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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08871/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Messina il 18 dicembre 2020 ha integralmente confermato laG decisione, appellata dall'imputato, con la quale il vn hW Tribunale diV3arcellona P.G, il 25 novembre 2019 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida a tre motivi con i quali deduce violazione di legge: in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, sia poiché non è possibile attribuire la manomissione del contatore all'imputato, in quanto all'inizio del fatto egli non era in possesso dell'immobile e anche dopo il rilascio dello stesso il furto di energia elettrica non è stato interrotto, sia per difetto dell'elemento soggettivo del reato; nonché violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen., stante il comportamento processuale dell'imputato e la particolare tenuità del danno arrecato.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma solo apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710).

Al riguardo, la Corte di appello (alle pp. 2-3) ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame: la data di inizio e fine sottrazione dell'energia elettrica si individua con riferimento al periodo nel quale l'imputato ha avuto in uso l'abitazione senza stipulare un contratto per l'erogazione di energia, da tenere ben distinta dalla data di accertamento della manomissione e dal periodo preso in considerazione dai tecnici Enel al fine di ricostruire i consumi; quanto all'elemento soggettivo del reato, esso risulta acclarato dall'intenzione dell'imputato di ottenere il profitto derivante dall'erogazione di energia elettrica senza doverla pagare; quanto al trattamento sanzionatorio, non sussistono elementi della condotta valorizzabili in termini positivi, né il danno può considerarsi tenue atteso che la sottrazione di energia elettrica è stata protratta per oltre un anno.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente 21 pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Messina il 18 dicembre 2020 ha integralmente confermato laG decisione, appellata dall'imputato, con la quale il vn hW Tribunale diV3arcellona P.G, il 25 novembre 2019 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a tre motivi con i quali deduce violazione di legge: in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, sia poiché non è possibile attribuire la manomissione del contatore all'imputato, in quanto all'inizio del fatto egli non era in possesso dell'immobile e anche dopo il rilascio dello stesso il furto di energia elettrica non è stato interrotto, sia per difetto dell'elemento soggettivo del reato; nonché violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen., stante il comportamento processuale dell'imputato e la particolare tenuità del danno arrecato. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma solo apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710). Al riguardo, la Corte di appello (alle pp. 2-3) ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame: la data di inizio e fine sottrazione dell'energia elettrica si individua con riferimento al periodo nel quale l'imputato ha avuto in uso l'abitazione senza stipulare un contratto per l'erogazione di energia, da tenere ben distinta dalla data di accertamento della manomissione e dal periodo preso in considerazione dai tecnici Enel al fine di ricostruire i consumi; quanto all'elemento soggettivo del reato, esso risulta acclarato dall'intenzione dell'imputato di ottenere il profitto derivante dall'erogazione di energia elettrica senza doverla pagare; quanto al trattamento sanzionatorio, non sussistono elementi della condotta valorizzabili in termini positivi, né il danno può considerarsi tenue atteso che la sottrazione di energia elettrica è stata protratta per oltre un anno. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente 21 pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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