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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42178/2021

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania), il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia del 23/4/2019 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla i. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Perugia, con la sentenza impugnata, ha ridotto la durata della pena accessoria e confermato nel resto la sentenza di condanna per il reato di_ bancarotta fraudolenta documentale resa dal Tribunale di Perugia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Secondo l'accusa, l'imputato, quale titolare dell' omonima ditta individuale, dichiarata fallita il 27/6/2012, sottraeva o distruggeva i libri e le scritture contabili con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ed allo scopo di recare pregiudizio ai creditori.

Contro la sentenza suddetta propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], e lamenta, con un unico motivo di ricorso, proposto a norma delì'art. 606, comma 1, lett. b ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo in quanto è stata omessa ogni valutazione in ordine al contestato dolo specifico. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. All'imputato è stata contestata e riconosciuta la bancarotta fraudolenta documentale di cui alla prima ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2,

I. fall, reato che ricorre, per costante giurisprudenza di questa sezione, quando l'occultamento o la distruzione dei libri e delle scritture contabili sono mirati a recare pregiudizio ai creditori o a procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

In altri termini, perché possa configurarsi il reato in questione è necessario il dolo specifico, consistente, per l'appunto, nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. (Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, dep. 2015, Caprara, Rv. 263242).

Tale fattispecie di reato è autonoma e alternativa rispetto a quella, sempre disciplinata nel medesimo articolo, di fraudolenta tenuta dei libri e delle scritture, in quanto quest'ultima presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, dep. 2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838) e richiede il dolo generico costituito dalla consapevolezza in capo all'agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

Dalla bancarotta fraudolenta documentale occorre poi distinguere la bancarotta semplice, disciplinata dall'art. 217, comma secondo,

I. fall., il cui elemento psicologico può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa e che si configura allorché l'agente omette, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture.Al ricorrente, come si è detto, è stata espressamente contestata la prima delle ipotesi di reato contemplate al n. 2 del citato articolo ed essa viene riconosciuta nella sentenza impugnata che, però, conformemente alla sentenza di primo grado, si limita a motivare in ordine agli elementi indizianti il dolo specifico facendo esclusivo riferimento alla "mancanza di ogni indicazione fornita sui libri e scritture contabili malgrado il significativo periodo di attività della ditta" che, ad avviso della Corte distrettuale, "evidenzia la finalità al riguardo perseguita": Orbene, tale motivazione si appalesa del tutto insufficiente in quanto il dato evidenziato non viene corroborato, come è necessario che sia, da altre risultanze processuali (cfr. sul punto, Sez. 5, n. 769 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] richiamata dal Tribunale per motivare il dolo specifico, ma che, contrariamente a quanto qui argomentato dai giudici di merito, sottolinea che la finalità di pregiudicare i creditori era resa evidente dalla connessione dell'omissione con altri fatti distrattivi) e non esamina, al fine di risalire per induzione allo stato soggettivo e pervenire con ragionevole certezza alla conclusione che gli effetti dell'omissione sono stati voluti ed accettati per recare pregiudizio ai creditori e procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, tutte le situazioni che hanno connotato l'agire dell'imputato, quali, ad esempio, l'affidamento dell'incombenza in questione a persone dotate di specifiche competenze, la cultura dell'obbligato e le sue vicende personali (nella specie, importanti traversie giudiziarie che hanno portato all'arresto), l'interesse ad evitare la conoscenza da parte dei terzi delle vicende economiche dell'impresa.

2. Alla luce di siffatte considerazioni, poiché il giudizio di responsabilità si è fondato su dati assolutamente parziali, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d'appello di Firenze affinché vengano chiariti quali siano gli indici dai quali desumere il dolo specifico di procurarsi un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori ovvero il dolo generico di non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

Devesi, peraltro, rammentare che non può pervenirsi all'affermazione della responsabilità dell'imprenditore facendo derivare l'esistenza dell'elemento soggettivo dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, dell'omessa tenuta dei libri e delle scritture, "essendo necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza por mente alle conseguenze di tale condotta, considerato che, in quest'ultimo caso, si integra l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma secondo,

I. fall." (Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006, Vianello, Rv. 236032).

Come da ultimo chiarito da questa Sezione (cfr. Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910), in tema di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., il dolo generico deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall'art. 217, comma secondo, legge fall.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Firenze.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania), il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia del 23/4/2019 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla i. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Perugia, con la sentenza impugnata, ha ridotto la durata della pena accessoria e confermato nel resto la sentenza di condanna per il reato di_ bancarotta fraudolenta documentale resa dal Tribunale di Perugia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l'accusa, l'imputato, quale titolare dell' omonima ditta individuale, dichiarata fallita il 27/6/2012, sottraeva o distruggeva i libri e le scritture contabili con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ed allo scopo di recare pregiudizio ai creditori. Contro la sentenza suddetta propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], e lamenta, con un unico motivo di ricorso, proposto a norma delì'art. 606, comma 1, lett. b ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo in quanto è stata omessa ogni valutazione in ordine al contestato dolo specifico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. All'imputato è stata contestata e riconosciuta la bancarotta fraudolenta documentale di cui alla prima ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2, I. fall, reato che ricorre, per costante giurisprudenza di questa sezione, quando l'occultamento o la distruzione dei libri e delle scritture contabili sono mirati a recare pregiudizio ai creditori o a procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. In altri termini, perché possa configurarsi il reato in questione è necessario il dolo specifico, consistente, per l'appunto, nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. (Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, dep. 2015, Caprara, Rv. 263242). Tale fattispecie di reato è autonoma e alternativa rispetto a quella, sempre disciplinata nel medesimo articolo, di fraudolenta tenuta dei libri e delle scritture, in quanto quest'ultima presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, dep. 2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838) e richiede il dolo generico costituito dalla consapevolezza in capo all'agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Dalla bancarotta fraudolenta documentale occorre poi distinguere la bancarotta semplice, disciplinata dall'art. 217, comma secondo, I. fall., il cui elemento psicologico può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa e che si configura allorché l'agente omette, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture.Al ricorrente, come si è detto, è stata espressamente contestata la prima delle ipotesi di reato contemplate al n. 2 del citato articolo ed essa viene riconosciuta nella sentenza impugnata che, però, conformemente alla sentenza di primo grado, si limita a motivare in ordine agli elementi indizianti il dolo specifico facendo esclusivo riferimento alla "mancanza di ogni indicazione fornita sui libri e scritture contabili malgrado il significativo periodo di attività della ditta" che, ad avviso della Corte distrettuale, "evidenzia la finalità al riguardo perseguita": Orbene, tale motivazione si appalesa del tutto insufficiente in quanto il dato evidenziato non viene corroborato, come è necessario che sia, da altre risultanze processuali (cfr. sul punto, Sez. 5, n. 769 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] richiamata dal Tribunale per motivare il dolo specifico, ma che, contrariamente a quanto qui argomentato dai giudici di merito, sottolinea che la finalità di pregiudicare i creditori era resa evidente dalla connessione dell'omissione con altri fatti distrattivi) e non esamina, al fine di risalire per induzione allo stato soggettivo e pervenire con ragionevole certezza alla conclusione che gli effetti dell'omissione sono stati voluti ed accettati per recare pregiudizio ai creditori e procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, tutte le situazioni che hanno connotato l'agire dell'imputato, quali, ad esempio, l'affidamento dell'incombenza in questione a persone dotate di specifiche competenze, la cultura dell'obbligato e le sue vicende personali (nella specie, importanti traversie giudiziarie che hanno portato all'arresto), l'interesse ad evitare la conoscenza da parte dei terzi delle vicende economiche dell'impresa. 2. Alla luce di siffatte considerazioni, poiché il giudizio di responsabilità si è fondato su dati assolutamente parziali, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d'appello di Firenze affinché vengano chiariti quali siano gli indici dai quali desumere il dolo specifico di procurarsi un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori ovvero il dolo generico di non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Devesi, peraltro, rammentare che non può pervenirsi all'affermazione della responsabilità dell'imprenditore facendo derivare l'esistenza dell'elemento soggettivo dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, dell'omessa tenuta dei libri e delle scritture, "essendo necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza por mente alle conseguenze di tale condotta, considerato che, in quest'ultimo caso, si integra l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma secondo, I. fall." (Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006, Vianello, Rv. 236032). Come da ultimo chiarito da questa Sezione (cfr. Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910), in tema di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., il dolo generico deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall'art. 217, comma secondo, legge fall. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Firenze.
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