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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 00637/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 24 febbraio 2020, che, riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di tentato furto pluriaggravato di 50 Kg. di materiale ferroso e di evasione, lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando, con un solo motivo, la violazione di legge quanto al diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, essendo la refurtiva costituita da raccorderia idraulica avente un valore di Euro 50,00, come tale ininfluente sulla prosecuzione dell'attività aziendale della società derubata.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. L'impugnativa consta di rilievi meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese nel precedente grado, che, in tale guisa, risultano sviluppate in assenza di confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

3.2. Sviluppa, nel contempo, ragioni di doglianza manifestamente infondate e che deducono, comunque, vizi non consentiti nel giudizio di legittimità, perché espressione di censure rivolte a valutazioni dei giudici di merito, in ordine all'entità del danno patrimoniale di cui si discute, che, in quanto motivate in termini non illogici, sono insindacabili in questa sede.

Tanto è a dirsi con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., posto che è ius receptum che la concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, presuppone, anche nel delitto tentato (Sez.

U, n. 28243 del 28/03/2013, Rv. 255528), necessariamente che il pregiudizio, cagionato o che si presume sarebbe stato cagionato, sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241).4.

S'impone, dunque, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]( T Pali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 24 febbraio 2020, che, riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di tentato furto pluriaggravato di 50 Kg. di materiale ferroso e di evasione, lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando, con un solo motivo, la violazione di legge quanto al diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, essendo la refurtiva costituita da raccorderia idraulica avente un valore di Euro 50,00, come tale ininfluente sulla prosecuzione dell'attività aziendale della società derubata. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'impugnativa consta di rilievi meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese nel precedente grado, che, in tale guisa, risultano sviluppate in assenza di confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 3.2. Sviluppa, nel contempo, ragioni di doglianza manifestamente infondate e che deducono, comunque, vizi non consentiti nel giudizio di legittimità, perché espressione di censure rivolte a valutazioni dei giudici di merito, in ordine all'entità del danno patrimoniale di cui si discute, che, in quanto motivate in termini non illogici, sono insindacabili in questa sede. Tanto è a dirsi con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., posto che è ius receptum che la concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, presuppone, anche nel delitto tentato (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Rv. 255528), necessariamente che il pregiudizio, cagionato o che si presume sarebbe stato cagionato, sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241).4. S'impone, dunque, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]( T Pali
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