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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25531/2022

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22381-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente non costituita - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 6082/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 2082/2020 del Tribunale di Milano.

Il ricorso non risulta depositato nel termine di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c.

Resiste con controricorso, ritualmente notificato e depositato, il Comune di Milano. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., proposta di improcedibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta, poiché il mancato deposito del ricorso nel termine perentorio fissato dal primo comma dell’art. 369 c.p.c. ne comporta l’improcedibilità (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 25453 del 26/10/2017, Rv. 646817; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22092 del 04/09/2019, Rv. 654920; Cass. Sez. 6 –3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013, Rv. 626358).

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 610, di cui € 100 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camer

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22381-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente non costituita - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 6082/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 2082/2020 del Tribunale di Milano. Il ricorso non risulta depositato nel termine di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c. Resiste con controricorso, ritualmente notificato e depositato, il Comune di Milano. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., proposta di improcedibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta, poiché il mancato deposito del ricorso nel termine perentorio fissato dal primo comma dell’art. 369 c.p.c. ne comporta l’improcedibilità (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 25453 del 26/10/2017, Rv. 646817; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22092 del 04/09/2019, Rv. 654920; Cass. Sez. 6 –3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013, Rv. 626358). Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 610, di cui € 100 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camer
Sentenza Cassazione n. 25531/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris