CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 02012/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato Ilaria MARSIGLIO per due reati di appropriazione indebita aggravata, ma riduceva la pena inflitta dal Tribunale di Genova. 2. Propone ricorso Ilaria MARSIGLIO, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge in ordine alla determinazione della pena. 3. Il ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza del motivo proposto. La Corte di appello, senza incorrere in alcuna violazione di legge e "valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p.", mitigando il trattamento sanzionatorio, ha determinato la pena base, prima dell'aumento fisso per la recidiva reiterata e di quello per le ulteriori aggravanti a effetto comune, in un anno di reclusione e 450 euro di multa, in misura inferiore a quella intermedia. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrarlo, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825). Inoltre, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così, da ultimo, Sez. UI, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione).4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021. Il Consigliere estensore P