CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 20627/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del primo motivo di ricorso e il rigetto del secondo; lette le conclusioni scritte con cui l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa dei ricorrenti chiede l'annullamento della sentenza per violazione del divieto di reformatio in pejus. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 3378 del 2022 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna infitta dal Tribunale di Trapani ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ex art. 368 cod. pen. per avere calunniato, con dichiarazioni rese nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], compagno della figlia del [OSCURATO:PERSONA] e collaboratore amministrativo presso il Tribunale di Trapani, accusandolo di avere rivelato i contenuti delle denunce da loro sporte contro [OSCURATO:PERSONA], con i quali i due avevano rapporti conflittuali causati da questioni condominiali, affermando che delle loro denunce [OSCURATO:PERSONA] veniva immediatamente informato da [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato invece assolto dal reato ex art. 326 cod. pen., risultando che egli si occupava, presso la cancelleria • 'TRA penale del Tribunale di Valemmo, esclusivamente dell'iscrizione dei fascicoli e non aveva accesso, agli archivi della Procura della Repubblica. 2. Con i ricorsi congiunti presentati dal loro difensore gli imputati chiedono l'annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso deducono violazione dell'art. 597, comma terzo, cod. pen. per avere riformato in peggio la sentenza di primo grado revocando il beneficio della sospensione condizionale al di fuori di casi di revoca d'ufficio del beneficio indicati nell'art. 168, commi primo e terzo, cod. pen., nonostante che la sentenza del Tribunale fosse stata impugnata soltanto dagli imputati. Si precisa, inoltre, che la revoca del beneficio è espressa soltanto nella motivazione della sentenzaí ma non anche nel dispositivo della stessa. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 368 cod. pen. e vizio della motivazione per non avere sufficientemente vagliato le deduzioni espresse con i motivi di appello circa la erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata da parte degli imputati, ignorando essi le specifiche mansioni svolte da [OSCURATO:PERSONA] nel Tribunale di Trapani ed essendosi limitati a riportare quanto affermato da [OSCURATO:PERSONA], che si vantava dalla presenza del compagno della figlia all'interno del Tribunale. Su questa base si assume che la convinzione della colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] derivò da una errata interpretazione della realtà e che le dichiarazioni non furono mosse da intenti calunniosi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La motivazione della sentenza impugnata si esprime con specifici argomenti sulla assenza dei presupposti per concedere la sospensione condizionale della pena, ma nel dispositivo manca ogni riferimento alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa in primo grado dal Tribunale sulla base di una compiuta motivazione e senza che il Pubblico ministero abbia successivamente presentato appello sul punto o che ricorrano uno dei casi i cui è ammessa la revoca d'ufficio. Su queste basi mancano elementi certi per ritenere che la motivazione 3 della sentenza impugnata abbia inteso riformare la sentenza di primo grado, sicché deve concludersi che gli argomenti espressi circa la non concedibilità della sospensione condizionale siano l'esito di un errore materiale, così da escludere deroghe alla regola della prevalenza del dispositivo, quale immediata espressione della volontà decisoria del giudice, sulla contrastante motivazione. In definitiva, considerata nel suo complesso, la sentenza impugnata non ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa dal Tribunale, non essendovi nel dispositivo alcuna pronuncia in tal senso. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Il Procuratore generale osserva che si è in presenza di una doppia conforme di condanna non viziata da illogicità manifesta evidenziando che i due imputati avrebbero potuto semplicemente riferire che [OSCURATO:PERSONA] aveva detto di conoscere sempre il contenuto delle loro denunce, ma senza sostenere che fosse [OSCURATO:PERSONA] a rivelare a [OSCURATO:PERSONA] tale contenuto, sicché il collegamento fra quanto loro espresso da Sannmartino e la condotta attribuita a [OSCURATO:PERSONA] risulta l'esito di una decisione autonoma e consapevole dei due ricorrenti. Deve ribadirsi che l'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude il dolo del denunciante, se vi sono state un'effettiva verifica o una corretta rappresentazione dei fatti storici su cui l'errore si è fondato, mentre l'ingiustificata attribuzione come vero di un fatto di cui non si è accertata la realtà, comporta la certezza della sua non attribuibilità sic et simpliciter all'incolpato. In altri termini, la calunnia va esclusa solo se il convincimento dell'accusatore sulla colpevolezza dell'accusato si basa su elementi seri e concreti e non su mere supposizioni: se l'erroneo convincimento riguarda fatti storici concreti, che possono essere verificati o comunque correttamente rappresentati nella denuncia, omettere tale verifica o una corretta rappresentazione rende dolosa un'accusa che sia espressa in termini perentori; soltanto se l'erroneo convincimento riguarda valutazioni della condotta oggetto di accusa e questa non è descritta in termini difformi dalla realtà, si può ritenere che l'accusa è retta da una inferenza soggettiva che, se non è fraudolenta o consapevolmente forzata, non implica il dolo che regge la calunnia (Sez. 6, n. 26819 del 27/04/2012, Leoni, Rv. 25316). 3. Dal rigetto dei ricorsi deriva la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ne deriva, inoltre, la condanna degli imputati, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida i compressivi euro 3.686 oltre accessori di legge.4 P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in compless