CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 12130/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
disoci illimitatamente responsabili della cancellata società [OSCURATO:PERSONA].n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché nella qualità diTrustee del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege come daindirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale cessionaria diUnipolRec s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del procuratorespeciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al controricorso,- controricorrente -Pag. 1 di 9Numero registro generale 3763/2024Numero sezionale 4970/2025Numero di raccolta generale 12130/2026Data pubblicazione 30/04/2026per la cassazione della sentenza n. 1175/2023 della CORTE d'APPELLO diAncona pubblicata il 26.7.2023;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19.12.2025 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Con sentenza pubblicata il 25.2.2019, il Tribunale di Macerata,pronunciando nei procedimenti riuniti n. 2608/2012 e n. 3789/2013,accoglieva la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ex art. 2901 cod.civ. e, per l’effetto, dichiarava l’inefficacia dell’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]istitutivo del trust denominato “[OSCURATO:PERSONA] e Pesci”, nonché delrelativo conferimento in trust e l’affidamento ai trustee dei beni di cuiall’allegato “A”, e dell’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] istitutivo del trust denominato“[OSCURATO:PERSONA]”, nonché del relativo conferimento in trust e l’affidamento aitrustee dei beni di cui all’allegato “A”; rigettava le domande proposte daMario Orlandi e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.nella causa riunita.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva convenuto [OSCURATO:PERSONA], Maria CristinaPesci, [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], EmilianoOrlandi e [OSCURATO:PERSONA] proponendo azione di simulazione assoluta deglirispettivi allegati “A” e, in via alternativa, domanda di revocatoria ex art.2901 cod. civ., chiedendo che gli atti menzionati fossero dichiaratiinefficaci. Nel giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano contrastato ledomande, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano rimasticontumaci.Nella causa riunita n. 3789/2013 [OSCURATO:PERSONA] e Maria CristinaPesci, in proprio e nella qualità di trustee del “[OSCURATO:PERSONA]” e del “[OSCURATO:PERSONA]”, avevano chiesto la cancellazione della ipotecagiudiziale iscritta dalla banca, in virtù del decreto ingiuntivoprovvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Bologna nei confrontiPag. 2 di 9Numero registro generale 3763/2024Numero sezionale 4970/2025Numero di raccolta generale 12130/2026Data pubblicazione 30/04/2026di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di OrlandiMario e [OSCURATO:PERSONA], atteso che l’iscrizione aveva colpito anche ibeni immobili ormai conferiti nei trust già indicati, costituenti una massadistinta non più considerabile come facente parte del patrimonio deitrustee, intestatari dei beni a titolo meramente fiduciario, nonché lacondanna al risarcimento dei danni conseguenti. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si eracostituita e aveva chiesto il rigetto della domanda.Osservava il Tribunale che la legittimazione dell’attrice eracomprovata, poiché non era contestata l’esistenza dei crediti derivanti dalrapporto di conto corrente n. 330/0000817/55 acceso dalla [OSCURATO:PERSONA].n.c. l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dagli affidamenti regolati sullo stesso conto, nonchédal mutuo di euro 2.800.000,00 concesso alla medesima società in data27.11.2008 e dalle relative fideiussioni rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] e MariaCristina Pesci, mentre era irrilevante la dedotta inesigibilità del credito,per il quale, oltretutto, la banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo dalTribunale di Bologna e a nulla rilevava che avverso il medesimo fossestata proposta opposizione. Aggiungeva, inoltre, che il contratto di mutuorisaliva al novembre 2008 e il credito era anteriore rispetto all’attopregiudizievole.Notava, altresì, il Tribunale che i trustee [OSCURATO:PERSONA] e MariaCristina Pesci – fuorché per i beni conferiti nel “[OSCURATO:PERSONA]” dalla s.n.c.,là dove vi era un effettivo trasferimento –, erano gli stessi proprietari deibeni conferiti nel trust, rispetto ai quali non si configurava una vera epropria vicenda circolatoria, ma non poteva mettersi in dubbio ilpregiudizio alle ragioni creditorie derivante dalla segregazionepatrimoniale conseguente al conferimento dei beni nel trust e all’effettoseparativo, effetto sul quale era fondata la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Orlandi e [OSCURATO:PERSONA]; che nelle conclusioni rassegnate nellamemoria ex art. 183, comma sesto, n. 1), cod. proc. civ., la banca avevaprecisato la domanda chiedendo la revocatoria degli atti anche «nellaparte in cui è disposto il trasferimento in proprietà dei trustee[s] dei beniPag. 3 di 9Numero registro generale 3763/2024Numero sezionale 4970/2025Numero di raccolta generale 12130/2026Data pubblicazione 30/04/2026immobili descritti nell’allegato “A”»; che, per quanto concerne i beni diMario Orlandi e [OSCURATO:PERSONA], sebbene non configurabile unavicenda traslativa, avuto riguardo al tenore degli atti, non era possibiledubitare che la domanda fosse diretta alla revocatoria della costituzionedei beni in trust da parte dei disponenti [OSCURATO:PERSONA] e Maria CristinaPesci e del relativo affidamento ai trustees; che i convenuti non avevanospecificamente contestato l’allegazione dell’attrice, secondo cui con ilrelativo conferimento nei due trust i debitori avrebbero segregato tutti iloro beni immobili, costituenti la garanzia patrimoniale, ma nemmenoavevano indicato altri beni che avrebbero potuto costituire idonea garanziaper le ragioni creditorie, conformemente a quanto ritenuto dal dirittovivente in merito al requisito dell’eventus damni.La scientia damni del debitore, desumibile dal compimento degli attisuccessivamente al sorgere del credito, era integrata dalla sempliceconoscenza, o dalla agevole conoscibilità nel debitore, di arrecarepregiudizio agli interessi del creditore, a prescindere da una sua eventualeintenzione di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.Affermava, ancora, il Tribunale che «L’istituzione di trust familiare (nellaspecie, per fare fronte alle esigenze di vita e di studio della prole) nonintegra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendoobbligatoria per legge, ma configura - ai fini della revocatoria ordinaria -un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione infavore dei disponenti» e che nel caso in esame i due trust erano statiistituiti per soddisfare esigenze familiari, non rilevando, quindi, l’ulteriorerequisito del consilium fraudis in capo ai beneficiari di questo.Da ultimo, il Tribunale rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Orlandi e [OSCURATO:PERSONA], osservando che all’inefficacia ex tunc deglidell’iscrizione ipotecaria effettuata in virtù del decreto ingiuntivo emessodal Tribunale di Bologna su beni rispetto ai quali, nei confronti dell’ attricePag. 4 di 9Numero registro generale 3763/2024Numero sezionale 4970/2025Numero di raccolta generale 12130/2026Data pubblicazione 30/04/2026vittoriosa in revocatoria, non era comunque opponibile l’effettosegregativo derivante dalla istituzione dei trust.2. La Corte d’Appello di Ancona con sentenza pubblicata il 26.7.2023rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],gravandoli delle spese del grado.3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorrono [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi, illustrati da memoria.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA].p.a., quale cessionaria di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), chedeposita anche atto che non può qualificarsi memoria, in difetto deirelativi requisiti di legge.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano “violazione e falsaapplicazione” dell’art. 2828 cod. civ. in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ.I ricorrenti si dolgono non essersi considerato dalla corte di meritoche l’iscrizione di ipoteca giudiziale, ai sensi dell’art. 2828 cod. civ., èconsentita su qualsiasi immobile appartenente al debitore e su quelli che alui pervengono successivamente alla condanna. In mancanza del requisitodella disponibilità del bene in capo al debitore l’ipoteca iscritta, nel caso dispecie dopo l’atto dispositivo del bene, era nulla e non sanabile per effettodel successivo accoglimento della domanda revocatoria, la quale nondetermina un effetto restitutorio del bene, ma l’inefficacia relativa dell’attodispositivo nei confronti del creditore vittorioso. Inconferente, pertanto,era il richiamo fatto dalla Corte d’appello a Cass. 19131/2004, perché resain una fattispecie nella quale oggetto di revocatoria era la costituzione diun fondo patrimoniale, che crea un vincolo di destinazione ma non la“totale uscita dei beni dal patrimonio del debitore”.1.1. Il motivo è inammissibile.Pag. 5 di 9Numero registro generale 3763/2024Numero sezionale 4970/2025Numero di raccolta generale 12130/2026Data pubblicazione 30/04/2026I ricorrenti nel denunciare la violazione dell’art. 2828 cod. civ., ilquale prevede che l’ipoteca giudiziale si possa iscrivere solo su beniappartenenti al debitore, sì che la nullità dell’ipoteca non sarebbe sanabileper effetto dell’accoglimento della domanda revocatoria dell’attodispositivo del bene, hanno omesso di precisare il contenutodell’impugnazione svolta avverso la sentenza del Tribunale.Infatti, la Corte d’appello ha esposto che il Tribunale di Macerata,dopo aver richiamato Cass. 29.5.2018, n. 13388, ha rilevato che “che nelcaso di specie i trustee[s], ovvero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –fuorché per i beni conferiti nel trust “Ettore” dalla s.n.c., là dove vi è uneffettivo trasferimento –, sono gli stessi proprietari dei beni conferiti neltrust, onde rispetto ad essi non si configura una vera e propria vicendacircolatoria, tuttavia non può mettersi in dubbio il pregiudizio per leragioni creditorie derivante dalla segregazione patrimoniale conseguenteal conferimento dei beni nel trust e all’effetto separativo, effetto sul qualenon a caso è fondata la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e MariaCristina Pesci; che, infatti, nelle conclusioni rassegnate nella memoria exart. 183, comma sesto, n. 1), c.p.c., la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha precisato ladomanda chiedendo la revocatoria degli atti anche «nella parte in cui èdisposto il trasferimento in proprietà dei trustees dei beni immobilidescritti nell’allegato “A”»; che, pertanto, sebbene, per le ragioni sopradette, per quanto concerne i beni di [OSCURATO:PERSONA] e di Maria CristinaPesci, non sia configurabile una vicenda traslativa del diritto di proprietà,tuttavia, avuto riguardo al tenore complessivo e sostanziale degli atti, neiquali viene in particolare lamentata la segregazione patrimonialeconseguente all’istituzione dei trust, al di là della terminologia utilizzata,non può mettersi seriamente in dubbio che la domanda, correttamenteinterpretata, sia rivolta ad ottenere la revocatoria della costituzione deibeni in trust da parte dei “Disponenti” [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del relativo affidamento ai trustee[s]” (da pagina 4, secondo capoverso,a pagina 5, fino a riga 7).Pag. 6 di 9Numero registro generale 3763/2024Numero sezionale 4970/2025Numero di raccolta generale 12130/2026Data pubblicazione 30/04/2026Da ciò discende, che non avendo i ricorrenti specificatodoverosamente l’avvenuta impugnazione della ratio espressa dal Tribunalea proposito della possibilità di sottoporre a revocatoria l’atto dispositivodel trust avente ad oggetto i beni dell’Orlandi e della Pesci in ordineall’effetto di segregazione dei beni costituiti in trust, detta ratio si è ormaiconsolidata, rendendo il motivo in esame privo di decisività.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 5, cod. proc. civ., che nella valutazione dell’eventusdamni la Corte d’appello e il Tribunale hanno ritenuto sufficienti le sempliciallegazioni fornite dal creditore, omettendo di verificare che tali attidispositivi fossero realmente di pregiudizio per il creditore, tenuto contoche lo stesso era già garantito da consistenti e consolidate ipotechevolontarie di primo grado.2.1. Il motivo è inammissibile.In primo luogo, la censura contenuta nel motivo è inammissibile aisensi dell’art. 360, comma quarto, cod. proc. civ., applicabile rationetemporis, poiché in caso di una doppia pronuncia conforme, sulla basedelle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto oggetto di censura, nonè ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 5 cod. proc. civ.Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha confermato la decisione delprimo grado in ordine alla sussistenza del requisito dell’eventus damni, e iricorrenti non hanno dimostrato la diversità delle ragioni esposte nelle duesentenze con riferimento “ai medesimi fatti” (v. Cass. 29 gennaio 2024, n.2701; 20 settembre 2023, n. 26934; 28 febbraio 2023, n. 5497; 7 maggio2018, n. 10897; 10 marzo 2014, n. 5528).Va ricordato che, secondo questa Corte, ricorre l’ipotesi di c.d.“doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., conconseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fattidecisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., non solo quando ladecisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella diPag. 7 di 9Numero registro generale 3763/2024Numero sezionale 4970/2025Numero di raccolta generale 12130/2026Data pubblicazione 30/04/2026primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sulmedesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggettodella causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiuntoargomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dalprimo giudice (v., Cass. sez. 6-II, 9 marzo 2022, n. 7724; 2701/2024,cit.).L’applicabilità nel presente procedimento dell’art. 360, commaquarto, cod. proc. civ. non induce un esito diverso, posto che la previsionenormativa “per le stesse ragioni inerenti ai medesimi fatti” ha, semmai,reso ancor più netta nel riferimento «ai fatti» l’espressione “questioni difatto”, contenuta in quella previgente contenuta nell’art. 348-ter, commiquarto e quinto, cod. proc. civ., dovendosi verificare la conformità delledecisioni rispetto «ai medesimi fatti».2.2. In secondo luogo, la denuncia si colloca fuori dal paradigma dell’art.360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., il quale presuppone lasussistenza di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra leparti, non considerato dal giudice del gravame.I ricorrenti non hanno indicato quale sarebbe il fatto omesso,dovendo intendersi per tale un preciso accadimento o una precisacircostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modoa «questioni» o «argomentazioni» che, pertanto, risultano irrilevanti (v.Cass., sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5375; Cass., sez. V, 23 febbraio 2024,n. 4942; Cass., sez. III, 15 febbraio 2024, n. 4163; Cass., sez. lav., 22gennaio 2024, n. 2226; Cass., sez. III, 14 dicembre 2023, n. 35106), masi sono limitati alla mera prospettazione della «questione» della verificasul piano probatorio del requisito dell’eventus damni, oggetto di duplicevalutazione conforme in primo e secondo grado.2. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza.Pag. 8 di 9Numero registro generale 3763/2024Numero sezionale 4970/2025Numero di raccolta generale 12130/2026Data pubblicazione 30/04/20264. I ricorrenti vanno altresì condannati al pagamento di somma ex art.96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alsolidale pagamento, in favore della controricorrente: a) delle spese delgiudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 12.200,00 ( dicui euro 12.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori dilegge; b) della somma di euro 12.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 19 dicembre 2025.Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoPag. 9 di 9