CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30683/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 12.2.2021 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]onatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca; letta la memoria del difensore, avv. filassimo Munno, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale della stessa città, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 10 ter d. 1gs. 74/2000 di omesso versamento Iva riferito agli anni di imposta 2007 e 2008 entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, consumato da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di rappresentante legale della società ?° "[OSCURATO:PERSONA]", confermando ciò nondimeno la confisca dei beni nella disponibilità dello stesso sino alla concorrenza dell'ammontare corrispondente all'imposta evasa, pari a complessivi C 573.383,00. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, invocando la manifesta illogicità della motivazione, la mancata pronuncia dell'assoluzione dell'imputato con la formula perché il fatto non costituisce reato, prevalente sulla dichiarata prescrizione del delitto, alla luce della consulenza tecnica di parte, mai confutata dall'organo dell'accusa, che aveva messo in luce la crisi di liquidità in cui era inaspettatamente incorsa la Cooperativa a seguito della perdita di importanti commesse e l'assolvimento da parte dell'imputato degli obblighi di pagamento delle partite stipendiali in favore dei propri dipendenti cui aveva destinato le uniche risorse disponibili muovendosi nell'obiettivo di salvaguardare la continuità della gestione, unitamente al tentativo di fronteggiare la crisi con la riduzione dei propri emolumenti riferiti alle annualità in contestazione. Deduce altresì di aver corrisposto nel 2008 comunque la somma oi quasi C 50.000 a titolo di IVA, di aver onorato debiti della società con proprie risorse personali e di aver versato nel biennio di interesse oltre un milione di euro a titolo di tributi erariali, ritenute e contributi previdenziali ed assistenziali mostrando una condotta del tutto antitetica a quella ritenuta oggetto di responsabilità penale. 2.2. Con il secondo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge, la conferma della confisca disposta dal giudice di primo grado rilevando in primo luogo come la asserita continuità normativa dell'art. 322 ter cod. pen. con l'art. 12 ter d. Igs. 74/2000 non ne consentisse comunque l'applicazione con riferimento alla annualità del 2007 i cui omessi versamenti si erano perfezionati antecedentemente all'entrata in vigore della L. 244 del 29.12.2007. Contesta in secondo luogo che l'omesso versamento IVA configuri "profitto" del reato, costituendo semmai un risparmio di imposta. Deduce infine che analogamente a quanto ritenuto da questa Sezione in caso di estinzione del reato tributario per effetto della messa alla prova comportante ex se la revoca della confisca, anche nel caso di intervenuta prescrizione, del pari implicante l'estinzione del reato, doveva trovare applicazione l'istituto della revoca della misura ablatoria. 3. Con motivi aggiunti redatti in data 21.4.2021 il difensore dell'imputato ad integrazione del secondo motivo di ricorso ha rilevato, riferendosi a due precenti pronunce di questa Corte l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 578 bis cod. proc. pen. che consente il mantenimento della confisca in caso proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, trattandosi di disposizione entrata in vigore successivamente al perfezionamento del reato in contestazione [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo deve ritenersi inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle dispiegate doglianze. Muovendo dalla premessa univocamente affermata da questa Corte sulla scia della pronuncia a Sezioni Unite Tettamanti, secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274), è sufficiente rilevare già come il richiamo da parte della difesa di una consulenza di parte unitamente alla folta indicazione di pregresse condotte asseritamente antitetiche con l'elemento soggettivo del reato escluda di per sé, implicando comunque un accertamento nel merito, l'evidenza richiesta. Senza contare che le ragioni addotte, ovverosia la crisi di liquidità del contribuente sono di per sé inidonee ad escludere l'affermazione di colpevolezza stante il dolo generico che caratterizza il reato di cui all'art. 10 ter d. Igs. 74/2000 occorrendo la prova che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'IVA per altrui inadempimento, siano stati indicati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo (Sez. 3,n. 23796 del 21/03/2019, Minardi, Rv. 275967; cfr. altresì Sez. 3,n. 31352 del 05/05/2021, Baracchino, Rv. 282237): prova questa che non risulta dagli atti. In ogni caso è la stessa natura motivazionale del vizio lamentato a precluderne il rilievo nella presente sede di legittimità, considerato che nel corso del successivo giudizio di rinvio il giudice sarebbe comunque obbligato a rilevare immediatamente la sussistenza della predetta causa di estinzione del reato, ed alla conseguente declaratoria. 2. Deve invece ritenersi fondato il secondo motivo. Come già affermato da questa Corte, la confisca per equivalente di cui all'art. 12 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, o come nel caso di specie ai sensi dell'art. 1 comma 143 L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.244 per espressa previsione normativa, può essere disposta soltanto con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, in quanto, a differenza della confiscai diretta, che ha natura di misura di sicurezza, la confisca per equivalente ha carattere afflittivo e sanzionatorio (v. Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255037), e quindi non può essere disposta nel caso di estinzione del reato, occorrendo la pronuncia di una sentenza di condanna o di applicazione della pena (Sez.1.1, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435; v. anche Sez. 3, n. 47104 del 02/10/2019, Calia, Rv. 277347, che ha escluso la possibilità di mantenere la confisca per equivalente disposta in relazione a reato tributario dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova; v. anche, a proposto della non assimilabilità della sentenza che abbia dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione a una sentenza di condanna, Sez. 3, n. 53640 del 18/07/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 27518:3 e Sez. 3, Sentenza n. 3458 del 18/11/2019 - dep. 28/01/2020, Viganò, Rv. 278594). Intanto può essere mantenuta la confisca in quanto possa trovare applicazione l'art. 578 bis cod. proc. pen. che ha espressamente previsto, in deroga alla precedente disciplina, la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato. Evenienza che tuttavia non ricorre nel caso di specie atteso che sua entrata in vigore, disposta con il d. Igs. 1.3.2018 n.21, è successiva ai fatti sub judice commessi in data 29.12.2008 e 28.12.2009. Conseguentemente gli effetti sanzionatori della confisca per equivalente non possono estendersi a fatti anteriori al momento in cui è entrata in vigore la norma che ne rende possibile il mantenimento anche in casi in cui, precedentemente, ciò non era possibile, non essendo applicabile ad essa, proprio in ragione della finalità afflittiva che la caratterizza e che la distingue dalla confisca diretta, la regola dettata per le misure di sicurezza dall'art. 200 cod. pen.. Solo a partire dall'entrata in vigore dell'art. 578 bis cod.proc.pen. è possibile il mantenimento della confisca per equivalente nel caso in cui il reato, nelle more, si sia estinto per prescrizione o amnistia (cfr. Sez. 3 , Sentenza n. 20793 del 18/03/2021 - dep. 26/05/2021, Rotondi, Rv. 281342) Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla conferma della confisca per equivalente disposta a carico dell'imputato dal Tribunale di Torino stante l'intervenuta estinzione dei reati contestati per prescrizione e la conseguente dichiarazione di non doversi procedere in ordine agli stessi da parte della Corte di appello: l'annullamento deve essere pronunciato senza necessità di rinvio, ben potendo provvedere alla sua eliminazione questa Corte, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. peri., non occorrendo accertamenti di fatto, né lo svolgimento di attività valutative o di apprezzamento di prove, dovendo per il resto essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limi