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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26858/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 25 marzo 2021 del Tribunale di Roma nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesione personale aggravata loro ascritti e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto volto ad invocare una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in questa sede di legittimità; - che i motivi del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione sia in ordine all'affermazione di penale responsabilità, sia in relazione al trattamento sanzionatorio ed in particolare al diniego delle circostanze attenuanti generiche, per le quali la Corte territoriale ha segnalato la entità delle lesioni cagionate, i motivi a delinquere e le modalità esecutive dei reati; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 25 marzo 2021 del Tribunale di Roma nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesione personale aggravata loro ascritti e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto volto ad invocare una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in questa sede di legittimità; - che i motivi del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione sia in ordine all'affermazione di penale responsabilità, sia in relazione al trattamento sanzionatorio ed in particolare al diniego delle circostanze attenuanti generiche, per le quali la Corte territoriale ha segnalato la entità delle lesioni cagionate, i motivi a delinquere e le modalità esecutive dei reati; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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