CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 aprile 2024
Cassazione n. 26458/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 18297-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in concordato, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 86, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - per la correzione dell'ordinanza n. 11236/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/04/2024 R.G.N. 18297/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N.18297/2020 Cron. Rep. Ud.09/07/2024 [OSCURATO:PERSONA] a seguito della segnalazione della parte ricorrente, è stata disposta d’ufficio, con provvedimento in data 7 maggio 2024, la trattazione all’adunanza odierna del procedimento Rg. n. 18297/2020 per la correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391bis c.p.c.; prima della presente adunanza entrambe le parti del giudizio hanno comunicato memoria con la quale hanno sollecitato la correzione dell’errore materiale; il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] in effetti, per mero errore materiale, all’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa è stata definita con decisione nel merito del ricorso con ordinanza n. 11236/2024 pubblicata il 26/04/2024; mentre, visto l’atto di rinuncia al ricorso con compensazione delle spese processuali del 24.1.2024 depositato da [OSCURATO:PERSONA] spa in concordato, recante presa visione ed accettazione espressa del procuratore della controparte [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la compensazione delle spese, si sarebbe dovuto pronunciare provvedimento di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., senza alcuna pronuncia sulle spese; per le ragioni anzidette ricorrono i presupposti per la correzione dell’errore materiale di cui sopra e che va quindi dichiarata l’estinzione del procedimento, senza provvedimenti sulle spese; P.Q.M. Visto l’art. 391bis c.p.c., dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nelle ragioni della decisione e nel dispositivo (dalla pag. 2 a pag. 9) dell’ordinanza n.11236/2024 del 26.4.2024 dovendosi dichiarare invece l’estinzione del giudizio in oggetto per rinuncia al ricorso, nulla spese, nei termini sopra indicati. [OSCURATO:PERSONA] di annotare la correzione sull’originale della ordinanza. Così deciso nella camera di co