CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024
Cassazione n. 04477/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché la sentenza impugnata non contiene errore di diritto nella qualificazione giuridica della condotta ex art. 385 cod. pen. affermata con corretta esegesi dei dati normativi; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA]