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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 aprile 2026

Cassazione n. 10135/2026

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appresentato e difeso, giusta procurain calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] 3, in persona del curatore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA]Cassazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], elettivamente domiciliato in Roma, viaCassiodoro 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procuraallegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;- controricorrente –Numero registro generale 21540/2021Numero sezionale 2959/2025Numero di raccolta generale 10135/2026Data pubblicazione 19/04/2026e contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alcontroricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- controricorrente –[OSCURATO:PERSONA]- intimata -avverso la sentenza n. 71/2021 della CORTE D'APPELLO di TRENTO,pubblicata il 12/3/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4/12/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;rilevato che:- con sentenza n. 71 del 12 marzo 2021, la Corte d’appello diTrento ha rigettato l’appello del ricorrente avverso la sentenza delTribunale di Trento che aveva parzialmente accolto l’opposizione delCondominio al decreto ingiuntivo pronunciato in suo favore per ilpagamento dei suoi compensi professionali, con conseguenterideterminazione dell’onorario spettantegli; il [OSCURATO:PERSONA] avevaeccepito l’inadempimento dell’ing.

Ress e chiesto la conseguenterisoluzione del contratto nonché, in ogni caso, l’annullamento delcontratto con lui intercorso per errore essenziale e, in subordine,l’accertamento del giusto prezzo dell’opera ricevuta; aveva ancheconvenuto in manleva il suo amministratore [OSCURATO:PERSONA] e l’ing.

ElenaTrenti, membro del suo comitato tecnico e collega di studio delprofessionista opposto;Ric. 2021 n. 21540 sez. 2 - ad. 4-12-2025 -2-Numero registro generale 21540/2021Numero sezionale 2959/2025Numero di raccolta generale 10135/2026Data pubblicazione 19/04/2026- avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha formulato ricorso percassazione, affidato a tre motivi; il [OSCURATO:PERSONA] 3 e RenzoSegata hanno resistito con controricorso;- in data 17/5/2025, il Consigliere delegato della Seconda sezionecivile ha formulato proposta di definizione accelerata ex art. 380 biscod. proc. civ., perché il ricorrente, pur avendo riferito che la decisioneimpugnata gli è stata notificata in data 24/05/2021, così da esser tenutoal rispetto del termine breve di impugnazione, ha prodotto soltanto lacopia autentica della decisione impugnata, ma non ha prodotto anchela prova della sua notifica (con la stampa dei messaggi di postaelettronica certificata, ove la notifica sia avvenuta in via telematica);- avverso questa proposta il ricorrente ha depositato istanza didecisione del ricorso e della causa è stata disposta la trattazione incamera di consiglio;considerato che:- è superfluo dar conto in dettaglio dei motivi di censura, perchéil ricorso è improcedibile;- il ricorrente, infatti, pur affermando che la sentenza gli è statanotificata in data 24/5/2021, non ha tempestivamente allegato copiadella relazione di notificazione della sentenza impugnata, comeprevisto dal num. 2 del comma II dell’art. 369 cod. proc. civ.,provvedendo al deposito soltanto tardivamente, con l’istanza didecisione, dopo la proposta di definizione accelerata;- il difetto di procedibilità dev’essere rilevato d’ufficio e non puòessere sanato dalla mancata contestazione da parte delcontroricorrente perché l'improcedibilità trova la sua ragione nelpresidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo cheostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (Sez.U, Sentenza n. 10648 del 2017);Ric. 2021 n. 21540 sez. 2 - ad. 4-12-2025 -3-Numero registro generale 21540/2021Numero sezionale 2959/2025Numero di raccolta generale 10135/2026Data pubblicazione 19/04/2026- la copia notificata non è stata neppure nella immediatadisponibilità di questa Corte perché il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] avevaallegato soltanto la copia della sentenza, ma non della relata di notificae ciò ha precluso anche la possibilità di ritenere che, malgrado l’omessaproduzione da parte del ricorrente, l’avvio della sequenzaprocedimentale non fosse stato comunque impedito, néapprezzabilmente ritardato (Sez.

U, n. 10648 del 2017 cit.);- in tal senso le argomentazioni esposte dal ricorrente nell’istanzadi decisione e poi nella memoria non sono conferenti, perché nellaspecie non è stata immediatamente prodotta la prova della data dinotifica, a mezzo della copia della relata, con ciò impedendol’immediato controllo del rispetto del termine breve;- la copia non può essere in possesso dell'ufficio perché presentenel fascicolo trasmesso dal giudice di appello (cfr.

S.U. n. 10648/2017cit.), atteso che, nella specie, non era previsto obbligo dicomunicazione del provvedimento (come nel caso di cui all'ordinanzaex art. 348 ter cod.proc.civ.), né notificazione da parte della cancelleriané onere di allegazione al fascicolo d'ufficio della copia notificata dellasentenza impugnata, trattandosi evidentemente di attività cheavvenuta in un momento successivo alla definizione del giudizio e nonsussistendo un diritto delle parti a provvedere ad ulteriori inserimentidi atti nel fascicolo, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplatedal legislatore (Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021);- poiché la prima notifica del ricorso è avvenuta in data23/7/2021, l'improcedibilità del ricorso non può essere neppurescongiurata in riferimento alla data della pubblicazione della sentenzaimpugnata (12/3/2021), come stabilito dalla giurisprudenza ormaiconsolidata di questa Corte, secondo cui, pur in difetto della produzionedella relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve egualmenteritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si èRic. 2021 n. 21540 sez. 2 - ad. 4-12-2025 -4-Numero registro generale 21540/2021Numero sezionale 2959/2025Numero di raccolta generale 10135/2026Data pubblicazione 19/04/2026perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dallapubblicazione della sentenza, perché in tal caso è comunque consentitoal giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorsoe in riferimento alla sola data di pubblicazione della decisioneimpugnata, verificare e ritenere la tempestività in relazione al terminedi cui all'art. 325, comma 2, cod.proc.civ. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n.11386 del 30/04/2019);- non è infine rilevante che il ricorso sia stato notificato neltermine lungo decorrente dalla data di notificazione della sentenza,ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessaammissibilità (Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021);- dalla dichiarazione di improcedibilità consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese in favore di entrambi icontroricorrenti, come liquidate in dispositivo; nessuna statuizionedeve invece essere adottata in favore di [OSCURATO:PERSONA] che non ha svoltodifese;- poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulataex art. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo la previsionedel comma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del terzo edel quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., il ricorrente deve esserecondannato al pagamento a favore di entrambi i controricorrenti di unasomma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo,nonché al pagamento di un’ulteriore somma, pure equitativamentedeterminata, a favore della Cassa delle ammende;- come evidenziato da Cass. Sez.

U 27-9-2023 n. 27433 e Cass.Sez.

U 13-10-2023 n. 28540, l’art. 380 bis comma III cod. proc. civ.,richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale,l’art. 96 comma III e IV cod. proc. civ., codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abusodel processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente cheRic. 2021 n. 21540 sez. 2 - ad. 4-12-2025 -5-Numero registro generale 21540/2021Numero sezionale 2959/2025Numero di raccolta generale 10135/2026Data pubblicazione 19/04/2026trovi conferma nella decisione finale lascia presumere unaresponsabilità aggravata;- stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrenteprincipale e del ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto; P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso principale; condannaRenzo Ress al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favoredi [OSCURATO:PERSONA], liquidandole in euro 4.000,00 per compensi e infavore del [OSCURATO:PERSONA] 3, liquidandole in euro 3.000 percompensi, oltre, per entrambe le parti, alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori dilegge;condanna [OSCURATO:PERSONA], ex art. 96 comma III cod. proc. civ., alpagamento di euro 2.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di euro 1.500in favore di [OSCURATO:PERSONA] 3 oltre ad ulteriori Euro 2.000,00, exart. 96 comma IV cod. proc. civ., in favore della Cassa delle ammende.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 4 dicembre 2025.Il PresidenteRic. 2021 n. 21540 sez. 2 - ad. 4-12-2025 -6-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentato e difeso, giusta procurain calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] 3, in persona del curatore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA]Cassazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], elettivamente domiciliato in Roma, viaCassiodoro 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procuraallegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;- controricorrente –Numero registro generale 21540/2021Numero sezionale 2959/2025Numero di raccolta generale 10135/2026Data pubblicazione 19/04/2026e contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alcontroricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- controricorrente –[OSCURATO:PERSONA]- intimata -avverso la sentenza n. 71/2021 della CORTE D'APPELLO di TRENTO,pubblicata il 12/3/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4/12/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;rilevato che:- con sentenza n. 71 del 12 marzo 2021, la Corte d’appello diTrento ha rigettato l’appello del ricorrente avverso la sentenza delTribunale di Trento che aveva parzialmente accolto l’opposizione delCondominio al decreto ingiuntivo pronunciato in suo favore per ilpagamento dei suoi compensi professionali, con conseguenterideterminazione dell’onorario spettantegli; il [OSCURATO:PERSONA] avevaeccepito l’inadempimento dell’ing. Ress e chiesto la conseguenterisoluzione del contratto nonché, in ogni caso, l’annullamento delcontratto con lui intercorso per errore essenziale e, in subordine,l’accertamento del giusto prezzo dell’opera ricevuta; aveva ancheconvenuto in manleva il suo amministratore [OSCURATO:PERSONA] e l’ing. ElenaTrenti, membro del suo comitato tecnico e collega di studio delprofessionista opposto;Ric. 2021 n. 21540 sez. 2 - ad. 4-12-2025 -2-Numero registro generale 21540/2021Numero sezionale 2959/2025Numero di raccolta generale 10135/2026Data pubblicazione 19/04/2026- avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha formulato ricorso percassazione, affidato a tre motivi; il [OSCURATO:PERSONA] 3 e RenzoSegata hanno resistito con controricorso;- in data 17/5/2025, il Consigliere delegato della Seconda sezionecivile ha formulato proposta di definizione accelerata ex art. 380 biscod. proc. civ., perché il ricorrente, pur avendo riferito che la decisioneimpugnata gli è stata notificata in data 24/05/2021, così da esser tenutoal rispetto del termine breve di impugnazione, ha prodotto soltanto lacopia autentica della decisione impugnata, ma non ha prodotto anchela prova della sua notifica (con la stampa dei messaggi di postaelettronica certificata, ove la notifica sia avvenuta in via telematica);- avverso questa proposta il ricorrente ha depositato istanza didecisione del ricorso e della causa è stata disposta la trattazione incamera di consiglio;considerato che:- è superfluo dar conto in dettaglio dei motivi di censura, perchéil ricorso è improcedibile;- il ricorrente, infatti, pur affermando che la sentenza gli è statanotificata in data 24/5/2021, non ha tempestivamente allegato copiadella relazione di notificazione della sentenza impugnata, comeprevisto dal num. 2 del comma II dell’art. 369 cod. proc. civ.,provvedendo al deposito soltanto tardivamente, con l’istanza didecisione, dopo la proposta di definizione accelerata;- il difetto di procedibilità dev’essere rilevato d’ufficio e non puòessere sanato dalla mancata contestazione da parte delcontroricorrente perché l'improcedibilità trova la sua ragione nelpresidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo cheostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (Sez.U, Sentenza n. 10648 del 2017);Ric. 2021 n. 21540 sez. 2 - ad. 4-12-2025 -3-Numero registro generale 21540/2021Numero sezionale 2959/2025Numero di raccolta generale 10135/2026Data pubblicazione 19/04/2026- la copia notificata non è stata neppure nella immediatadisponibilità di questa Corte perché il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] avevaallegato soltanto la copia della sentenza, ma non della relata di notificae ciò ha precluso anche la possibilità di ritenere che, malgrado l’omessaproduzione da parte del ricorrente, l’avvio della sequenzaprocedimentale non fosse stato comunque impedito, néapprezzabilmente ritardato (Sez. U, n. 10648 del 2017 cit.);- in tal senso le argomentazioni esposte dal ricorrente nell’istanzadi decisione e poi nella memoria non sono conferenti, perché nellaspecie non è stata immediatamente prodotta la prova della data dinotifica, a mezzo della copia della relata, con ciò impedendol’immediato controllo del rispetto del termine breve;- la copia non può essere in possesso dell'ufficio perché presentenel fascicolo trasmesso dal giudice di appello (cfr. S.U. n. 10648/2017cit.), atteso che, nella specie, non era previsto obbligo dicomunicazione del provvedimento (come nel caso di cui all'ordinanzaex art. 348 ter cod.proc.civ.), né notificazione da parte della cancelleriané onere di allegazione al fascicolo d'ufficio della copia notificata dellasentenza impugnata, trattandosi evidentemente di attività cheavvenuta in un momento successivo alla definizione del giudizio e nonsussistendo un diritto delle parti a provvedere ad ulteriori inserimentidi atti nel fascicolo, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplatedal legislatore (Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021);- poiché la prima notifica del ricorso è avvenuta in data23/7/2021, l'improcedibilità del ricorso non può essere neppurescongiurata in riferimento alla data della pubblicazione della sentenzaimpugnata (12/3/2021), come stabilito dalla giurisprudenza ormaiconsolidata di questa Corte, secondo cui, pur in difetto della produzionedella relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve egualmenteritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si èRic. 2021 n. 21540 sez. 2 - ad. 4-12-2025 -4-Numero registro generale 21540/2021Numero sezionale 2959/2025Numero di raccolta generale 10135/2026Data pubblicazione 19/04/2026perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dallapubblicazione della sentenza, perché in tal caso è comunque consentitoal giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorsoe in riferimento alla sola data di pubblicazione della decisioneimpugnata, verificare e ritenere la tempestività in relazione al terminedi cui all'art. 325, comma 2, cod.proc.civ. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n.11386 del 30/04/2019);- non è infine rilevante che il ricorso sia stato notificato neltermine lungo decorrente dalla data di notificazione della sentenza,ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessaammissibilità (Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021);- dalla dichiarazione di improcedibilità consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese in favore di entrambi icontroricorrenti, come liquidate in dispositivo; nessuna statuizionedeve invece essere adottata in favore di [OSCURATO:PERSONA] che non ha svoltodifese;- poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulataex art. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo la previsionedel comma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del terzo edel quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., il ricorrente deve esserecondannato al pagamento a favore di entrambi i controricorrenti di unasomma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo,nonché al pagamento di un’ulteriore somma, pure equitativamentedeterminata, a favore della Cassa delle ammende;- come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 e Cass.Sez. U 13-10-2023 n. 28540, l’art. 380 bis comma III cod. proc. civ.,richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale,l’art. 96 comma III e IV cod. proc. civ., codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abusodel processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente cheRic. 2021 n. 21540 sez. 2 - ad. 4-12-2025 -5-Numero registro generale 21540/2021Numero sezionale 2959/2025Numero di raccolta generale 10135/2026Data pubblicazione 19/04/2026trovi conferma nella decisione finale lascia presumere unaresponsabilità aggravata;- stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrenteprincipale e del ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto; P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso principale; condannaRenzo Ress al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favoredi [OSCURATO:PERSONA], liquidandole in euro 4.000,00 per compensi e infavore del [OSCURATO:PERSONA] 3, liquidandole in euro 3.000 percompensi, oltre, per entrambe le parti, alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori dilegge;condanna [OSCURATO:PERSONA], ex art. 96 comma III cod. proc. civ., alpagamento di euro 2.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di euro 1.500in favore di [OSCURATO:PERSONA] 3 oltre ad ulteriori Euro 2.000,00, exart. 96 comma IV cod. proc. civ., in favore della Cassa delle ammende.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 4 dicembre 2025.Il PresidenteRic. 2021 n. 21540 sez. 2 - ad. 4-12-2025 -6-
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