CassazionedecretoSezione 6Decisione del 22 febbraio 2021
Cassazione n. 34783/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 23058/2021 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 4 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale pro-tempore; INTIMATA avverso: sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Firenze nr. 217/2021 depositata in data 22.02.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia presentato dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni nella I. 197/2016; ritenuto che le spese possano essere compensate, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, spese compensate. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione al difensore della parte costituita e lo avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA]$e dott. [OSCURATO:PERSONA] r