CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 28612/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 31827/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione all'af- fermazione di responsabilità laddove la sentenza impugnata ha ritenuto infondata la buona fede dell'imputato, che aveva esibito la fotocopia di una patente francese, e in relazione al mancato accoglimento della richiesta ex art. 131bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché, il primo è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed entrambi sane riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critic analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata . Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno eviden- ziato come evidentemente inidonea a provarne la buona fede è l'esibizione ancora una volta, come nelle precedenti occasioni in cui era stato sorpreso a guidare sprovvisto di patente di guida, di una fotocopia poco leggibile di una fantomatica patente francese di cui non è stato mai in grado di esibire l'originale. Quanto al profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto ia Corte territoriale/rispondendo alla specifica richiesta sul puntof ha argomentata- mente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibiiità con la particolare pervicacia dimostrata dall'imputato nei porsi alla guida, per la quarta volta, con patente revocata. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della con- dotta, dei grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).N. 31827/2022 R.G. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6,2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa deite am- mende. Così deciso in Roma il 17 maggio 2023 Il C iglie