CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20329/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura delloStato- controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Firenzen.2366/2017 depositata il 10/11/2017Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 14412/2018Numero sezionale 1647/2026Numero di raccolta generale 20329/2026Data pubblicazione 17/06/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.950,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 17/06/2026Andreina Giudicepietro