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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 12129/2022

Testo disponibile della fonte

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 636/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] zio, con domicilio eletto in Roma, via Cicerone, n. 28; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Li- guria, n.113/2/2013 depositata il 13 novembre 2013, e che non risulta notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 13 ottobre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, veniva rigettato l'appello della società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Imperia n.191/3/2009 la quale aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente avente ad oggetto un avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2005.

2. In particolare, la società svolgeva attività di impresa di costruzione, ristrutturazione e lottizzazione di proprietà immobiliari e, in applica- zione di studio di settore, la dichiarazione per il periodo di imposta risultava non congruente, con conseguente instaurazione del contrad- dittorio e rettifica del reddito d'impresa con riferimento all'operazione di compravendita immobiliare realizzata nel periodo e contestata.

3. La CTP riduceva del 50% i maggiori ricavi accertati ai fini IVA, non- ché il maggior reddito ai fini IRES e la base imponibile IRAP, con san- zioni al minimo edittale, e la decisione veniva confermata dal giudice d'appello.

4. Avverso la sentenza propone ricorso la contribuente per un motivo, l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

Considerato che:

5. Con l'unico motivo di ricorso - ex art.360, primo comma, n.4 cod. proc. civ. - la contribuente deduce la nullità dell'emessa sentenza per violazione degli artt.111 comma 6 Cost., 132 comma 2 n.4 cod. proc. civ., 36 del d.lgs. n.546 del 1992 ovvero per omessa o integralmente contraddittoria motivazione della sentenza rispetto ai motivi di appello e ai fatti di causa.

6. Il motivo è infondato.

Non è sufficiente, perché la motivazione di una sentenza sia definita "contraddittoria", che un'espressione conte- nuta in questa sia in contrasto con altra, essendo indispensabile, al- tresì, che si sia in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la "ratio decidendi" che sorregge il "deci- sum" adottato.

Non sussiste, pertanto, motivazione contraddittoria al- lorché dalla lettura della sentenza sia agevole accertare che si versa in una ipotesi di errore materiale nella redazione della sentenza stessa e che, dunque, non sussistono incertezze su quella che è stata la volontà del giudice (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8106 del 06/04/2006, Rv. 588581 - 01).

7. Infatti, è assodato che il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la "ratio decidendi" che sorregge il "deci- sum" adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allor- chè, dalla lettura della sentenza, non sussistano dubbi di sorta su quella che è stata la volontà decisoria (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 25984 del 22/12/2010, Rv. 615519 - 01; conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3270 del 18/02/2015).

8. Nel caso di specie è ammesso dalla stessa ricorrente che nell'anno di imposta per cui è causa è stata contestata una vendita di cespite immobiliare (appartamento con box) e, dunque, tutti i riferimenti con- tenuti in sentenza al valore medio delle vendite e ai costi sostenuti, che /-1 sostanzia la "ratio decidendi" di scarsa redditività dell'azienda, riscon- trata anche dallo studio di settore, sono pienamente centrati sulla fat- tispecie concreta e in termini.

9. Per il resto, il refuso contenuto a pag.2 della sentenza in cui, a dif- ferenza dell'intestazione, è riportato erroneamente il numero della de- cisione di primo grado, è un mero errore materiale che non inficia l'identificazione della materia del contendere già contenuta nell'incipit della motivazione, sempre a pag.2 della sentenza, ossia la rettifica del reddito di impresa per l'anno di imposta 2005 «da Euro - 37.363,00 dichiarati in Euro 245.444,00».

10. Non dissimili considerazioni valgono per l'identificazione dei motivi d'appello da parte della CTR, dal momento che la risposta alla que- stione effettivamente posta dall'appellante («integrale annullamento ed inefficacia dello studio di settore») trova risposta ampia nella moti- vazione espressa dalla sentenza impugnata da pag.3 e ss. («La legitti- mità dello studio di settore (...)»).

Pertanto, neppure i refusi contenuti nella parte espositiva, in cui i motivi non sono accuratamente sintetiz- zati, sono decisivi poiché non incidono sul logico inter decisorio, cor- rettamente centrato sull'appello.

11. Conclusivamente il ricorso dev'essere rigettato e nessuna statui- zione dev'essere adottata in punto di spese di lite, considerato che l'Agenzia delle Entrate non si è difesa.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso.

Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Roma, Così deciso in data 13 ottobre 2021 - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 636/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] zio, con domicilio eletto in Roma, via Cicerone, n. 28; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Li- guria, n.113/2/2013 depositata il 13 novembre 2013, e che non risulta notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 13 ottobre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, veniva rigettato l'appello della società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Imperia n.191/3/2009 la quale aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente avente ad oggetto un avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2005. 2. In particolare, la società svolgeva attività di impresa di costruzione, ristrutturazione e lottizzazione di proprietà immobiliari e, in applica- zione di studio di settore, la dichiarazione per il periodo di imposta risultava non congruente, con conseguente instaurazione del contrad- dittorio e rettifica del reddito d'impresa con riferimento all'operazione di compravendita immobiliare realizzata nel periodo e contestata. 3. La CTP riduceva del 50% i maggiori ricavi accertati ai fini IVA, non- ché il maggior reddito ai fini IRES e la base imponibile IRAP, con san- zioni al minimo edittale, e la decisione veniva confermata dal giudice d'appello. 4. Avverso la sentenza propone ricorso la contribuente per un motivo, l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. Considerato che: 5. Con l'unico motivo di ricorso - ex art.360, primo comma, n.4 cod. proc. civ. - la contribuente deduce la nullità dell'emessa sentenza per violazione degli artt.111 comma 6 Cost., 132 comma 2 n.4 cod. proc. civ., 36 del d.lgs. n.546 del 1992 ovvero per omessa o integralmente contraddittoria motivazione della sentenza rispetto ai motivi di appello e ai fatti di causa. 6. Il motivo è infondato. Non è sufficiente, perché la motivazione di una sentenza sia definita "contraddittoria", che un'espressione conte- nuta in questa sia in contrasto con altra, essendo indispensabile, al- tresì, che si sia in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la "ratio decidendi" che sorregge il "deci- sum" adottato. Non sussiste, pertanto, motivazione contraddittoria al- lorché dalla lettura della sentenza sia agevole accertare che si versa in una ipotesi di errore materiale nella redazione della sentenza stessa e che, dunque, non sussistono incertezze su quella che è stata la volontà del giudice (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8106 del 06/04/2006, Rv. 588581 - 01). 7. Infatti, è assodato che il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la "ratio decidendi" che sorregge il "deci- sum" adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allor- chè, dalla lettura della sentenza, non sussistano dubbi di sorta su quella che è stata la volontà decisoria (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25984 del 22/12/2010, Rv. 615519 - 01; conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3270 del 18/02/2015). 8. Nel caso di specie è ammesso dalla stessa ricorrente che nell'anno di imposta per cui è causa è stata contestata una vendita di cespite immobiliare (appartamento con box) e, dunque, tutti i riferimenti con- tenuti in sentenza al valore medio delle vendite e ai costi sostenuti, che /-1 sostanzia la "ratio decidendi" di scarsa redditività dell'azienda, riscon- trata anche dallo studio di settore, sono pienamente centrati sulla fat- tispecie concreta e in termini. 9. Per il resto, il refuso contenuto a pag.2 della sentenza in cui, a dif- ferenza dell'intestazione, è riportato erroneamente il numero della de- cisione di primo grado, è un mero errore materiale che non inficia l'identificazione della materia del contendere già contenuta nell'incipit della motivazione, sempre a pag.2 della sentenza, ossia la rettifica del reddito di impresa per l'anno di imposta 2005 «da Euro - 37.363,00 dichiarati in Euro 245.444,00». 10. Non dissimili considerazioni valgono per l'identificazione dei motivi d'appello da parte della CTR, dal momento che la risposta alla que- stione effettivamente posta dall'appellante («integrale annullamento ed inefficacia dello studio di settore») trova risposta ampia nella moti- vazione espressa dalla sentenza impugnata da pag.3 e ss. («La legitti- mità dello studio di settore (...)»). Pertanto, neppure i refusi contenuti nella parte espositiva, in cui i motivi non sono accuratamente sintetiz- zati, sono decisivi poiché non incidono sul logico inter decisorio, cor- rettamente centrato sull'appello. 11. Conclusivamente il ricorso dev'essere rigettato e nessuna statui- zione dev'essere adottata in punto di spese di lite, considerato che l'Agenzia delle Entrate non si è difesa. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis. Roma, Così deciso in data 13 ottobre 2021 - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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