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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 14011/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (INDIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137/2020 dal PG, [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso con ogni conseguente statuizione; lette le conclusioni scritte rassegnate ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137/2020 dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 15 novembre 2022 il Tribunale di Ancona, quale Tribunale del riesame, ha respinto la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo il 24 ottobre 2022 con la quale è stata applicata all'indagato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di omicidio commesso il 17 ottobre 2022 in danno del connazionale [OSCURATO:PERSONA], colpendolo con un coltello. 1.2 Il Tribunale ha richiamato la ricostruzione dei fatti come effettuata nell'ordinanza emessa dal primo giudice.

I Carabinieri rinvennero la vittima, già deceduta, adagiata a terra presso la porta dell'abitazione occupata dallo stesso indagato, dalla parte lesa e da altri loro connazionali, e all'interno l'indagato, sdraiato sul suo letto e con una ferita all'addome inferta mentre era supino.

Un testimone oculare, [OSCURATO:PERSONA], aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva chiesto aiuto perché era stato minacciato da [OSCURATO:PERSONA] e da un altro connazionale; egli era sceso con [OSCURATO:PERSONA] nella stanza occupata dall'indagato e questi, che era ubriaco, aveva improvvisamente accoltellato [OSCURATO:PERSONA] al petto.

La sua dichiarazione era stata ritenuta credibile, anche perché egli, a differenza di tutti gli altri soggetti coinvolti, appariva sobrio; la ferita che l'indagato presentava era stata ritenuta non riconducibile ad una colluttazione, e probabilmente auto- inferta.

Il Tribunale ha riportato anche la versione fornita dall'indagato, secondo cui vi era stata quel giorno una lite tra lui e la vittima.

La sera [OSCURATO:PERSONA] si era presentato nella sua stanza, ubriaco, e lo aveva di nuovo insultato e percosso; poi era salito a chiamare due suoi amici, tra cui il testimone oculare [OSCURATO:PERSONA], e una volta tornato con loro lo aveva subito accoltellato al petto, mentre egli era sdraiato sul proprio letto.

Egli, per difendersi, aveva tolto il coltello dalle mani di [OSCURATO:PERSONA] al fine di ferirlo alle gambe ma, a causa del proprio stato di ubriachezza, lo aveva colpito al petto; gli amici della vittima non erano intervenuti, e solo dopo l'accoltellamento avevano trascinato [OSCURATO:PERSONA] fuori dalla stanza. 1.3 Il Tribunale ha ritenuto che la dichiarazione dell'indagato non incrinasse la solidità del quadro indiziario, perché egli aveva in ogni caso ammesso di avere accoltellato il connazionale deceduto, e la tesi della legittima difesa non era supportata da alcun riscontro.

Appariva inoltre inverosimile che l'indagato avesse potuto colpire il presunto aggressore con forza tale da causarne il decesso quasi immediato, pur essendo ubriaco, sdraiato in posizione supina e a sua volta già ferito, e senza che gli amici della vittima, benché presenti, intervenissero in alcun modo. 1.4 Il Tribunale ha confermato anche le valutazioni del GIP in ordine alle esigenze cautelari e alla natura della misura adottata, ritenendo insussistenti ragioni per superare la doppia presunzione stabilita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. peri., e in particolare ritenendo sussistenti il pericolo di inquinamento probatorio, e il pericolo di reiterazione dei reati stante la propensione dell'indagato all'abuso di alcool e alla sua conseguente incapacità di controllare le proprie reazioni.

La detenzione in carcere, poi, non può essere sostituita con gli arresti domiciliari, non avendo l'indagato altro alloggio che quello teatro del fatto, né con misure non detentive in quanto inidonee ad evitare contatti con gli altri soggetti coinvolti nella vicenda o a contenere azioni violente dell'indagato stesso.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cessazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto il difetto di motivazione per la mancata autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in violazione degli artt. 309 cod.proc.pen. e 292 cod.proc.pen.

L'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Fermo doveva essere annullata perché priva di una valutazione autonoma dei fatti rappresentati dal pubblico ministero, in particolare per la mancanza di un'autonoma valutazione circ:a la credibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], ripetendo anche l'errata indicazione del pubblico ministero quanto all'integrazione sociale dell'indagato, descritto come privo di lavoro e con permesso di soggiorno scaduto mentre i documenti in atti dimostrano il contrario.

Il Tribunale del riesame non ha motivato in ordine a tale violazione di legge ed ha a sua volta omesso una valutazione autonoma degli elementi posti a fondamento della misura applicata. 2.2 Con il secondo motivo ha censurato la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 309, comma 5, cod.proc.pen., per la mancata trasmissione al Tribunale del riesame di un atto sopravvenuto favorevole all'indagato, cioè il verbale dell'interrogatorio da lui reso in data 11 novembre 2022.

Il Tribunale ha disposto l'acquisizione di tale atto, sanando così l'originale omessa trasmissione, ma esso è pervenuto solo in forma parziale, cioè senza la trascrizione della fonoregistrazione, e ciò non ha permesso di giudicare la decisività delle affermazioni dell'imputato, che in esso ha descritto in modo più dettagliato il fatto storico ed in particolare il proprio ferimento.

Ciò legittima quanto meno l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame con rinvio allo stesso per una nuova valutazione previo esame della trascrizione dell'interrogatorio, trascrizione che il ricorrente non allecia, pur avendola tempestivamente richiesta, perché ancora non disponibile. 2.3 Con il terzo motivo ha dedotto il difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in merito al delitto di omicidio volontario.

L'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Fermo e quella del Tribunale del riesame hanno basato la ricostruzione del fatto solo sulla dichiarazione del teste [OSCURATO:PERSONA], ritenuto credibile, omettendo di valutare tutti gli altri elementi evidenziati già nella richiesta di riesame. [OSCURATO:PERSONA] non può essere ritenuto attendibile perché, oltre ad essere amico della vittima, lo ha accompagnato in quella che appare essere stata una spedizione punitiva e, pur assistendo all'accoltellamento compiuto da [OSCURATO:PERSONA] in danno dell'indagato, non è intervenuto per fermarlo.

Non è stato indicato, dai giudici, un movente per la presunta aggressione da parte dell'indagato, ed essa non è credibile perché l'indagato è persona mite, che non ha mai avuto litigi o scontri con gli altri connazionali, mentre la vittima era un soggetto violento e prevaricatore, aveva più volte litigato con altri occupanti della casa e con lo si:esso indagato per motivi futili, arrivando a percuoterlo E' quindi plausibile che, nell'ambito del litigio insorto il giorno del fatto, l'aggressore sia stato [OSCURATO:PERSONA] e non l'indagato.

Inoltre non è verosimile la spiegazione data anche dal Tribunale del riesame in merito alla ferita riportata dall'indagato, cioè che essa sia auto- inferta, risultando illogico e non credibile dal punto di vista scientifico che egli si sia infetto una ferita così grave e profonda da mettere sé stesso in pericolo di vita, quando sarebbe stata sufficiente una ferita più lieve per giustificare il proprio gesto come una reazione ad una aggressione.La ricostruzione del fatto fornita dall'indagato appare quindi molto più lineare e verosimile, ed è idonea quanto meno a indurre a riqualificare il fatto come un omicidio preterintenzionale o un eccesso colposo di legittima difesa.

Lo stesso Tribunale del riesame ha quanto meno ritenuto carenti le indagini e necessari ulteriori accertamenti, e quindi il fondare la valutazione della sussistenza dei gravi indizi solo sulla testimonianza dell'interessato [OSCURATO:PERSONA], senza avere neppure effettuato una lettura integrale dell'interrogatorio reso dall'indagato, risulta «labile e soggetto a diversa valutazione».

3. Il Procuratore generale ha chiesto rigettarsi il ricorso, essendo infondato per genericità il primo motivo, inammissibile il secondo motivo e infondato il terzo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1 Il primo motivo di impugnazione è inammissibile.

L'affermazione secondo cui il Tribunale del riesame non avrebbe motivato in ordine alla violazione di legge consistente nell'omessa autonoma valutazione degli indizi di reità compiuta dal G.i.p. del Tribunale di Fermo nell'ordinanza impugnata è inammissibile, perché non risulta che una tale censura sia stata effettivamente formulata: il Tribunale del riesame elenca, al punto 2 della propria ordinanza, i motivi dell'impugnazione, indicandoli nella mancata trasmissione del verbale di interrogatorio, nella carenza di gravità indiziaria alla luce del contenuto di questo atto, e nella eccessività della misura applicata, e il ricorrente non ha contestato come errata o parziale questa indicazione.

Il ricorrente afferma che la sua impugnazione conteneva tale motivo specifico, che sarebbe stato «ribadito a chiare note in sede di discussione e come tale trascritto nel verbale di udienza», ma sotto questo profilo il ricorso si esaurisce in deduzioni generiche.

1.2. Anche la seconda parte di tale motivo, nella quale si ripete la censura della mancanza di un'autonoma valutazione del compendio indiziario sia da parte del G.i.p. del Tribunale di Fermo sia da parte del Tribunale del riesame, è inammissibile per la sua genericità quanto all'ordinanza emessa dal G.i.p., ( qualora tale censura sia stata realmente proposta davanti al Tribunale del riesame, ed è infondata quanto all'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame, perché questa contiene un'ampia valutazione autonoma dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato.

In merito all'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Fermo, si deve ribadire che «In tema di misure cautelari personali, la nullità dell'ordinanza genetica per mancanza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, di cui all'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., va qualificata come nullità generale a regime intermedio, dovendo, pertanto, essere dedotta, a pena di decadenza, con la richiesta di riesame» (Sez. 3, n. 41786 del 26/10/2021, Rv.282460).

Inoltre e in via dirimente, si deve ribadire che, qualora la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, dei requisiti previsti dall'art. 292 cod. proc. pen. sia solo genericamente eccepita - in quanto carente di indicazioni relative ai passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o alle ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse - il tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine e i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001 - 01).

Quanto all'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame, il motivo è parimenti generico, perché il ricorrente non ha indicato «gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate» (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Rv. 277496).

Egli si è infatti limitato ad affermare detta censura con un inciso: «Il Tribunale del Riesame di Ancona, ben lungi dall'aver valutato autonomamente gli elementi costitutivi della misura».

Il provvedimento del Tribunale del riesame, al contrario, contiene una valutazione autonoma degli elementi a sostegno dell'ipotesi accusatoria, avendoli riesaminati alla luce delle dichiarazioni difensive e della diversa ricostruzione dei fatti contenuta nel verbale di interrogatorio dell'indagato, che non erano note all'epoca di emissione dell'ordinanza genetica.

Peraltro deve ribadirsi il consolidato principio della corte di cassazione, secondo cui «L'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante. (In motivazione, la Corte ha precisato che, c:on riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente)» (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Rv. 280603)

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

La Corte di cassazione ha più volte stabilito la sufficienza e idoneità del solo verbale riassuntivo dell'interrogatorio reso dall'indagato in stato di detenzione: «In tema di documentazione dell'interrogatorio di indagato in stato di detenzione, il verbale riassuntivo deve essere rappresentativo di tutti i contenuti probatori emersi nel corso dell'atto, mentre la fonoregistrazione è finalizzata a documentare le modalità con cui si è svolto l'interrogatorio, che possano assumere rilievo nella valutazione della attendibilità delle dichiarazioni; ne deriva che la trasmissione al tribunale del riesame del solo verbale riassuntivo legittimamente formato, e non anche della fonoregistrazione, non determina l'inefficacia della misura cautelare, salvo che il ricorrente indichi quali contenuti, di rilievo decisivo, emergerebbero esclusivamente dalle trascrizioni, ovvero deduca che l'interrociatorio è avvenuto con modalità idonea ad inquinare i contenuti documentati nel verbale riassuntivo» (Sez. 2, n. 11514 del 14/12/2016, dep. 2017, Rv. 269307).

Il ricorrente si è limitato ad affermare che solo l'analisi della dettagliata descrizione del fatto storico ed in particolare del proprio ferimento avrebbe consentito al Tribunale del riesame di giudicare la decisività del fatto sopravvenuto favorevole al reo, ma il Tribunale risulta avere compiuto già in modo approfondito tale valutazione, riportando in termini ampi il racconto dell'indagato e indicando specificamente le ragioni che rendono tale versione inverosimile, non tanto in ordine al proprio ferimento quanto in ordine alla sua condotta offensiva contro la vittima, che appare riconducibile, per la zona colpita, la natura dell'arma e la forza del colpo, ad un'azione volontaria e non ad un atto di legittima difesa o a un omicidio preterintenzionale.

Il ricorrente non ha spiegato in quali punti il riassunto dell'interrogatorio riportato nel provvedimento impugnato sarebbe carente o impreciso, ovvero quale contenuto ulteriore o diverso emergerebbe dalla trascrizione dell'interrogatorio fonoregistrato, tale da poter modificare la valutazione già espressa circa la credibilità e la rilevanza delle predette affermazioni difensive.

3. Infine il terzo motivo di ricorso, pur essendo dichiaratamente articolato secondo lo schema della violazione di legge, si sostanzia nella descrizione di un vizio motivazionale relativo alla ricostruzione fattuale adottata dapprima dal G.i.p. del Tribunale di Fermo e poi dal Tribunale del riesame, che sarebbe carente nella parte in cui non avrebbe fornito una adeguata motivazione in ordine alle allegazioni difensive.

Il motivo, in tal modo, finisce con il prospettare una censura riferita al criterio di valutazione degli elementi indiziari.

3.1. Deve ricordarsi che risale alla sentenza delle Sezioni Unite n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 l'insegnamento secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie».

Occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare, dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213 e molte altre conformi precedenti).

Inoltre la Corte di cassazione, in particolare nelle sentenze Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965, ha chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccane' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». 3.2 Nel ricorso si sollecita, invece, la rivalutazione degli elementi forniti dalla difesa in merito alla personalità dei soggetti coinvolti nel fatto, ai litigi verificatisi in quella giornata, alla credibilità del teste oculare [OSCURATO:PERSONA], alla ferita riportata dall'indagato stesso, segnalandone la rilevanza e decisività al fine di dimostrare la sussistenza della scriminante della legittima difesa o quanto meno l'insussistenza del dolo omicidiario.

Si tratta di elementi già esaminati dal Tribunale del riesame, con motivazione non illogica né apparente quanto alla credibilità del predetto testimone, alla rilevanza del colpo inferto alla vittima per zona del corpo attinta, tipologia dell'arma, forza del colpo stesso, e alla non decisività delle affermazioni difensive dell'indagato sia in relazione alle asserite modalità del suo ferimento sia in relazione alle modalità della sua aggressione, definendo in particolare poco credibile l'ipotesi che l'indagato sia riuscito, sebbene ferito, ubriaco e in posizione supina, a disarmare il suo aggressore ed a colpirlo con violenza tale da causarne il decesso quasi immediato, senza che i presenti intervenissero in alcun modo.

Su questi ultimi elementi indiziari il ricorrente non ha esposto alcuna argomentazione.

Tale motivo è quindi manifestamente infondato, nonché in contrasto con i consolidati principi giurisprudenziali sopra richiamati.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere, nel suo complesso, rigettato.

Al rigetto fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (INDIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137/2020 dal PG, [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso con ogni conseguente statuizione; lette le conclusioni scritte rassegnate ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137/2020 dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 15 novembre 2022 il Tribunale di Ancona, quale Tribunale del riesame, ha respinto la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo il 24 ottobre 2022 con la quale è stata applicata all'indagato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di omicidio commesso il 17 ottobre 2022 in danno del connazionale [OSCURATO:PERSONA], colpendolo con un coltello. 1.2 Il Tribunale ha richiamato la ricostruzione dei fatti come effettuata nell'ordinanza emessa dal primo giudice. I Carabinieri rinvennero la vittima, già deceduta, adagiata a terra presso la porta dell'abitazione occupata dallo stesso indagato, dalla parte lesa e da altri loro connazionali, e all'interno l'indagato, sdraiato sul suo letto e con una ferita all'addome inferta mentre era supino. Un testimone oculare, [OSCURATO:PERSONA], aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva chiesto aiuto perché era stato minacciato da [OSCURATO:PERSONA] e da un altro connazionale; egli era sceso con [OSCURATO:PERSONA] nella stanza occupata dall'indagato e questi, che era ubriaco, aveva improvvisamente accoltellato [OSCURATO:PERSONA] al petto. La sua dichiarazione era stata ritenuta credibile, anche perché egli, a differenza di tutti gli altri soggetti coinvolti, appariva sobrio; la ferita che l'indagato presentava era stata ritenuta non riconducibile ad una colluttazione, e probabilmente auto- inferta. Il Tribunale ha riportato anche la versione fornita dall'indagato, secondo cui vi era stata quel giorno una lite tra lui e la vittima. La sera [OSCURATO:PERSONA] si era presentato nella sua stanza, ubriaco, e lo aveva di nuovo insultato e percosso; poi era salito a chiamare due suoi amici, tra cui il testimone oculare [OSCURATO:PERSONA], e una volta tornato con loro lo aveva subito accoltellato al petto, mentre egli era sdraiato sul proprio letto. Egli, per difendersi, aveva tolto il coltello dalle mani di [OSCURATO:PERSONA] al fine di ferirlo alle gambe ma, a causa del proprio stato di ubriachezza, lo aveva colpito al petto; gli amici della vittima non erano intervenuti, e solo dopo l'accoltellamento avevano trascinato [OSCURATO:PERSONA] fuori dalla stanza. 1.3 Il Tribunale ha ritenuto che la dichiarazione dell'indagato non incrinasse la solidità del quadro indiziario, perché egli aveva in ogni caso ammesso di avere accoltellato il connazionale deceduto, e la tesi della legittima difesa non era supportata da alcun riscontro. Appariva inoltre inverosimile che l'indagato avesse potuto colpire il presunto aggressore con forza tale da causarne il decesso quasi immediato, pur essendo ubriaco, sdraiato in posizione supina e a sua volta già ferito, e senza che gli amici della vittima, benché presenti, intervenissero in alcun modo. 1.4 Il Tribunale ha confermato anche le valutazioni del GIP in ordine alle esigenze cautelari e alla natura della misura adottata, ritenendo insussistenti ragioni per superare la doppia presunzione stabilita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. peri., e in particolare ritenendo sussistenti il pericolo di inquinamento probatorio, e il pericolo di reiterazione dei reati stante la propensione dell'indagato all'abuso di alcool e alla sua conseguente incapacità di controllare le proprie reazioni. La detenzione in carcere, poi, non può essere sostituita con gli arresti domiciliari, non avendo l'indagato altro alloggio che quello teatro del fatto, né con misure non detentive in quanto inidonee ad evitare contatti con gli altri soggetti coinvolti nella vicenda o a contenere azioni violente dell'indagato stesso. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cessazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto il difetto di motivazione per la mancata autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in violazione degli artt. 309 cod.proc.pen. e 292 cod.proc.pen. L'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Fermo doveva essere annullata perché priva di una valutazione autonoma dei fatti rappresentati dal pubblico ministero, in particolare per la mancanza di un'autonoma valutazione circ:a la credibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], ripetendo anche l'errata indicazione del pubblico ministero quanto all'integrazione sociale dell'indagato, descritto come privo di lavoro e con permesso di soggiorno scaduto mentre i documenti in atti dimostrano il contrario. Il Tribunale del riesame non ha motivato in ordine a tale violazione di legge ed ha a sua volta omesso una valutazione autonoma degli elementi posti a fondamento della misura applicata. 2.2 Con il secondo motivo ha censurato la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 309, comma 5, cod.proc.pen., per la mancata trasmissione al Tribunale del riesame di un atto sopravvenuto favorevole all'indagato, cioè il verbale dell'interrogatorio da lui reso in data 11 novembre 2022. Il Tribunale ha disposto l'acquisizione di tale atto, sanando così l'originale omessa trasmissione, ma esso è pervenuto solo in forma parziale, cioè senza la trascrizione della fonoregistrazione, e ciò non ha permesso di giudicare la decisività delle affermazioni dell'imputato, che in esso ha descritto in modo più dettagliato il fatto storico ed in particolare il proprio ferimento. Ciò legittima quanto meno l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame con rinvio allo stesso per una nuova valutazione previo esame della trascrizione dell'interrogatorio, trascrizione che il ricorrente non allecia, pur avendola tempestivamente richiesta, perché ancora non disponibile. 2.3 Con il terzo motivo ha dedotto il difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in merito al delitto di omicidio volontario. L'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Fermo e quella del Tribunale del riesame hanno basato la ricostruzione del fatto solo sulla dichiarazione del teste [OSCURATO:PERSONA], ritenuto credibile, omettendo di valutare tutti gli altri elementi evidenziati già nella richiesta di riesame. [OSCURATO:PERSONA] non può essere ritenuto attendibile perché, oltre ad essere amico della vittima, lo ha accompagnato in quella che appare essere stata una spedizione punitiva e, pur assistendo all'accoltellamento compiuto da [OSCURATO:PERSONA] in danno dell'indagato, non è intervenuto per fermarlo. Non è stato indicato, dai giudici, un movente per la presunta aggressione da parte dell'indagato, ed essa non è credibile perché l'indagato è persona mite, che non ha mai avuto litigi o scontri con gli altri connazionali, mentre la vittima era un soggetto violento e prevaricatore, aveva più volte litigato con altri occupanti della casa e con lo si:esso indagato per motivi futili, arrivando a percuoterlo E' quindi plausibile che, nell'ambito del litigio insorto il giorno del fatto, l'aggressore sia stato [OSCURATO:PERSONA] e non l'indagato. Inoltre non è verosimile la spiegazione data anche dal Tribunale del riesame in merito alla ferita riportata dall'indagato, cioè che essa sia auto- inferta, risultando illogico e non credibile dal punto di vista scientifico che egli si sia infetto una ferita così grave e profonda da mettere sé stesso in pericolo di vita, quando sarebbe stata sufficiente una ferita più lieve per giustificare il proprio gesto come una reazione ad una aggressione.La ricostruzione del fatto fornita dall'indagato appare quindi molto più lineare e verosimile, ed è idonea quanto meno a indurre a riqualificare il fatto come un omicidio preterintenzionale o un eccesso colposo di legittima difesa. Lo stesso Tribunale del riesame ha quanto meno ritenuto carenti le indagini e necessari ulteriori accertamenti, e quindi il fondare la valutazione della sussistenza dei gravi indizi solo sulla testimonianza dell'interessato [OSCURATO:PERSONA], senza avere neppure effettuato una lettura integrale dell'interrogatorio reso dall'indagato, risulta «labile e soggetto a diversa valutazione». 3. Il Procuratore generale ha chiesto rigettarsi il ricorso, essendo infondato per genericità il primo motivo, inammissibile il secondo motivo e infondato il terzo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1 Il primo motivo di impugnazione è inammissibile. L'affermazione secondo cui il Tribunale del riesame non avrebbe motivato in ordine alla violazione di legge consistente nell'omessa autonoma valutazione degli indizi di reità compiuta dal G.i.p. del Tribunale di Fermo nell'ordinanza impugnata è inammissibile, perché non risulta che una tale censura sia stata effettivamente formulata: il Tribunale del riesame elenca, al punto 2 della propria ordinanza, i motivi dell'impugnazione, indicandoli nella mancata trasmissione del verbale di interrogatorio, nella carenza di gravità indiziaria alla luce del contenuto di questo atto, e nella eccessività della misura applicata, e il ricorrente non ha contestato come errata o parziale questa indicazione. Il ricorrente afferma che la sua impugnazione conteneva tale motivo specifico, che sarebbe stato «ribadito a chiare note in sede di discussione e come tale trascritto nel verbale di udienza», ma sotto questo profilo il ricorso si esaurisce in deduzioni generiche. 1.2. Anche la seconda parte di tale motivo, nella quale si ripete la censura della mancanza di un'autonoma valutazione del compendio indiziario sia da parte del G.i.p. del Tribunale di Fermo sia da parte del Tribunale del riesame, è inammissibile per la sua genericità quanto all'ordinanza emessa dal G.i.p., ( qualora tale censura sia stata realmente proposta davanti al Tribunale del riesame, ed è infondata quanto all'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame, perché questa contiene un'ampia valutazione autonoma dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato. In merito all'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Fermo, si deve ribadire che «In tema di misure cautelari personali, la nullità dell'ordinanza genetica per mancanza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, di cui all'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., va qualificata come nullità generale a regime intermedio, dovendo, pertanto, essere dedotta, a pena di decadenza, con la richiesta di riesame» (Sez. 3, n. 41786 del 26/10/2021, Rv.282460). Inoltre e in via dirimente, si deve ribadire che, qualora la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, dei requisiti previsti dall'art. 292 cod. proc. pen. sia solo genericamente eccepita - in quanto carente di indicazioni relative ai passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o alle ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse - il tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine e i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001 - 01). Quanto all'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame, il motivo è parimenti generico, perché il ricorrente non ha indicato «gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate» (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Rv. 277496). Egli si è infatti limitato ad affermare detta censura con un inciso: «Il Tribunale del Riesame di Ancona, ben lungi dall'aver valutato autonomamente gli elementi costitutivi della misura». Il provvedimento del Tribunale del riesame, al contrario, contiene una valutazione autonoma degli elementi a sostegno dell'ipotesi accusatoria, avendoli riesaminati alla luce delle dichiarazioni difensive e della diversa ricostruzione dei fatti contenuta nel verbale di interrogatorio dell'indagato, che non erano note all'epoca di emissione dell'ordinanza genetica. Peraltro deve ribadirsi il consolidato principio della corte di cassazione, secondo cui «L'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante. (In motivazione, la Corte ha precisato che, c:on riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente)» (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Rv. 280603) 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La Corte di cassazione ha più volte stabilito la sufficienza e idoneità del solo verbale riassuntivo dell'interrogatorio reso dall'indagato in stato di detenzione: «In tema di documentazione dell'interrogatorio di indagato in stato di detenzione, il verbale riassuntivo deve essere rappresentativo di tutti i contenuti probatori emersi nel corso dell'atto, mentre la fonoregistrazione è finalizzata a documentare le modalità con cui si è svolto l'interrogatorio, che possano assumere rilievo nella valutazione della attendibilità delle dichiarazioni; ne deriva che la trasmissione al tribunale del riesame del solo verbale riassuntivo legittimamente formato, e non anche della fonoregistrazione, non determina l'inefficacia della misura cautelare, salvo che il ricorrente indichi quali contenuti, di rilievo decisivo, emergerebbero esclusivamente dalle trascrizioni, ovvero deduca che l'interrociatorio è avvenuto con modalità idonea ad inquinare i contenuti documentati nel verbale riassuntivo» (Sez. 2, n. 11514 del 14/12/2016, dep. 2017, Rv. 269307). Il ricorrente si è limitato ad affermare che solo l'analisi della dettagliata descrizione del fatto storico ed in particolare del proprio ferimento avrebbe consentito al Tribunale del riesame di giudicare la decisività del fatto sopravvenuto favorevole al reo, ma il Tribunale risulta avere compiuto già in modo approfondito tale valutazione, riportando in termini ampi il racconto dell'indagato e indicando specificamente le ragioni che rendono tale versione inverosimile, non tanto in ordine al proprio ferimento quanto in ordine alla sua condotta offensiva contro la vittima, che appare riconducibile, per la zona colpita, la natura dell'arma e la forza del colpo, ad un'azione volontaria e non ad un atto di legittima difesa o a un omicidio preterintenzionale. Il ricorrente non ha spiegato in quali punti il riassunto dell'interrogatorio riportato nel provvedimento impugnato sarebbe carente o impreciso, ovvero quale contenuto ulteriore o diverso emergerebbe dalla trascrizione dell'interrogatorio fonoregistrato, tale da poter modificare la valutazione già espressa circa la credibilità e la rilevanza delle predette affermazioni difensive. 3. Infine il terzo motivo di ricorso, pur essendo dichiaratamente articolato secondo lo schema della violazione di legge, si sostanzia nella descrizione di un vizio motivazionale relativo alla ricostruzione fattuale adottata dapprima dal G.i.p. del Tribunale di Fermo e poi dal Tribunale del riesame, che sarebbe carente nella parte in cui non avrebbe fornito una adeguata motivazione in ordine alle allegazioni difensive. Il motivo, in tal modo, finisce con il prospettare una censura riferita al criterio di valutazione degli elementi indiziari. 3.1. Deve ricordarsi che risale alla sentenza delle Sezioni Unite n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 l'insegnamento secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie». Occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare, dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213 e molte altre conformi precedenti). Inoltre la Corte di cassazione, in particolare nelle sentenze Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965, ha chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccane' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». 3.2 Nel ricorso si sollecita, invece, la rivalutazione degli elementi forniti dalla difesa in merito alla personalità dei soggetti coinvolti nel fatto, ai litigi verificatisi in quella giornata, alla credibilità del teste oculare [OSCURATO:PERSONA], alla ferita riportata dall'indagato stesso, segnalandone la rilevanza e decisività al fine di dimostrare la sussistenza della scriminante della legittima difesa o quanto meno l'insussistenza del dolo omicidiario. Si tratta di elementi già esaminati dal Tribunale del riesame, con motivazione non illogica né apparente quanto alla credibilità del predetto testimone, alla rilevanza del colpo inferto alla vittima per zona del corpo attinta, tipologia dell'arma, forza del colpo stesso, e alla non decisività delle affermazioni difensive dell'indagato sia in relazione alle asserite modalità del suo ferimento sia in relazione alle modalità della sua aggressione, definendo in particolare poco credibile l'ipotesi che l'indagato sia riuscito, sebbene ferito, ubriaco e in posizione supina, a disarmare il suo aggressore ed a colpirlo con violenza tale da causarne il decesso quasi immediato, senza che i presenti intervenissero in alcun modo. Su questi ultimi elementi indiziari il ricorrente non ha esposto alcuna argomentazione. Tale motivo è quindi manifestamente infondato, nonché in contrasto con i consolidati principi giurisprudenziali sopra richiamati. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere, nel suo complesso, rigettato. Al rigetto fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q
Sentenza Cassazione n. 14011/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris