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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 45918/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

In difesa di D'[OSCURATO:PERSONA] è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore deposita nomina ex art. 102 c.p.p. si riportai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA]Auria è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, in relazione all'illecita coltivazione di sei piante di marijuana e alla detenzione di gr. 14,2 della medesima sostanza stupefacente (fatto del 20.9.2017).

2. Avverso tale sentenza il difensore del D'Auria propone ricorso per cassazione, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di legge, per avere fondato la condanna sulla testimonianza indiretta di un agente di polizia giudiziaria che riferisce notizie apprese da altro coimputato ed in assenza di documentazione catastale attestante che l'imputato è proprietario del fondo ove veniva riscontrata l'illecita coltivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.

2. Si deve ritenere assorbente la doglianza con cui il ricorrente ha prospettato il vizio motivazionale della sentenza impugnata, per travisamento della prova attinente alla documentazione catastale attestante la titolarità del terreno ove insisteva l'illecita coltivazione oggetto di imputazione.

3. Sul punto, la Corte territoriale motiva in maniera assertiva, affermando in maniera netta che "il D'Auria è il proprietario del terreno dove è stata posta in essere la coltivazione in esame"; dato probatorio che sarebbe emerso, fra l'altro, "dalle visure catastali citate dal teste di P. G. ascoltato in primo grado".

Per contro, dal verbale di deposizione del teste di P.G. (Vella) - allegato al ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza - emerge che gli agenti di polizia non effettuarono alcun accertamento documentale in ordine alla titolarità del fondo, desumendola solo da quanto dichiarato, nell'immediatezza, dalla persona ([OSCURATO:PERSONA]) che i verbalizzanti trovarono sul poste [([OSCURATO:PERSONA]: "...io, all'epoca, non ho fatto un accertamento catastale, insomma, quindi, io mi baso sulle. ..sulle notizie che, all'epoca, apprendemmo (...) dal signore che noi trovammo, in quel momento, che disse che il fondo era di proprietà di D'Auria"; v. pag. 6 verbale di trascrizione ud. 14.11.2018)].

Risulta, pertanto, apertamente smentita la circostanza, affermata nella sentenza di appello, secondo cui il teste di P.G. avrebbe accennato a documentazione catastale attestante la proprietà del fondo in capo all'odierno imputato.

4. Va riscontrato che anche la sentenza di primo grado afferma che la riconducibilità all'imputato del terreno in questione sarebbe stata dimostrata "mediante la produzione documentale effettuata dal PM, senza opposizione della difesa, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (visure catastali)".

Il ricorrente, tuttavia, ha fondatamente contestato tale affermazione, facendo specifico riferimento alla documentazione catastale in questione, con particolare riguardo alle due visure del catasto terreni del Comune di Cannpobello di Licata (foglio 43, particelle 55 e 183) prodotte dal PM all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ebbene, da tale documentazione, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, non è dato rinvenire il nominativo di D'[OSCURATO:PERSONA] fra i soggetti intestatari dei suddetti terreni, bensì quello di altri soggetti, alcuni dei quali aventi lo stesso cognome (D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] ecc.), ma comunque soggetti diversi dall'imputato.

5. Non spetta certo a questa Corte stabilire se i nominativi riportati nelle suddette visure catastali siano, in quale modo, collegati (per grado di parentela o altro) alla persona dell'odierno imputato, trattandosi di accertamento che esula dai poteri delibativi che caratterizzano il giudizio di legittimità.

Né i giudici di merito offrono alcuna spiegazione al riguardo, dando anzi per scontato - sbagliando - che l'imputato sia intestatario catastale delle suddette particelle di terreno.

Per inciso, i giudici di merito neanche spiegano da cosa abbiano desunto che tali particelle catastali corrispondano al terreno oggetto di coltivazione illecita.

6. In questa sede non può che prendersi atto degli evidenti vizi motivazionali da cui risulta affetta la sentenza impugnata, così come quella di primo grado, là dove entrambe le sentenze di merito hanno basato la ricostruzione dei fatti e la condanna del prevenuto su un dato probatorio ritenuto decisivo, vale a dire la riconducibilità del terreno in questione a D'[OSCURATO:PERSONA], quale proprietario dello stesso, per come risultante dalla menzionata documentazione catastale; dato, in realtà, chiaramente smentito - come sopra precisato - dalla mera lettura della stessa documentazione catastale versata in atti.

Il travisamento di tale dato probatorio, su cui si fonda l'impalcatura motivazionale della sentenza impugnata, comporta l'inevitabile annullamento della stessa decisione, essendo necessario che il giudice di merito riesamini la vicenda nel suo complesso, al fine di stabilire se le (effettive) indicazioni risultanti dalla documentazione catastale acquisita possa pricidere, ed in che modo, sulla valutazione in ordine alla verifica della responsabilità dell'imputato per il reato oggetto di contestazione.

7. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

P.Q.M..

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. In difesa di D'[OSCURATO:PERSONA] è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore deposita nomina ex art. 102 c.p.p. si riportai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA]Auria è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, in relazione all'illecita coltivazione di sei piante di marijuana e alla detenzione di gr. 14,2 della medesima sostanza stupefacente (fatto del 20.9.2017). 2. Avverso tale sentenza il difensore del D'Auria propone ricorso per cassazione, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di legge, per avere fondato la condanna sulla testimonianza indiretta di un agente di polizia giudiziaria che riferisce notizie apprese da altro coimputato ed in assenza di documentazione catastale attestante che l'imputato è proprietario del fondo ove veniva riscontrata l'illecita coltivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono. 2. Si deve ritenere assorbente la doglianza con cui il ricorrente ha prospettato il vizio motivazionale della sentenza impugnata, per travisamento della prova attinente alla documentazione catastale attestante la titolarità del terreno ove insisteva l'illecita coltivazione oggetto di imputazione. 3. Sul punto, la Corte territoriale motiva in maniera assertiva, affermando in maniera netta che "il D'Auria è il proprietario del terreno dove è stata posta in essere la coltivazione in esame"; dato probatorio che sarebbe emerso, fra l'altro, "dalle visure catastali citate dal teste di P. G. ascoltato in primo grado". Per contro, dal verbale di deposizione del teste di P.G. (Vella) - allegato al ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza - emerge che gli agenti di polizia non effettuarono alcun accertamento documentale in ordine alla titolarità del fondo, desumendola solo da quanto dichiarato, nell'immediatezza, dalla persona ([OSCURATO:PERSONA]) che i verbalizzanti trovarono sul poste [([OSCURATO:PERSONA]: "...io, all'epoca, non ho fatto un accertamento catastale, insomma, quindi, io mi baso sulle. ..sulle notizie che, all'epoca, apprendemmo (...) dal signore che noi trovammo, in quel momento, che disse che il fondo era di proprietà di D'Auria"; v. pag. 6 verbale di trascrizione ud. 14.11.2018)]. Risulta, pertanto, apertamente smentita la circostanza, affermata nella sentenza di appello, secondo cui il teste di P.G. avrebbe accennato a documentazione catastale attestante la proprietà del fondo in capo all'odierno imputato. 4. Va riscontrato che anche la sentenza di primo grado afferma che la riconducibilità all'imputato del terreno in questione sarebbe stata dimostrata "mediante la produzione documentale effettuata dal PM, senza opposizione della difesa, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (visure catastali)". Il ricorrente, tuttavia, ha fondatamente contestato tale affermazione, facendo specifico riferimento alla documentazione catastale in questione, con particolare riguardo alle due visure del catasto terreni del Comune di Cannpobello di Licata (foglio 43, particelle 55 e 183) prodotte dal PM all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ebbene, da tale documentazione, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, non è dato rinvenire il nominativo di D'[OSCURATO:PERSONA] fra i soggetti intestatari dei suddetti terreni, bensì quello di altri soggetti, alcuni dei quali aventi lo stesso cognome (D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] ecc.), ma comunque soggetti diversi dall'imputato. 5. Non spetta certo a questa Corte stabilire se i nominativi riportati nelle suddette visure catastali siano, in quale modo, collegati (per grado di parentela o altro) alla persona dell'odierno imputato, trattandosi di accertamento che esula dai poteri delibativi che caratterizzano il giudizio di legittimità. Né i giudici di merito offrono alcuna spiegazione al riguardo, dando anzi per scontato - sbagliando - che l'imputato sia intestatario catastale delle suddette particelle di terreno. Per inciso, i giudici di merito neanche spiegano da cosa abbiano desunto che tali particelle catastali corrispondano al terreno oggetto di coltivazione illecita. 6. In questa sede non può che prendersi atto degli evidenti vizi motivazionali da cui risulta affetta la sentenza impugnata, così come quella di primo grado, là dove entrambe le sentenze di merito hanno basato la ricostruzione dei fatti e la condanna del prevenuto su un dato probatorio ritenuto decisivo, vale a dire la riconducibilità del terreno in questione a D'[OSCURATO:PERSONA], quale proprietario dello stesso, per come risultante dalla menzionata documentazione catastale; dato, in realtà, chiaramente smentito - come sopra precisato - dalla mera lettura della stessa documentazione catastale versata in atti. Il travisamento di tale dato probatorio, su cui si fonda l'impalcatura motivazionale della sentenza impugnata, comporta l'inevitabile annullamento della stessa decisione, essendo necessario che il giudice di merito riesamini la vicenda nel suo complesso, al fine di stabilire se le (effettive) indicazioni risultanti dalla documentazione catastale acquisita possa pricidere, ed in che modo, sulla valutazione in ordine alla verifica della responsabilità dell'imputato per il reato oggetto di contestazione. 7. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. P.Q.M.. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Così de
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