Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 marzo 2021

Cassazione n. 32624/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11023/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legein [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12,presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.505/2020 depositata il 12/03/2021. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016;che nulla va statuito sulle spese, in ragione della natura della causa e del carattere solo formale della difesa di controparte.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Così deciso in Roma,il 27/10/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11023/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legein [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12,presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.505/2020 depositata il 12/03/2021. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016;che nulla va statuito sulle spese, in ragione della natura della causa e del carattere solo formale della difesa di controparte. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 27/10/202
Decreto Cassazione n. 32624/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris