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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026

Cassazione n. 13552/2026

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presentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorso incidentale proposto da Agenzia Delle Entrate in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'[OSCURATO:PERSONA] incidentale-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Laziosez.dist. di Latina n. 4468/2019 depositata il 19/07/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di LatinaNumero registro generale 8151/2020Numero sezionale 3690/2026Numero di raccolta generale 13552/2026Data pubblicazione 10/05/2026avverso la cartella di pagamento n. 05720140030566401, notificata il 9luglio 2015, relativa all’imposta di registro e alle sanzioni riferite adoperazioni di finanziamento dei soci riguardanti gli anni 2000 e 2001.

Lacontribuente ha dedotto la prescrizione del credito, la decadenza dal potereimpositivo e la nullità della cartella per irregolarità della sottoscrizione delruolo.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita eccependo, in via preliminare,l’inammissibilità del ricorso per mancata indicazione del legalerappresentante della società, ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 546/1992.2.

Con sentenza n. 784/6/2016, depositata il 19 maggio 2016, la CTPdi Latina ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile per l’omessaindicazione, nell’atto introduttivo, del legale rappresentante della società,ritenuta causa di incertezza assoluta sulla legittimazione processuale delricorrente.

Il giudice ha precisato che tale vizio non risultava sanabile, inquanto il difetto riguardava un requisito essenziale per la validainstaurazione del rapporto processuale.3.

La società ha proposto appello avverso la sentenza di primo gradoe non ha formulato specifiche contestazioni sulla dichiarata inammissibilitàdel ricorso introduttivo, limitandosi a dolersi della mancata ricezionedell’avviso di fissazione dell’udienza da parte della CTP e riproponendo lequestioni di merito già formulate.

L’Agenzia delle Entrate ha resistitoeccependo nuovamente l’inammissibilità del ricorso iniziale e deducendoaltresì la tardività dell’appello.4.

Con sentenza n. 4468/2019 depositata il 19 luglio 2019, laCommissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione staccata di Latina harigettato l’appello.

Il giudice regionale ha rilevato, da un lato, che la stessaimpugnazione mancava ancora una volta della precisa indicazione del legalerappresentante, essendo riportati soltanto due nominativi privi di riferimentiidentificativi; dall’altro, ha confermato che il ricorso introduttivo era privodell’indicazione del rappresentante legale della società e che tale omissione,ai sensi dell’art. 18 d.lgs. 546/1992, comportava inammissibilità insanabile.Numero registro generale 8151/2020Numero sezionale 3690/2026Numero di raccolta generale 13552/2026Data pubblicazione 10/05/2026Infine,ha ritenuto che il difetto integrasse una situazione di incertezzaassoluta, escludendo la possibilità di sanatoria per raggiungimento delloscopo e affermando che tale vizio determinava il mancato instaurarsi delrapporto processuale, rendendo irrilevanti tutte le questioni di meritosollevate dalla contribuente.5.

Avverso la suddetta sentenza di gravame parte contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui ha resistito concontroricorso incidentale contenente un motivo l’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 18, comma 2 lett. b) e comma 4, d. leg. n. 546/1992,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.La società ricorrente lamenta che i giudici regionali abbiano dichiaratol’inammissibilità dell’appello ritenendo carente l’indicazione del legalerappresentante, nonostante ad avviso della ricorrente tale dato fossedesumibile dalla firma sulla procura, dagli atti allegati e dai documenti dicausa, così da escludere qualsiasi incertezza assoluta.

Il motivo quindi siincentra sulla corretta interpretazione dell’art. 18 del d.lgs. 546/1992 e sullanozione di “incertezza assoluta” del rappresentante della società.L’Agenzia ha replicato che la questione è coperta da giudicato interno,poiché in sede di appello la società non avrebbe impugnato la declaratoriadi inammissibilità della CTP ma si sarebbe limitata a dedurre il mancatoavviso di trattazione e ha ribadito inoltre che il ricorso introduttivo nonconteneva alcuna indicazione del rappresentante legale, con ciòintegrandosi un vizio insanabile, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.2.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la insufficiente e/oomessa motivazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.La società ricorrente sostiene che la CTR avrebbe omesso di valutarele circostanze — evidenziate nell’atto di appello — relative alla chiaraleggibilità della sottoscrizione della procura e alla presenza, negli atti delNumero registro generale 8151/2020Numero sezionale 3690/2026Numero di raccolta generale 13552/2026Data pubblicazione 10/05/2026processo, dell’identificazione del legale rappresentante.

La motivazionesarebbe pertanto apodittica e non rispettosa degli oneri minimi richiestidall’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., soprattutto poiché la CTR nonavrebbe verificato se sussistesse effettivamente “incertezza assoluta”.La controricorrente afferma che la Corte regionale ha motivatopuntualmente, richiamando anche le ragioni della CTP.

Sottolinea che ilgiudice d’appello ha ribadito che il ricorso era “privo dell’indicazione delrappresentante legale” e che la firma in calce “[OSCURATO:SOCIETA]” non permettevain alcun modo di identificare la persona fisica conferente.

L’Agenziaribadisce che la mancanza integra difetto di legittimazione ad causam nonsanabile e che ogni ulteriore doglianza è assorbita da tale vizio.3.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 56del d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.La ricorrente sostiene che l’Agenzia delle Entrate non avrebbe maieccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo, così che i giudici regionalinon avrebbero potuto rilevarla d’ufficio, violando il principio dispositivo,poiché il vizio doveva essere eccepito dalla controparte e non poteva essererilevato autonomamente dal giudice.Nel controricorso si afferma che l’Ufficio erariale ha eccepitoespressamente, sin dal primo grado, la nullità del ricorso introduttivo permancanza dell’indicazione del rappresentante legale, richiamando anche laspecifica pagina dell’atto e che, comunque, il vizio è rilevabile d’ufficio,trattandosi di difetto di legittimazione ad agire e, quindi, di condizionedell’azione.4.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce l’omessa pronunciasull’eccezione di prescrizione.Si sostiene che la CTR non si sia pronunciata sulla dedotta intervenutaprescrizione del credito tributario, sostenuta sulla base dell’estinzione diprecedenti giudizi e dell’assenza di atti interruttivi dal 2001.

La ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8151/2020Numero sezionale 3690/2026Numero di raccolta generale 13552/2026Data pubblicazione 10/05/2026afferma che tale motivo non poteva ritenersi assorbito, poiché il giudiceavrebbe dovuto comunque valutare nel merito la pretesa tributaria.L’Agenzia ha osservato che la mancata pronuncia è giustificatadall’assorbimento derivante dalla inammissibilità del ricorso introduttivo.Inoltre la doglianza sarebbe comunque inammissibile perché la contribuentetenta di rimettere in discussione una vicenda processuale già definita.Infine, andrebbe comunque dichiarata infondata anche la ricostruzione sullaprescrizione, atteso che gli atti del precedente giudizio interruttivoescluderebbero la maturazione del quinquennio.5.

Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la nullità della formazioneruolo e della conseguente cartella.La ricorrente contesta la sottoscrizione del ruolo da parte delfunzionario Pagano, ritenendolo privo della qualifica dirigenziale richiesta aseguito della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015, e richiamadecisioni di merito che hanno dichiarato nulli analoghi atti.6.

L’Agenzia ha proposto ricorso incidentale, articolato in un unicomotivo, rubricato come violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38,comma 3, e 51 del d.lgs. 546/1992, nonché degli artt. 324 e 327 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.Sostiene che la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appellodella società perché tardivo, essendo stato proposto oltre il terminesemestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado(19/05/2016).

L’Agenzia contesta l’assunto della contribuente secondo cuila mancata comunicazione dell’avviso di trattazione renderebbe il termineinefficace: l’impugnazione tardiva è ammissibile solo se la parte prova dinon aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o deglisocietà era parte costituita e pienamente consapevole del giudizio.L’Agenzia chiede dunque la cassazione della sentenza nella parte in cui nonNumero registro generale 8151/2020Numero sezionale 3690/2026Numero di raccolta generale 13552/2026Data pubblicazione 10/05/2026ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello, con conseguente conferma delgiudicato della sentenza della CTP.7.

Il collegio dà atto della mancanza dei fascicoli di merito, la cuiacquisizione è necessaria per verificare la tempestività del deposito e dellanotifica dell’atto di appello, questione che è specificamente oggetto delmotivo di ricorso incidentale.8.

Deve conseguentemente rinviarsi la causa a nuovo ruolo,mandando la cancelleria per il relativo adempimento.

P.Q.MLa Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per l’acquisizione deifascicoli di merito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.Il PresidenteMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorso incidentale proposto da Agenzia Delle Entrate in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'[OSCURATO:PERSONA] incidentale-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Laziosez.dist. di Latina n. 4468/2019 depositata il 19/07/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di LatinaNumero registro generale 8151/2020Numero sezionale 3690/2026Numero di raccolta generale 13552/2026Data pubblicazione 10/05/2026avverso la cartella di pagamento n. 05720140030566401, notificata il 9luglio 2015, relativa all’imposta di registro e alle sanzioni riferite adoperazioni di finanziamento dei soci riguardanti gli anni 2000 e 2001. Lacontribuente ha dedotto la prescrizione del credito, la decadenza dal potereimpositivo e la nullità della cartella per irregolarità della sottoscrizione delruolo. L’Agenzia delle Entrate si è costituita eccependo, in via preliminare,l’inammissibilità del ricorso per mancata indicazione del legalerappresentante della società, ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 546/1992.2. Con sentenza n. 784/6/2016, depositata il 19 maggio 2016, la CTPdi Latina ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile per l’omessaindicazione, nell’atto introduttivo, del legale rappresentante della società,ritenuta causa di incertezza assoluta sulla legittimazione processuale delricorrente. Il giudice ha precisato che tale vizio non risultava sanabile, inquanto il difetto riguardava un requisito essenziale per la validainstaurazione del rapporto processuale.3. La società ha proposto appello avverso la sentenza di primo gradoe non ha formulato specifiche contestazioni sulla dichiarata inammissibilitàdel ricorso introduttivo, limitandosi a dolersi della mancata ricezionedell’avviso di fissazione dell’udienza da parte della CTP e riproponendo lequestioni di merito già formulate. L’Agenzia delle Entrate ha resistitoeccependo nuovamente l’inammissibilità del ricorso iniziale e deducendoaltresì la tardività dell’appello.4. Con sentenza n. 4468/2019 depositata il 19 luglio 2019, laCommissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione staccata di Latina harigettato l’appello. Il giudice regionale ha rilevato, da un lato, che la stessaimpugnazione mancava ancora una volta della precisa indicazione del legalerappresentante, essendo riportati soltanto due nominativi privi di riferimentiidentificativi; dall’altro, ha confermato che il ricorso introduttivo era privodell’indicazione del rappresentante legale della società e che tale omissione,ai sensi dell’art. 18 d.lgs. 546/1992, comportava inammissibilità insanabile.Numero registro generale 8151/2020Numero sezionale 3690/2026Numero di raccolta generale 13552/2026Data pubblicazione 10/05/2026Infine,ha ritenuto che il difetto integrasse una situazione di incertezzaassoluta, escludendo la possibilità di sanatoria per raggiungimento delloscopo e affermando che tale vizio determinava il mancato instaurarsi delrapporto processuale, rendendo irrilevanti tutte le questioni di meritosollevate dalla contribuente.5. Avverso la suddetta sentenza di gravame parte contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui ha resistito concontroricorso incidentale contenente un motivo l’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 18, comma 2 lett. b) e comma 4, d. leg. n. 546/1992,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.La società ricorrente lamenta che i giudici regionali abbiano dichiaratol’inammissibilità dell’appello ritenendo carente l’indicazione del legalerappresentante, nonostante ad avviso della ricorrente tale dato fossedesumibile dalla firma sulla procura, dagli atti allegati e dai documenti dicausa, così da escludere qualsiasi incertezza assoluta. Il motivo quindi siincentra sulla corretta interpretazione dell’art. 18 del d.lgs. 546/1992 e sullanozione di “incertezza assoluta” del rappresentante della società.L’Agenzia ha replicato che la questione è coperta da giudicato interno,poiché in sede di appello la società non avrebbe impugnato la declaratoriadi inammissibilità della CTP ma si sarebbe limitata a dedurre il mancatoavviso di trattazione e ha ribadito inoltre che il ricorso introduttivo nonconteneva alcuna indicazione del rappresentante legale, con ciòintegrandosi un vizio insanabile, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la insufficiente e/oomessa motivazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.La società ricorrente sostiene che la CTR avrebbe omesso di valutarele circostanze — evidenziate nell’atto di appello — relative alla chiaraleggibilità della sottoscrizione della procura e alla presenza, negli atti delNumero registro generale 8151/2020Numero sezionale 3690/2026Numero di raccolta generale 13552/2026Data pubblicazione 10/05/2026processo, dell’identificazione del legale rappresentante. La motivazionesarebbe pertanto apodittica e non rispettosa degli oneri minimi richiestidall’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., soprattutto poiché la CTR nonavrebbe verificato se sussistesse effettivamente “incertezza assoluta”.La controricorrente afferma che la Corte regionale ha motivatopuntualmente, richiamando anche le ragioni della CTP. Sottolinea che ilgiudice d’appello ha ribadito che il ricorso era “privo dell’indicazione delrappresentante legale” e che la firma in calce “[OSCURATO:SOCIETA]” non permettevain alcun modo di identificare la persona fisica conferente. L’Agenziaribadisce che la mancanza integra difetto di legittimazione ad causam nonsanabile e che ogni ulteriore doglianza è assorbita da tale vizio.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 56del d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.La ricorrente sostiene che l’Agenzia delle Entrate non avrebbe maieccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo, così che i giudici regionalinon avrebbero potuto rilevarla d’ufficio, violando il principio dispositivo,poiché il vizio doveva essere eccepito dalla controparte e non poteva essererilevato autonomamente dal giudice.Nel controricorso si afferma che l’Ufficio erariale ha eccepitoespressamente, sin dal primo grado, la nullità del ricorso introduttivo permancanza dell’indicazione del rappresentante legale, richiamando anche laspecifica pagina dell’atto e che, comunque, il vizio è rilevabile d’ufficio,trattandosi di difetto di legittimazione ad agire e, quindi, di condizionedell’azione.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce l’omessa pronunciasull’eccezione di prescrizione.Si sostiene che la CTR non si sia pronunciata sulla dedotta intervenutaprescrizione del credito tributario, sostenuta sulla base dell’estinzione diprecedenti giudizi e dell’assenza di atti interruttivi dal 2001. La ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8151/2020Numero sezionale 3690/2026Numero di raccolta generale 13552/2026Data pubblicazione 10/05/2026afferma che tale motivo non poteva ritenersi assorbito, poiché il giudiceavrebbe dovuto comunque valutare nel merito la pretesa tributaria.L’Agenzia ha osservato che la mancata pronuncia è giustificatadall’assorbimento derivante dalla inammissibilità del ricorso introduttivo.Inoltre la doglianza sarebbe comunque inammissibile perché la contribuentetenta di rimettere in discussione una vicenda processuale già definita.Infine, andrebbe comunque dichiarata infondata anche la ricostruzione sullaprescrizione, atteso che gli atti del precedente giudizio interruttivoescluderebbero la maturazione del quinquennio.5. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la nullità della formazioneruolo e della conseguente cartella.La ricorrente contesta la sottoscrizione del ruolo da parte delfunzionario Pagano, ritenendolo privo della qualifica dirigenziale richiesta aseguito della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015, e richiamadecisioni di merito che hanno dichiarato nulli analoghi atti.6. L’Agenzia ha proposto ricorso incidentale, articolato in un unicomotivo, rubricato come violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38,comma 3, e 51 del d.lgs. 546/1992, nonché degli artt. 324 e 327 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.Sostiene che la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appellodella società perché tardivo, essendo stato proposto oltre il terminesemestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado(19/05/2016). L’Agenzia contesta l’assunto della contribuente secondo cuila mancata comunicazione dell’avviso di trattazione renderebbe il termineinefficace: l’impugnazione tardiva è ammissibile solo se la parte prova dinon aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o deglisocietà era parte costituita e pienamente consapevole del giudizio.L’Agenzia chiede dunque la cassazione della sentenza nella parte in cui nonNumero registro generale 8151/2020Numero sezionale 3690/2026Numero di raccolta generale 13552/2026Data pubblicazione 10/05/2026ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello, con conseguente conferma delgiudicato della sentenza della CTP.7. Il collegio dà atto della mancanza dei fascicoli di merito, la cuiacquisizione è necessaria per verificare la tempestività del deposito e dellanotifica dell’atto di appello, questione che è specificamente oggetto delmotivo di ricorso incidentale.8. Deve conseguentemente rinviarsi la causa a nuovo ruolo,mandando la cancelleria per il relativo adempimento. P.Q.MLa Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per l’acquisizione deifascicoli di merito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.Il PresidenteMilena Balsamo
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