CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38084/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad OSTUNI (BR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE di APPELLO di LECCE. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito, per le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, oppure, in subordine, il loro rigetto, depositando conclusioni scritte e nota spese alle quali si è riportato; uditi, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], e, per [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 19/12/2017, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli di concorso in ricettazione, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie, anche in favore delle parti civili. 1.1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale, integralmente nei confronti dello Schiena, e limitatamente alla dichiarazione di responsabilità, al trattamento sanzionatorio ed alle statuizioni civili, nei confronti della Camposeo, alla quale - in riforma - concedeva la sospensione condizionale della pena detentiva e la non menzione. 1.2. Contro la predetta decisione ricorrono congiuntamente gli imputati, deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto: - all'affermazione di responsabilità (contestando l'attendibilità del riconoscimento di una banconota di cento euro operato dalla p.o. [OSCURATO:PERSONA] grazie all'evidenziazione sopra di essa di numeri manoscritti ed il riferimento alla rarità delle banconote da duecento e cinquecento euro rinvenute in disponibilità degli imputati, e, secondo la prospettiva dell'accusa, erroneamente recepita dai giudici del merito, coincidenti con quelle pochi giorni prima trafugate ai coniugi Ayroldi-[OSCURATO:PERSONA]) - alla mancata esclusione della recidiva contestata allo Schiena; - al ritenuto concorso nel reato della Cannposeo. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, proposti per motivi in parte non consentiti, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in parte manifestamente infondati, sono inammissibili. 1. Il motivo riguardante l'affermazione di responsabilità degli imputati è non consentito e privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché reitera doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali i ricorrenti in concreto non si confrontano, oltre che in parte manifestamente infondato. 1.1. La difesa dei ricorrenti contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti. 1.2. Invero, la Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento della contestata dichiarazione di responsabilità degli imputati, una articolata serie di elementi, indicati a pagg. 5 e seguenti della sentenza impugnata, ed in particolare: - le conclusioni raggiunte dal perito grafologo ing. Giordano, motivatamente ritenuta maggiormente pregnanti rispetto a quelle del consulente grafologo della difesa, dott. [OSCURATO:PERSONA], e "sul punto, peraltro, neppure contrastate dalla difesa nell'atto di appello", secondo le quali l'annotazione (ovvero la sigla numerica "1/18") apposta su una delle banconote da cento euro rinvenute in disponibilità degli imputati e tratte in sequestro era compatibile con la grafia della p.o. [OSCURATO:PERSONA]; - il riconoscimento certo della predetta annotazione come propria da parte della [OSCURATO:PERSONA], che forniva "anche ampia giustificazione di tale suo convincimento (vedi pag. 12 e 13 della trascrizione della fonoregistrazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA])": osserva, in proposito, incensurabilmente la Corte di appello che "non emergono elementi, né sono stati evidenziati dalla difesa, in base ai quali ritenere non attendibile e credibile la teste nel momento in cui effettuava tale riconoscimento"; - la peculiarità di alcune delle banconote rinvenute nella disponibilità degli imputati, di grosso taglio, il che le rendeva non particolarmente diffuse; - la non compatibilità della somma di denaro in complesso rinvenuta in disponibilità degli imputati (ammontante in totale ad euro 28.500), con "i redditi percepiti dai due appellanti nel corso degli anni dal 1992 al 2009"; - l'assenza di "dichiarazioni chiarificatrici a tale fine" degli imputati, che non hanno in alcun modo giustificato la disponibilità della predetta, ingente, somma. 1.3. La pluralità degli elementi valorizzati evidenzia la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo secondo il quale l'affermazione di responsabilità fonderebbe su un unico indizio. 1.3.1. La difesa, nel corso della discussione, ha contestato l'assunto secondo il quale la provenienza della somma de qua non sarebbe mai stata giustificata, richiamando il contenuto dell'annotazione di servizio del 25/01/2011 (dalla quale emergerebbe asseritamente che, nell'immediatezza del rinvenimento, la Camposeo avrebbe riferito che si trattava dei guadagni percepiti dal marito con la propria attività lavorativa). Trattasi, peraltro, di doglianza ancora una volta meramente reiterativa, e pertanto priva della necessaria specificità, atteso che già il Tribunale (pag. 16 della sentanza), con rilievi legittimamente richiamati dalla Corte di appello, la aveva motivatamente confutata, osservando che, negli anni 1992-2009, i coniugi Schiena e Camposeo risultavano aver percepito in totale rediti per poco più di 45.000 euro (circa 2.500 euro all'anno), con i quali avevano di necessità dovuto provvedere al proprio sostentamento, il che evidenzia l'evanescenza della (peraltro assolutamente generica) giustificazione, che in concreto tale non è risultata, per la sua assoluta inverosimiglianza. 1.4. Non appare inopportuno precisare che, come già chiarito da questa Corte (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01; Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631 - 01; Sez. 3, n. 35889 del 01/07/2008, Itri, Rv. 241271 - 01), con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - comporta che non siano deducibili con il ricorso per cassazione questioni (fattuali) che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame; detta regola trova la sua ratio nella necessità di evitare il rischio che, in sede di legittimità, sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. Il principio è stato più recentemente ribadito da Sez. 3, n. 35494 del 17/06/2021, Razzauti, Rv. 281852 - 01 (pur nell'ambito del subprocedimento cautelare reale), per la quale, in particolare, in sede di ricorso per cassazione non sono proponibili questioni mai prima sollevate, salvo che riguardino argomenti "nuovi", enunciati "a sorpresa" dal giudice dell'impugnazione di merito in funzione risolutiva, allorché, per l'assoluta imprevedibilità della loro rilevanza, siano da qualificarsi come questioni «che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello», come tali decidibili dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. Di conseguenza, all'inerzia della parte impugnante che non abbia proposto determinate questioni di natura fattuale in sede di appello non è consentito porre rimedio proponendole per la prima volta in sede di ricorso per cassazione. 1.5. La difesa, nel corso della discussione orale, ha molto insistito nell'evidenziare che la somma de qua non sarebbe stata "occultata" dagli imputati, ma unicamente custodita all'interno di una cassaforte per esigenze di buona amministrazione, il che impedirebbe la configurazione della materialità del reato di ricettazione loro contestato, non considerando, peraltro, che la ricettazione sarebbe comunque integrata anche dalla mera ricezione della res furtiva, pure contestata agli imputati (cfr. capo d'imputazione: «ricevevano, occultandola ...»). Tale specifica doglianza è, pertanto, manifestamente infondata. k 1.6. Per quanto riguarda l'intervenuta valorizzazione del silenzio tenuto dagli imputati in ordine alla provenienza - ritenuta non altrimenti giustificabile - della somma di denaro de qua, ferma la materialità del fatto contestato, già accertata aliunde, la Corte di appello si è correttamente conformata, quanto alla prova del necessario dolo ed alla conseguente qualificazione giuridica del fatto accertato, al consolidato orientamento di questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, P.G. in proc. Kebe, Rv. 270120), che il collegio condivide e ribadisce, per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto, ai fini dell'integrazione del delitto di ricettazione è sufficiente il mero dolo eventuale, configurabile nei casi in cui l'agente abbia consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi, in tal modo, ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza ex art.712 cod. pen. (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179). Non si richiede, in tal modo, all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non un onere probatorio, bensì un mero onere di allegazione di elementi, dal quale potrebbe conseguire l'individuazione di un tema di prova del quale onerare la parte pubblica oppure in ordine al quale esercitare i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, in motivazione). 1.6.1. D'altro canto, la stessa Corte EDU, pur riconoscendo l'impossibilità di basare una condanna esclusivamente o principalmente sul fatto che l'imputato sia rimasto silente, rifiutando di rispondere alle domande o comunque rendere dichiarazioni, ammette che talora il silenzio dell'imputato possa essere valorizzato al fine di verificare la persuasività delle prove addotte a suo carico dalla pubblica accusa, come accade in situazioni che richiedono giustificazione da parte dell'imputato: «ovunque si debba tracciare il confine tra questi due estremi, da questa interpretazione del "diritto al silenzio" risulta che la questione se il predetto diritto sia assoluto deve essere risolta negativamente. Non si può quindi affermare che la decisione di un imputato di rimanere in silenzio durante il procedimento penale non debba necessariamente avere implicazioni quando il tribunale sarà chiamato a valutare le prove contro di lui. D'altro canto (...) gli standard internazionali stabiliti in questo settore, pur prevedendo il diritto al silenzio e il privilegio contro l'autoincriminazione, tacciono su questo punto. Se il trarre conclusioni sfavorevoli dal silenzio di un imputato violi l'articolo 6 è, quindi, una questione da determinare alla luce di tutte le circostanze del caso, con particolare riguardo alle situazioni in cui possono essere tratte le inferenze, al peso riconosciuto al silenzio dai giudici nazionali nella valutazione delle prove ed al grado di coercizione inerente alla situazione in concreto verificatasi» (Corte EDU, Grande Camera, 08/02/1996, caso [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA], § 47). 2. Il motivo specificamente riguardante la non configurabilità del concorso nel reato della Camposeo non è consentito, a cagione della evidente carenza di specificità del corrispondente motivo di appello (cfr. pag. 9 dell'atto di appello, dove si legge unicamente quanto segue: «In ogni caso, nessun ruolo - in termini concorsuali - può avere assunto, nella presente vicenda, la persona di [OSCURATO:PERSONA]»), poiché l'inammissibilità, in parte qua, dell'appello è doverosamente rilevabile d'ufficio anche in questa sede, ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen. 3. Il motivo riguardante la mancata esclusione della recidiva contestata allo Schiena è, a sua volta, privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativo, avendo la Corte di appello incensurabilmente valorizzato, a fondamento della contestata statuizione, la premessa gravità del fatto ed i precedenti penali per reati contro il patrimonio, evidenziando, altresì, che non erano «stati forniti elementi positivi di valutazione da parte degli stessi imputati» (pag. 9 della sentenza impugnata). 4. In considerazione della totale inammissibilità del ricorso, non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello. 4.1. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito che non può porsi la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, nei casi in cui il ricorso risulti in toto inammissibile, perché l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. n. 217266). In considerazione della rilevanza che conseguentemente può assumere la declaratoria di infondatezza o manifesta infondatezza dei motivi (quest'ultima costituente causa speciale d'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 606, c comma 3, cod. proc. pen.), ritiene il collegio che vanno compiutamente illustrati i parametri ai quali il giudice di legittimità deve attenersi ai fini della relativa valutazione, ribadendo in proposito l'orientamento già espresso in argomento da questa Corte (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062 - 01; Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916 - 01; Sez. 2, n. 27971 del 13/01/2017, Milanesio, Rv. 270615 - 01, non mass. sul punto). 4.2. Invero, come la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 21 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 1995, Cresci, in motivazione) ha già avuto modo di osservare, «il discrimine tra manifesta infondatezza e (semplice) infondatezza dei motivi è incerto e pone il giudice di fronte a una scelta talvolta opinabile», che diventa assai impegnativa, proprio perché l'inammissibilità per manifesta infondatezza, secondo l'orientamento in atto dominante, risulta preclusiva del proscioglimento dell'imputato a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. Più recentemente, la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 25 del 2019) ha qualificato come "scivoloso" il crinale della distinzione tra manifesta infondatezza e mera infondatezza dei motivi di ricorso e della conseguente costituzione, o meno, del rapporto processuale di impugnazione. 4.2.1. La questione appare particolarmente delicata anche in considerazione delle sue possibili implicazioni in ordine al rispetto dei principi del processo equo, della presunzione d'innocenza ed, in definitiva, della certezza del diritto, garantiti dall'art. 6, §§ 1 e 2, della Convenzione EDU, oltre che dagli artt. 25, 27 e 111 della Costituzione, che potrebbero risultare violati da un sistema nel quale l'estinzione di un reato per prescrizione dovesse dipendere non soltanto dal decorso del tempo e dal susseguirsi degli eventi che possono sospenderla od interromperla, ma anche da una valutazione del giudice sulla fondatezza, o meno (ed in caso d'infondatezza, in qual misura), dei mezzi di ricorso, in ipotesi arbitraria, se non ancorata a parametri certi e predefiniti. 4.3. Il riferimento all'infondatezza (non mera, bensì) "manifesta" di una qualsivoglia prospettazione non può ritenersi nel vigente ordinamento occasionale: basti pensare alla disciplina prevista per le eccezioni d'incostituzionalità dagli artt. 26 e 29 della legge n. 87 dell'Il marzo 1953 e dall'art. 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate il 7 ottobre 2008. In questo ambito, si ritiene, con orientamento ormai tradizionalmente consolidato (cfr., fra le tante, Corte cost. n. 32 del 1963, n. 37 del 1970 e n. 8 del 1971), che sia manifestamente infondata la questione che si riveli «ictu ocull priva di ogni consistenza», ovvero che riproponga pedissequamente una questione già dichiarata non fondata in difetto «di nuovi motivi che possano indurre a modificare la precedente decisione». 4.3.1. Analogo riferimento, e sempre come causa d'inammissibilità del ricorso, figurava nell'art. 524, comma 3, cod. proc. pen. abr. E la giurisprudenza dell'epoca era ferma nel ritenere che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, comportando l'inammissibilità del gravame, ex art. 524, ultimo comma, cit., «non solo quando sia palesemente erroneo in diritto, ma anche quando affermi, sul fatto, sullo svolgimento del processo, sulla sentenza impugnata, censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali. Tale è il caso, in particolare, del motivo di ricorso che attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso dal contenuto reale» (Sez. 2, n. 1828 del 21/03/1973, dep. 1974, Gerosa, Rv. 126313), o, comunque, che è inammissibile, perché manifestamente infondato, «il motivo di ricorso per cassazione con cui si propone ancora una volta una questione già costantemente decisa dal Supremo collegio in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente» (Sez. 2, n. 10871 del 04/07/1975, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 131225). 4.3.2. Nella vigenza del codice di rito del 1988, il tema risulta compiutamente esaminato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 32 del 22/11/2000, D.L., in motivazione. In quella occasione si chiarì che l'attributo "manifesta" evoca «la significazione di palese inconsistenza delle censure»; e che la "manifesta infondatezza" «si traduce nella proposizione di censure caratterizzate da evidenti errori di diritto nell'interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, il più delle volte contrastata da una giurisprudenza costante e senza addurre motivi nuovi o diversi per sostenere l'opposta tesi, ovvero invocando una norma inesistente nell'ordinamento, solo per indicare le più frequenti ipotesi di applicazione dell'art. 606, comma 3, secondo periodo. Fino a profilare - sul piano funzionale - come costante la pretestuosità del gravame, non importa se conosciuta o no dallo stesso ricorrente». 4.3.3. D'altro canto, la Relazione al Progetto preliminare del codice di procedura penale (n. 171) aveva, in proposito, evocato la nozione di «motivi che, pur essendo esposti in forma specifica, sono nondimeno manifestamente privi di qualsiasi base giuridica, come quando, ad esempio, si pretendesse di disconoscere l'esistenza o il senso assolutamente univoco di una determinata disposizione di legge». 4.3.4. La stessa Corte costituzionale (sentenza n. 186 del 7 giugno 2000), nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 616 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della Cassa delle ammende, a carico della ._t parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella g determinazione della causa di inammissibilità, ha in buona sostanza ammesso che la manifesta infondatezza del motivo di ricorso «possa essere contrassegnata, sempre sul piano funzionale, da una pretestuosità oggettiva, prescindente dalla deliberata volontà dell'interessato di ritardare la formazione del titolo esecutivo» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., cit., in motivazione). 4.4. Da queste condivise considerazioni, la giurisprudenza di questa Corte ha già correttamente desunto che il ricorso per cassazione la cui definizione presupponga la risoluzione di problema oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità non può considerarsi proposto per motivi manifestamente infondati e, come tale, non è inammissibile, sicché non preclude la rilevazione della prescrizione del reato maturata nelle more della sua discussione (Sez. 6, n. 35391 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Scopelliti, Rv. 226332). 4.5. Ciò premesso, ritiene il collegio che il giudice di legittimità, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso, lungi dall'essere chiamato ad una arbitraria delibazione quanto alla infondatezza (mera o manifesta) dei motivi, sia in realtà tenuto a valutare: A) con riferimento ai motivi che deducano inosservanza od erronea applicazione di leggi, se essi risultino caratterizzati da evidenti errori di diritto nell'interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, come accade nei casi in cui: - si invochi una norma inesistente nell'ordinamento; - si pretenda di disconoscere l'esistenza o il senso assolutamente univoco di una determinata disposizione di legge; - si riproponga una questione già costantemente decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi per sostenere l'opposta tesi; B) con riferimento ai motivi che deducano vizi di motivazione [se consentiti e dotati della specificità necessaria ex art. 581, comma 1, cod. proc. pen.: in difetto, opererebbe una diversa e tassativa causa d'inammissibilità del ricorso], se essi muovano, sul fatto, sullo svolgimento del processo, sulla sentenza impugnata, censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come accade, ad esempio, nel caso in cui il motivo di ricorso attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale. 4.6. In applicazione di questi principi, e premesso che nessun problema si pone per i motivi privi della necessaria specificità oppure dichiarati non consentiti (in presenza dei quali il ricorso, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen. è sempre e comunque in parte qua inammissibile), > osserva il collegio che i motivi esaminati nei §§ 1.3 ed 1.5 di queste Considerazioni in diritto risultano manifestamente (e non meramente) infondati, in quanto: - il primo solleva una censura o critica sostanzialmente vuota di significato in quanto manifestamente contrastata dagli atti processuali, attribuendo alla motivazione della decisione impugnata (nella parte in cui lamenta che la Corte di appello sarebbe addivenuta alle conclusive affermazioni di responsabilità valorizzando un unico elemento indiziario, laddove la sentenza impugnata all'uopo valorizza all'evidenza una pluralità di elementi) un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale; - il secondo risulta privo di base legale, nella misura in cui argomenta la necessità di una condotta di occultamento ai fini dell'integrazione del reato di ricettazione, in realtà integrato anche dalla mera ricezione della refurtiva, ovvero trascura di considerare il tenore letterale dell'imputazione, che evoca non il solo occultamento della somma di denaro in contestazione, ma anche la sua previa ricezione. 5. La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 5.1. Ai sensi della medesima disposizione, come interpretata dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 186 del 2000), ritenuto che il contenuto dei motivi evidenzia che gli imputati hanno proposto i ricorsi determinando le cause d'inammissibilità per colpa, ed esclusa la non percepibilità al momento della proposizione dei ricorsi dell'errore tecnico causativo della loro inammissibilità (non dovuta ad imprevedibili mutamenti di giurisprudenza, o comunque a variazioni del criterio di apprezzamento della rilevata causa d'inammissibilità), i ricorrenti vanno anche condannati al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, il cui importo va determinato, tenuto conto della condotta dei destinatari della sanzione e dell'entità delle rilevate colpe, desumibile dalle rilevate causa d'inammissibilità, in Euro tremila. 5.2. Gli imputati vanno, inoltre, condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro quattromilacinquecentosessantatre/00 (pari, per la prima parte civile, ad euro tremilacinquecentodieci/00 per fasi studio e decisione, con maggiorazione del 30% , 67 per la seconda parte civile), oltre accessori di legge. o3 P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr