CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20066/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5830/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata, unitamente al medesimo, in Roma alla via F.S. Nitti n. 11 presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, –intimata– nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 370/44/16 pronunciata in data 21 dicembre 2015 e pubblicata in data 21 gennaio 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2022 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnava una cartella di pagamento per Ires e Ilor, relativa all’anno 1997, scaturente dall’iscrizione al ruolo di un avviso di accertamento da essa precedentemente opposto in un giudizio conclusosi con sentenza di appello che aveva accolto il ricorso della contribuente ma che era stata annullata con rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia accoglieva l'appello dell’Agenzia. 3.Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di tre motivi. Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2 , 7, comma 2, e 45, commi 1 e 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione agli artt. 393, primo comma, e 310, primo e secondo comma, cod. proc. civ. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 68, comma 1, d.lgs. 546 del 1992 in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 112 e 132, n. 4,cod. proc. civ., in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per l’omessa pronuncia sulla dedotta violazione del principio di divieto di abuso del diritto da parte della pubblica amministrazione. Il ricorso è stato notificato all'Agenzia delle entrate nonché a Equitalia nord s.p.a. che sono rimaste intimate. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 9 giugno 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n. 197. Considerato che: 1.In data 6 aprile 2021 e poi in data 4 febbraio 2022 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso sul presupposto di aver aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 6 d.l. 193 del 2016, nonché documentazione attestante l'adesione a tale forma di definizione, la comunicazione delle somme dovute da parte dell'Agenzia delle entrate, il pagamento delle stesse in 5 rate, completate a settembre 2018. Ha altresì documentato di aver notificato la rinuncia e tali documenti alle controparti processuali a mezzo p.e.c. 2.In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, e nel caso di specie anche la rinuncia del ricorrente, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, exart. 391 cod. proc. civ. 3.La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, giacché, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 3971). Dato atto della rinuncia della ricorrente, va quindi senz’altro dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ. 4. Non vi è a provvedere sulle spese alla luce della mancata costituzione delle intimate. In considerazione dell’esito del giudizio, non sussistono neanche i presupposti per condannare la ricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1–quater, d.P.R. n. 115/2002 (Cass. n