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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29851/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73 D.Igs 159/2011

2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che ha confermato la sentenza di primo grado, ha presentato ricorso l'imputato chiedendo a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 111, comma 7 e 117, comma 1 cost. nella parte in cui prevede che il ricorso debba essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

L'atto, nel quale peraltro il ricorrente non ha esposto alcun motivo se non chiedere di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art.613, comma 1 cod. proc. pen., infatti, è sottoscritto personalmente dall'imputato.

L'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed P i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.

Norma che si applica a tutti i ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della legge.

Il ricorrente, al fine della valutazione del ricorso, pertanto, ha espressamente sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1 cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 111 co. 7 cost e 117 co. 1 cost.La questione, al di là della considerazione che in assenza di ulteriori e diversi motivi di censura la soluzione della stessa sarebbe anche irrilevante in quanto il ricorso sarebbe comunque inammissibile, è manifestamente infondata.

Sul punto specifico, infatti, si sono espresse le Sezioni Unite di questa Corte che hanno sottoposto l'attuale formulazione dell'art. 613 cod. proc. pen. a un'attenta e approfondita analisi di compatibilità con il sistema processuale e ne hanno confermato la legittimità costituzionale (cfr.

Sezioni Unite, n. 8914 del 27 dicembre 2017 dep. 2018, Rv 272011 alle cui puntuali osservazioni si rinvia).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n, 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73 D.Igs 159/2011 2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che ha confermato la sentenza di primo grado, ha presentato ricorso l'imputato chiedendo a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 111, comma 7 e 117, comma 1 cost. nella parte in cui prevede che il ricorso debba essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione. 3. Il ricorso è inammissibile. L'atto, nel quale peraltro il ricorrente non ha esposto alcun motivo se non chiedere di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art.613, comma 1 cod. proc. pen., infatti, è sottoscritto personalmente dall'imputato. L'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed P i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Norma che si applica a tutti i ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della legge. Il ricorrente, al fine della valutazione del ricorso, pertanto, ha espressamente sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1 cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 111 co. 7 cost e 117 co. 1 cost.La questione, al di là della considerazione che in assenza di ulteriori e diversi motivi di censura la soluzione della stessa sarebbe anche irrilevante in quanto il ricorso sarebbe comunque inammissibile, è manifestamente infondata. Sul punto specifico, infatti, si sono espresse le Sezioni Unite di questa Corte che hanno sottoposto l'attuale formulazione dell'art. 613 cod. proc. pen. a un'attenta e approfondita analisi di compatibilità con il sistema processuale e ne hanno confermato la legittimità costituzionale (cfr. Sezioni Unite, n. 8914 del 27 dicembre 2017 dep. 2018, Rv 272011 alle cui puntuali osservazioni si rinvia). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n, 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am
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