiva, evidentemente, la diversità del fatto storico accertato in sede di giudizio dinnanzi al Gup. Non poteva ritenersi ricorrente una diversa valutazione giuridica, bensì una diversa ricostruzione nel merito dei fatti di giudizio, con oggettiva incompatibilità tra il fatto negativo accertato nella sentenza del Gup di Napoli nei confronti del fratello Luigi e le ricostruzioni compiute dalle sentenze di condanna, come evidenziato anche dalle decisioni relative al giudizio di prevenzione, conclusosi con la sentenza della Prima Sezione della Corte di cassazione con decisione n. 43826 del 2018. La difesa ha richiamato la condanna del ricorrente esclusivamente per l'associazione per delinquere di cui al capo 11) non collegata al clan Contini e ad una serie di reati fine di intestazione fittizia senza l'aggravante della finalità di agevolazione del clan predetto. L'inconciliabilità dei giudicati doveva essere individuata in relazione al fatto costituito dalla provenienza lecita o illecita dei capitali impiegati nella gestione e costituzione delle società di ristorazione. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che I ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivo manifestamente infondato. Questa Corte ha costantemente evidenziato, con principio di diritto che qui si intende ribadire, che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità ed oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco e postula "inderogabilmente" che lo sviamento della volontà del giudice sia non solo decisivo, ma anche di oggettiva ed immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dalla supposta errata valutazione o dal supposto non corretto apprezzamento di determinati atti, così che la qualificazione appropriata potrebbe eventualmente essere quella dell'errore di giudizio (Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, Baini, Rv. 229099-01). Deve quindi ricorrere un evidentissimo e immediatamente riscontrabile errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio stesso da parte della Corte di cassazione, connotato dalla diretta influenza sul processo formativo della volontà (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01). La giurisprudenza di questa Corte, nella sua massima espressione, ha in tal senso precisato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente nella fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, e che sono estranei all'ambito di applicazione di tale giudizio gli errori d'interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza dell'e norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, che devono essere fatti valere soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. U, 27/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], non massimata sul punto; Sez. 6, n. 18216 del 10/03/2003, Aragona, Rv. 225258-01). Ne consegue che è inammissibile il ricorso straordinario presentato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. con cui si deduca un'erronea valutazione di elementi probatori, in quanto l'errore di fatto preso in considerazione dalla norma appena menzionata consiste in una falsa percezione delle risultanze processuali in cui la corte di cassazione sia incorsa, con esclusione di ogni erroneo apprezzamento di esse (Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Previti, Rv. 237161-01; Sez. 2, n. 45654 del 24/09/2003, Romano, Rv. 227486-01, con richiamo a livello sistematico alle indicazioni a suo tempo fornite da Corte cost. n. 16 del 1986 a proposito della rilevanza dell'errore di fatto e al richiamo alla nozione di errore di fatto enucleata dall'art. 395 cod. proc. civ. n. 4, in quanto espressamente richiamata dall'art. 391-bis cod. proc. civ. e non derogata agli effetti del processo penale). 2. Ciò premesso, appare evidente come nel caso in esame, anche attesa la genericità e aspecificità delle deduzioni difensive, non ricorra alcuna considerazione e valutazione nell'ambito della sentenza impugnata tale da integrare l'errore di fatto come sopra delineato, nei suo carattere di assoluta evidenza e possibile rilevabilità sulla base della sentenza impugnata e degli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche. In altri termini la difesa, come emerge dalla stessa lettura della motivazione della sentenza impugnata, ripropone i medesimi argomenti oggetto di decisione, presi in esplicita considerazione sia dinnanzi alla Seconda sezione di questa Corte nel giungere alla definitiva affermazione di responsabilità del ricorrente (ampiamente considerati in sede di istanza di revisione con riferimento ai paragrafi 16 e 17), che dalla Sesta sezione nella sentenza impugnata in questa sede, prospettando ancora una volta la diversa soluzione e considerazione di questioni già precedentemente esposte e sollecitando, in sostanza, un inammissibile riesame del precedente giudizio di cassazione, a fronte di una motivazione logicamente articolata, che ha esplicitamente escluso, con considerazioni chiare, logiche e persuasive, non solo la ricorrenza di un contrasto di giudicati, ma anche la presenza di nuovo elemento di prova. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto, con conseguente, evidente, aspecificità del motivo proposto, limitandosi di fatto a sostenere la ricorrenza di un errore di diritto, da identificare, secondo la prospettazione difensiva, nella considerazione della mancata adozione di una pronuncia caducatoria della sentenza di merito, con richiamo ad una diversa lettura del merito non ammissibile in questa sede (Sez. 1, n. 17362 del 15/04/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244067-01). 3. In conclusione, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, come nel caso in esame è stato 4 ittt, evidenziato dalla decisione impugnata in modo ampio e condivisibile, non è configurabile un errore di fatto, bensì eventualmente di giudizio, come tale non ricompreso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14707/2011, Corsini, Rv. 250527-01; Sez. 6, n. 35239 del 21/05/2013, Buonocuore, Rv. 256441-01; Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, Misuraca, Rv. 259531-01). Il ricorrente ha, dunque, inteso rilevare un preteso errore derivante da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite (con particolare riferimento alla provenienza dei redditi oggetto di imputazione al capo 1.1), richiamate esplicitamente dalla sentenza impugnata anche in relazione alla decisione della Seconda sezione) nell'affermare definitivamente la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 6, n. 46065 del 17709/2014, Marrelli, Rv. 260819-01; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686-01; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268981-01; Sez. 3, n. 27622 del 26/04/2023, Domi, Rv. 284804-01). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame