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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32729/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della Corte di Appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la Corte di cassazione adita voglia annullare senza rinvio la sentenza per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 29 settembre 2022 la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del 14 luglio 2021 del Tribunale di Avezzano, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], era stato condannato alla pena, con i doppi benefici, di mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. 10-bis (capo A) e 10-ter (capo B) d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in relazione al periodo d'imposta 2013.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su cinque motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato la mancata dichiarazione di prescrizione - da parte della Corte territoriale - dei reati contestati, nonostante la richiesta colà formulata dal Procuratore generale con conclusioni scritte e la stessa istanza dell'imputato, proposta quantomeno in via subordinata.

Nel difetto di cause di sospensione della prescrizione, i reati ascritti al ricorrente dovevano infatti ritenersi prescritti rispettivamente al 2 settembre e al 23 maggio 2022, anteriormente quindi alla pronuncia della Corte territoriale (e tenuto altresì conto della previsione di cui all'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18).

Al riguardo aveva fatto altresì difetto la motivazione, dal momento che la sentenza impugnata non aveva affatto trattato la questione.

2.2. Col secondo motivo, deducendo il vizio motivazionale della sentenza impugnata quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo dei reati contestati, il ricorrente ha ricordato che la società [OSCURATO:SOCIETA] - legalmente rappresentata dall'odierno imputato - era stata ammessa al concordato preventivo e le scadenze fiscali erano successive al decreto di apertura della procedura concordataria, laddove quest'ultima prevedeva comunque il pagamento dilazionato dei debiti tributari.

2.3. Col terzo motivo, avuto sempre riguardo a mancanza e contraddittorietà della motivazione, è stato osservato - in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati - che sussisteva la prova che l'imputato era stato nell'assoluta impossibilità di adempiere all'obbligazione tributaria, come si evinceva anche dagli atti relativi alla procedura concordataria ed in particolare dalla relazione dei commissari giudiziari, nonché dall'entità dei crediti insoluti, di ammontare superiore a venti milioni di euro.

2.4. Col quarto motivo, allegando sempre carenza di motivazione, è stata censurata la sentenza impugnata nella parte in cui era stata ritenuta l'impossibilità di fare assurgere la condotta dell'imputato ad adempimento di un dovere, attesa invero l'illegittimità di pagamenti successivi alla data di presentazione della domanda di concordato.

2.5. Col quinto motivo infine il ricorrente si è doluto della mancata considerazione dell'effetto scriminante della condotta a seguito della presentazione della domanda di concordato, sussistendo in realtà il dovere di non adempiere all'obbligo tributario.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.

4. Il ricorrente ha dimesso memoria di replica, ribadendo le conclusioni complessivamente assunte.[OSCURATO:PERSONA]

5. La sentenza va annullata senza rinvio essendo i reati estinti per prescrizione.

5.1. A questo proposito, infatti, vero è che (v. anche sub 2.1.) la prescrizione è senz'altro maturata, in relazione ad entrambi i reati contestati, anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata.

E' stato invero già ricordato al riguardo che deve considerarsi ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819).

Con la precisazione, peraltro, che il maturare della prescrizione del reato preclude al giudice il compimento di ulteriori accertamenti, se l'imputato non rinuncia alla causa estintiva (Sez. 3, n. 56059 del 19/09/2017, Marvelli, Rv. 272427; Sez. 5, n. 5586 del 03/10/2013, dep. 2014, Fortunato, Rv. 258875).

5.1.1. A questo proposito, già in sede di ricorso l'odierno ricorrente ha invero concluso, col primo motivo di impugnazione, proprio nel senso dell'omessa motivazione della Corte territoriale circa l'esistenza, e la conseguente declaratoria, della ricordata causa estintiva dei reati.

Parimenti, depositando memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale (il quale ha per suo conto insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, stante l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione), il ricorrente ha nuovamente concluso per l'accoglimento delle censure più sopra riepilogate, ma egualmente non si rinviene comunque alcuna dichiarazione di rinuncia alla causa estintiva.

Tanto più che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità - come invece eccepito in specie col secondo, terzo e quarto motivo di ricorso - vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

5.2. In tal senso - esaminando complessivamente i motivi di censura dal secondo al quinto - si osserva che è stata infine dedotta, oltre ai vizi motivazionali di cui supra, violazione di legge quanto all'inosservanza di norme giuridiche, in relazione all'invocato adempimento del dovere a norma dell'art. 51 cod. pen..

In particolare è stata lamentata l'errata valutazione di quanto previsto dalla disciplina fallimentare, nonché la mancata considerazione delle conseguenze giuridiche in caso di presentazione della domanda di concordato preventivo, con i possibili effetti scriminanti sulla condotta omissiva contestata all'imputato, avuto riguardo a scadenze ed obblighi di pagamento del debito tributario in relazione e conseguenza dell'apertura della procedura concorsuale ed ai contenuti della proposta concordataria.

A questo proposito da un lato è stata invocata la giurisprudenza variamente formatasi al riguardo (v. altresì, ad es., Sez. 3, n. 13628 del 20/02/2020, Ferrarini, Rv. 279421; Sez. 3, n. 9248 del 02/12/2021, dep. 2022, Dotolo, Rv. 283228; Sez. 3, n. 49795 del 23/05/2018, G., Rv. 274199; Sez. 3, n. 2860 del 30/10/2018, dep. 2019, Maurina, Rv. 274822), e dall'altro è stato fatto riferimento a documentazione dimessa nei giudizi di merito e relativa alla procedura concorsuale che aveva interessato la società [OSCURATO:SOCIETA] (legalmente rappresentata dall'odierno ricorrente), alla presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura, ai contenuti della stessa e ai successivi passaggi procedimentali.

5.2.1. In definitiva, ferma restando la mancata rinuncia alla declaratoria di prescrizione, è stato così sollecitato a questa Corte un inammissibile esame nel merito anche degli stessi atti processuali, da cui evincere l'esistenza di una causa di esclusione della punibilità a norma dell'art. 51 cit., e ciò anche in esito alla verifica dei comportamenti colà tenuti dal Giudice della procedura concorsuale.

5.3. Va da sé che - in siffatta situazione e in presenza di una certa causa di estinzione del reato, non rinunciata - si impone invero l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, attesa l'estinzione per prescrizione dei reati contestati al ricorrente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della Corte di Appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la Corte di cassazione adita voglia annullare senza rinvio la sentenza per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 settembre 2022 la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del 14 luglio 2021 del Tribunale di Avezzano, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], era stato condannato alla pena, con i doppi benefici, di mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. 10-bis (capo A) e 10-ter (capo B) d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in relazione al periodo d'imposta 2013. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su cinque motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato la mancata dichiarazione di prescrizione - da parte della Corte territoriale - dei reati contestati, nonostante la richiesta colà formulata dal Procuratore generale con conclusioni scritte e la stessa istanza dell'imputato, proposta quantomeno in via subordinata. Nel difetto di cause di sospensione della prescrizione, i reati ascritti al ricorrente dovevano infatti ritenersi prescritti rispettivamente al 2 settembre e al 23 maggio 2022, anteriormente quindi alla pronuncia della Corte territoriale (e tenuto altresì conto della previsione di cui all'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18). Al riguardo aveva fatto altresì difetto la motivazione, dal momento che la sentenza impugnata non aveva affatto trattato la questione. 2.2. Col secondo motivo, deducendo il vizio motivazionale della sentenza impugnata quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo dei reati contestati, il ricorrente ha ricordato che la società [OSCURATO:SOCIETA] - legalmente rappresentata dall'odierno imputato - era stata ammessa al concordato preventivo e le scadenze fiscali erano successive al decreto di apertura della procedura concordataria, laddove quest'ultima prevedeva comunque il pagamento dilazionato dei debiti tributari. 2.3. Col terzo motivo, avuto sempre riguardo a mancanza e contraddittorietà della motivazione, è stato osservato - in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati - che sussisteva la prova che l'imputato era stato nell'assoluta impossibilità di adempiere all'obbligazione tributaria, come si evinceva anche dagli atti relativi alla procedura concordataria ed in particolare dalla relazione dei commissari giudiziari, nonché dall'entità dei crediti insoluti, di ammontare superiore a venti milioni di euro. 2.4. Col quarto motivo, allegando sempre carenza di motivazione, è stata censurata la sentenza impugnata nella parte in cui era stata ritenuta l'impossibilità di fare assurgere la condotta dell'imputato ad adempimento di un dovere, attesa invero l'illegittimità di pagamenti successivi alla data di presentazione della domanda di concordato. 2.5. Col quinto motivo infine il ricorrente si è doluto della mancata considerazione dell'effetto scriminante della condotta a seguito della presentazione della domanda di concordato, sussistendo in realtà il dovere di non adempiere all'obbligo tributario. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione. 4. Il ricorrente ha dimesso memoria di replica, ribadendo le conclusioni complessivamente assunte.[OSCURATO:PERSONA] 5. La sentenza va annullata senza rinvio essendo i reati estinti per prescrizione. 5.1. A questo proposito, infatti, vero è che (v. anche sub 2.1.) la prescrizione è senz'altro maturata, in relazione ad entrambi i reati contestati, anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata. E' stato invero già ricordato al riguardo che deve considerarsi ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819). Con la precisazione, peraltro, che il maturare della prescrizione del reato preclude al giudice il compimento di ulteriori accertamenti, se l'imputato non rinuncia alla causa estintiva (Sez. 3, n. 56059 del 19/09/2017, Marvelli, Rv. 272427; Sez. 5, n. 5586 del 03/10/2013, dep. 2014, Fortunato, Rv. 258875). 5.1.1. A questo proposito, già in sede di ricorso l'odierno ricorrente ha invero concluso, col primo motivo di impugnazione, proprio nel senso dell'omessa motivazione della Corte territoriale circa l'esistenza, e la conseguente declaratoria, della ricordata causa estintiva dei reati. Parimenti, depositando memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale (il quale ha per suo conto insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, stante l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione), il ricorrente ha nuovamente concluso per l'accoglimento delle censure più sopra riepilogate, ma egualmente non si rinviene comunque alcuna dichiarazione di rinuncia alla causa estintiva. Tanto più che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità - come invece eccepito in specie col secondo, terzo e quarto motivo di ricorso - vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). 5.2. In tal senso - esaminando complessivamente i motivi di censura dal secondo al quinto - si osserva che è stata infine dedotta, oltre ai vizi motivazionali di cui supra, violazione di legge quanto all'inosservanza di norme giuridiche, in relazione all'invocato adempimento del dovere a norma dell'art. 51 cod. pen.. In particolare è stata lamentata l'errata valutazione di quanto previsto dalla disciplina fallimentare, nonché la mancata considerazione delle conseguenze giuridiche in caso di presentazione della domanda di concordato preventivo, con i possibili effetti scriminanti sulla condotta omissiva contestata all'imputato, avuto riguardo a scadenze ed obblighi di pagamento del debito tributario in relazione e conseguenza dell'apertura della procedura concorsuale ed ai contenuti della proposta concordataria. A questo proposito da un lato è stata invocata la giurisprudenza variamente formatasi al riguardo (v. altresì, ad es., Sez. 3, n. 13628 del 20/02/2020, Ferrarini, Rv. 279421; Sez. 3, n. 9248 del 02/12/2021, dep. 2022, Dotolo, Rv. 283228; Sez. 3, n. 49795 del 23/05/2018, G., Rv. 274199; Sez. 3, n. 2860 del 30/10/2018, dep. 2019, Maurina, Rv. 274822), e dall'altro è stato fatto riferimento a documentazione dimessa nei giudizi di merito e relativa alla procedura concorsuale che aveva interessato la società [OSCURATO:SOCIETA] (legalmente rappresentata dall'odierno ricorrente), alla presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura, ai contenuti della stessa e ai successivi passaggi procedimentali. 5.2.1. In definitiva, ferma restando la mancata rinuncia alla declaratoria di prescrizione, è stato così sollecitato a questa Corte un inammissibile esame nel merito anche degli stessi atti processuali, da cui evincere l'esistenza di una causa di esclusione della punibilità a norma dell'art. 51 cit., e ciò anche in esito alla verifica dei comportamenti colà tenuti dal Giudice della procedura concorsuale. 5.3. Va da sé che - in siffatta situazione e in presenza di una certa causa di estinzione del reato, non rinunciata - si impone invero l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, attesa l'estinzione per prescrizione dei reati contestati al ricorrente. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti
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