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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 27596/2026

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llo di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per il rigetto del ricorsoL'avvocato di [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, chiede il rigetto del ricorsoe deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazioneL'avvocato [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di gravame ed insistenell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 4 novembre 2025, la Corte d’appello di Milano haconfermato la decisione emessa dal Tribunale di Monza che ha ritenuto AndreaGhezzi responsabile del reato di cui all’art. 610 cod. pen. per aver chiesto ildistacco dell’energia elettrica erogata presso l’abitazione occupata da [OSCURATO:PERSONA] LisaSerusi, affidataria dell’abitazione, costringendola ad abbandonarla.2.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,articolando quattro motivi di censura di seguito riassunti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Il primo motivo di censura denuncia violazione di norme processualistabilite a pena di nullità del decreto di citazione a giudizio, per aver omesso l’invitoall’imputato di presentarsi per rendere interrogatorio, nonché per il mancatoespletamento dell’interrogatorio richiesto dall’imputato a seguito della notificadell’avviso di conclusione delle indagini.

Il ricorrente rileva che l’avviso diconclusione delle indagini gli era stato notificato ex art. 157 cod. proc. pen. pressol’abitazione ma, non essendo stato reperito nessuno, era seguito il depositodell’atto presso la Casa comunale in data 10 aprile 2019.

In data 15 aprile 2019era stata inviata la raccomandata informativa con ricevuta di ritorno.

Il 24 aprile2019 [OSCURATO:PERSONA] procedeva al ritiro dell’atto e il 6 maggio il difensore di fiducia nelfrattempo nominato presentava richiesta di interrogatorio del proprio assistito.

Indata 20 giugno 2019 il Pubblico ministero notificava nuovamente il medesimoavviso di conclusione indagini, identico al precedente e il 23 agosto 2019 emettevadecreto di citazione a giudizio senza procedere all’interrogatorio.Il Tribunale rigettava l’eccezione di nullità del decreto formulata dall’imputatoe così anche la Corte d’appello.

Il primo avviso invero non poteva essere vanificatodal secondo, in tutto identico al precedente.

Inoltre, la richiesta di interrogatorio(a differenza di quanto affermato dal Tribunale in primo grado) sarebbe statatempestiva dal momento che il termine di 20 giorni per richiederlo decorre dalladata della notifica, nella specie perfezionatasi per compiuta giacenza, e perciò ildecimo giorno successivo all’invio della raccomandata informativa.2.2.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inordine alla sussistenza del reato di violenza privata.

Il distacco dell’energiaelettrica era un atto contrattuale lecito non assimilabile a uno strumento dicoartazione, non essendovi costrizione della libertà personale e della volontà.

Lapersona offesa sarebbe stata libera di rimanere nell’abitazione.

La Corte nonavrebbe motivato in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.2.3.

Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inordine alla ritenuta sussistenza del reato di violenza privata.

Erroneamente lasentenza impugnata aveva ritenuto che il distacco di energia elettricadall’appartamento dove viveva la persona offesa avesse inciso sulla libertà dellastessa, costringendola a lasciarlo, dal momento che sarebbe stato doveroso perl’imputato, in qualità di erede, richiedere al gestore del servizio detto distacco dopola morte del padre, convivente con la persona offesa e assegnatario dell’alloggiodi proprietà di una cooperativa.

Pertanto, non vi sarebbe stata alcuna costrizionedella volontà della persona offesa, essendo la stessa libera di rimanerenell’immobile.

Difetterebbe altresì la motivazione in ordine all’elemento soggettivodel reato.2.4.

Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inordine al diniego di concessione della sospensione condizionale della pena.3.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito specificate.2.

Il primo e il secondo motivo, in quanto connessi, possono essere trattaticongiuntamente.Essi sono infondati.2.1.

Come dedotto dal ricorrente, risulta che il 22 novembre 2018, il Pubblicoministero presso il Tribunale di Monza emetteva nei confronti del medesimo avvisodi conclusione delle indagini ai sensi dell’art. 415-bis cod. proc. pen. e che taleavviso veniva notificato al difensore d’ufficio, nonché all’imputato pressol’abitazione, ove non veniva rinvenuto alcuno.

Seguiva pertanto il depositodell’atto presso la Casa comunale e l’invio di raccomandata informativa.[OSCURATO:PERSONA] ritirava tale raccomandata e nominava un difensore di fiducia, chepresentava richiesta di interrogatorio.

Successivamente, il 20 giugno 2019, ilPubblico ministero notificava nuovamente avviso di conclusione indagini aldifensore di fiducia in proprio e quale domiciliatario dell’indagato.

Quindi emettevadecreto di citazione a giudizio senza procedere ad interrogatorio.2.2.

Ritiene il Collegio che l’adozione e la notifica del nuovo avviso hannodeterminato effetti autonomi e, in particolare, la decorrenza di un nuovo termineentro il quale l’indagato poteva esercitare le facoltà previste dall'art. 415-bis,comma 3, cod. proc. pen., ivi compresa quella di chiedere di essere sottoposto adinterrogatorio.

Era dunque rispetto a tale nuovo avviso che il ricorrente avrebbepotuto esercitare le suddette facoltà, non potendo ritenersi rilevante rispetto adesso la precedente richiesta di interrogatorio avanzata ex art. 415-bis cod. proc.pen.In tal senso si è già espressa questa Corte di legittimità, affermando chel’adozione e la notifica del secondo avviso di conclusione determina autonomieffetti processuali, tra i quali la decorrenza di un nuovo termine entro il qualel'indagato può esercitare le proprie facoltà difensive (Sez. 5, n. 18797 del27/01/2023, Sala, Rv. 284414 - 01).

Irrilevante è, ai fini dell’affermazione delsuddetto principio che questo Collegio condivide, la circostanza che la pronunciarichiamata avesse ad oggetto l’ipotesi – diversa da quella qui in esame – in cui lanotifica del nuovo avviso era conseguenza della disposta riunione ad altroprocedimento e che il nuovo avviso avesse ad oggetto tutti i reati per cui siprocedeva; del pari irrilevanti sono le considerazioni svolte dal ricorrente in ordineai motivi per cui il Pubblico ministero, nella specie, aveva notificato il nuovo avvisoex art. 415-bis cod. proc. pen.Invero, ciò che risulta dirimente è che il nuovo avviso ha sostituito ilprecedente, producendo effetti autonomi e rendendo perciò necessario perl’indagato rinnovare nei termini previsti la richiesta di essere sottoposto adinterrogatorio.Di conseguenza, si deve ribadire il principio per cui il mancato espletamentodell’interrogatorio dell’indagato che ne abbia fatto richiesta dopo aver ricevuto unprimo avviso di conclusione delle indagini preliminari non dà luogo a nullità deldecreto di citazione a giudizio nel caso in cui sia stato notificato un nuovo avvisodi conclusione delle indagini e l’indagato, successivamente ad esso, non abbiarinnovato la richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio, con conseguentelegittimo esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico ministero.3.

Il terzo motivo, con cui il ricorrente contesta violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di violenza privata, èinfondato.3.1.

La giurisprudenza di legittimità in tema di violenza privata pacificamenteafferma che l’elemento della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo aprivare coattivamente la persona offesa della libertà di azione e di determinazione(Sez. 5, n. 48369 del 13/04/2017, P.m. in proc.

Ciartano e altri, Rv. 271267 - 01)e che la stessa può consistere anche in una violenza “impropria”, la quale si attuaimpedendone la libera determinazione.

Si è pertanto ritenuto che integri il reatodi cui all’art. 610 cod. pen. la condotta dell’imputato che si sia barricato in casa,impedendo al convivente di accedervi (Sez. 5, n. 3991 del 14/12/2022, dep. 2023,C., Rv. 283961 – 01); la condotta di colui che parcheggi la propria autovetturadinanzi ad un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio, impedendo l’accessoalla persona offesa (Sez. 5, n. 1913 del 16/10/2017, dep. 2018, Andriulo, Rv.272322 - 01); la condotta posta in essere dal marito nei confronti della moglie, ilquale impedisce l’esercizio dell’altrui diritto di accedere ad un locale o ad una dellestanze dell’abitazione, chiudendone a chiave la serratura (Sez. 5, n. 4284 del29/09/2015, dep. 2016, Rv. 266020 – 01); la sostituzione della serratura dellaporta di accesso di un vano-caldaia, con mancata consegna delle chiavi alcondomino e inibizione dell'esercizio del diritto di servitù gravante sul locale (Sez.5, n. 11907 del 22/01/2010, Cavaleri, Rv. 246551 – 01); il comportamento delsoggetto che, apponendo una catena con lucchetto ad un cancello, impedisceall'avente diritto di entrare nella propria abitazione (Sez. 5, n. 1195 del27/02/1998, Piccinin, Rv. 211230 – 01).3.2.

Alla luce di tali criteri ermeneutici, correttamente la Corte territoriale haritenuto che il distacco dell’energia elettrica nell’alloggio in cui vive la personaoffesa integrasse l’elemento oggettivo del reato di violenza privata, avendo talecondotta inciso in modo determinante sulla sua libertà di determinazione,costringendola a lasciare l’appartamento. in cui abitava.

Trattasi di valutazionecoerente con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, le cui ragionisono sostenute con motivazione logica e coerente, rispetto alle quali leargomentazioni svolte dal ricorrente si risolvono in una non consentita richiesta dirilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata.

Talerilettura è invero preclusa al giudice di legittimità così come l’autonoma adozionedi nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dalricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacitàesplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601).

La valutazione degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione, invero, costituisce attività riservataesclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimitàsolo la verifica dell’iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest’ultimoabbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ademettere la decisione (ex plurimis, Sez. 6, n. 1354 del 14/04/1998, Kurzeja, Rv.210658; v., altresì, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01).3.3.

Analoghe considerazioni devono svolgersi con riguardo alleargomentazioni svolte dalla Corte territoriale in ordine all’elemento soggettivo, lacui sussistenza è stata desunta, in modo non manifestamente illogico, dallacircostanza che la sorella dell’imputato, cui egli era legato, era l’unica dipendentedella cooperativa proprietaria dell’alloggio, desumendone che la stessa era aconoscenza della circostanza che la persona offesa aveva ottenuto una prorogadel termine per il rilascio dell’immobile, sicché egli era ben consapevole che,allorché aveva chiesto il distacco della fornitura di energia elettrica, [OSCURATO:PERSONA] LisaSerusi non aveva ancora lasciato l’immobile.4.

Il quarto motivo è manifestamente infondato.La mancata concessione della sospensione condizionale della pena è statagiustificata dalla sentenza impugnata in ragione della circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] neaveva già usufruito due volte, e che non rilevasse in senso contrario l’avvenutaestinzione, ai sensi dell’art. 167 cod. pen., del reato oggetto della prima condanna.Tale conclusione si sottrae alle censure del ricorrente, posto che secondo lagiurisprudenza di questa Corte regolatrice, l’estinzione del reato a norma dell'art.167 cod. pen. non comporta l’estinzione degli effetti penali diversi da quelli iviespressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai finidella sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionaledella pena (Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Rv. 277457 – 01; Sez. 2, n. 6017del 09/01/2024, Rv. 285863 – 01; Sez. n. 8411 del 04/12/2002 dep. 2003, Rv.223465 – 01; Sez. 3, n. 43835 del 29/10/2008, Rv. 241685 - 01).5.

Alle considerazioni esposte consegue il rigetto del ricorso e la condanna delricorrente al pagamento delle spese del giudizio.Consegue, altresì, la condanna del medesimo imputato alla rifusione dellespese sostenute nel grado dalla costituita parte civile, che, tenuto contodell’impegno defensionale profuso, si liquidano come da dispositivo.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile cheliquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge.Così deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Scarlini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per il rigetto del ricorsoL'avvocato di [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, chiede il rigetto del ricorsoe deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazioneL'avvocato [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di gravame ed insistenell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 4 novembre 2025, la Corte d’appello di Milano haconfermato la decisione emessa dal Tribunale di Monza che ha ritenuto AndreaGhezzi responsabile del reato di cui all’art. 610 cod. pen. per aver chiesto ildistacco dell’energia elettrica erogata presso l’abitazione occupata da [OSCURATO:PERSONA] LisaSerusi, affidataria dell’abitazione, costringendola ad abbandonarla.2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,articolando quattro motivi di censura di seguito riassunti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo di censura denuncia violazione di norme processualistabilite a pena di nullità del decreto di citazione a giudizio, per aver omesso l’invitoall’imputato di presentarsi per rendere interrogatorio, nonché per il mancatoespletamento dell’interrogatorio richiesto dall’imputato a seguito della notificadell’avviso di conclusione delle indagini. Il ricorrente rileva che l’avviso diconclusione delle indagini gli era stato notificato ex art. 157 cod. proc. pen. pressol’abitazione ma, non essendo stato reperito nessuno, era seguito il depositodell’atto presso la Casa comunale in data 10 aprile 2019. In data 15 aprile 2019era stata inviata la raccomandata informativa con ricevuta di ritorno. Il 24 aprile2019 [OSCURATO:PERSONA] procedeva al ritiro dell’atto e il 6 maggio il difensore di fiducia nelfrattempo nominato presentava richiesta di interrogatorio del proprio assistito. Indata 20 giugno 2019 il Pubblico ministero notificava nuovamente il medesimoavviso di conclusione indagini, identico al precedente e il 23 agosto 2019 emettevadecreto di citazione a giudizio senza procedere all’interrogatorio.Il Tribunale rigettava l’eccezione di nullità del decreto formulata dall’imputatoe così anche la Corte d’appello. Il primo avviso invero non poteva essere vanificatodal secondo, in tutto identico al precedente. Inoltre, la richiesta di interrogatorio(a differenza di quanto affermato dal Tribunale in primo grado) sarebbe statatempestiva dal momento che il termine di 20 giorni per richiederlo decorre dalladata della notifica, nella specie perfezionatasi per compiuta giacenza, e perciò ildecimo giorno successivo all’invio della raccomandata informativa.2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inordine alla sussistenza del reato di violenza privata. Il distacco dell’energiaelettrica era un atto contrattuale lecito non assimilabile a uno strumento dicoartazione, non essendovi costrizione della libertà personale e della volontà. Lapersona offesa sarebbe stata libera di rimanere nell’abitazione. La Corte nonavrebbe motivato in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inordine alla ritenuta sussistenza del reato di violenza privata. Erroneamente lasentenza impugnata aveva ritenuto che il distacco di energia elettricadall’appartamento dove viveva la persona offesa avesse inciso sulla libertà dellastessa, costringendola a lasciarlo, dal momento che sarebbe stato doveroso perl’imputato, in qualità di erede, richiedere al gestore del servizio detto distacco dopola morte del padre, convivente con la persona offesa e assegnatario dell’alloggiodi proprietà di una cooperativa. Pertanto, non vi sarebbe stata alcuna costrizionedella volontà della persona offesa, essendo la stessa libera di rimanerenell’immobile. Difetterebbe altresì la motivazione in ordine all’elemento soggettivodel reato.2.4. Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inordine al diniego di concessione della sospensione condizionale della pena.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito specificate.2. Il primo e il secondo motivo, in quanto connessi, possono essere trattaticongiuntamente.Essi sono infondati.2.1. Come dedotto dal ricorrente, risulta che il 22 novembre 2018, il Pubblicoministero presso il Tribunale di Monza emetteva nei confronti del medesimo avvisodi conclusione delle indagini ai sensi dell’art. 415-bis cod. proc. pen. e che taleavviso veniva notificato al difensore d’ufficio, nonché all’imputato pressol’abitazione, ove non veniva rinvenuto alcuno. Seguiva pertanto il depositodell’atto presso la Casa comunale e l’invio di raccomandata informativa.[OSCURATO:PERSONA] ritirava tale raccomandata e nominava un difensore di fiducia, chepresentava richiesta di interrogatorio. Successivamente, il 20 giugno 2019, ilPubblico ministero notificava nuovamente avviso di conclusione indagini aldifensore di fiducia in proprio e quale domiciliatario dell’indagato. Quindi emettevadecreto di citazione a giudizio senza procedere ad interrogatorio.2.2. Ritiene il Collegio che l’adozione e la notifica del nuovo avviso hannodeterminato effetti autonomi e, in particolare, la decorrenza di un nuovo termineentro il quale l’indagato poteva esercitare le facoltà previste dall'art. 415-bis,comma 3, cod. proc. pen., ivi compresa quella di chiedere di essere sottoposto adinterrogatorio. Era dunque rispetto a tale nuovo avviso che il ricorrente avrebbepotuto esercitare le suddette facoltà, non potendo ritenersi rilevante rispetto adesso la precedente richiesta di interrogatorio avanzata ex art. 415-bis cod. proc.pen.In tal senso si è già espressa questa Corte di legittimità, affermando chel’adozione e la notifica del secondo avviso di conclusione determina autonomieffetti processuali, tra i quali la decorrenza di un nuovo termine entro il qualel'indagato può esercitare le proprie facoltà difensive (Sez. 5, n. 18797 del27/01/2023, Sala, Rv. 284414 - 01). Irrilevante è, ai fini dell’affermazione delsuddetto principio che questo Collegio condivide, la circostanza che la pronunciarichiamata avesse ad oggetto l’ipotesi – diversa da quella qui in esame – in cui lanotifica del nuovo avviso era conseguenza della disposta riunione ad altroprocedimento e che il nuovo avviso avesse ad oggetto tutti i reati per cui siprocedeva; del pari irrilevanti sono le considerazioni svolte dal ricorrente in ordineai motivi per cui il Pubblico ministero, nella specie, aveva notificato il nuovo avvisoex art. 415-bis cod. proc. pen.Invero, ciò che risulta dirimente è che il nuovo avviso ha sostituito ilprecedente, producendo effetti autonomi e rendendo perciò necessario perl’indagato rinnovare nei termini previsti la richiesta di essere sottoposto adinterrogatorio.Di conseguenza, si deve ribadire il principio per cui il mancato espletamentodell’interrogatorio dell’indagato che ne abbia fatto richiesta dopo aver ricevuto unprimo avviso di conclusione delle indagini preliminari non dà luogo a nullità deldecreto di citazione a giudizio nel caso in cui sia stato notificato un nuovo avvisodi conclusione delle indagini e l’indagato, successivamente ad esso, non abbiarinnovato la richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio, con conseguentelegittimo esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico ministero.3. Il terzo motivo, con cui il ricorrente contesta violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di violenza privata, èinfondato.3.1. La giurisprudenza di legittimità in tema di violenza privata pacificamenteafferma che l’elemento della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo aprivare coattivamente la persona offesa della libertà di azione e di determinazione(Sez. 5, n. 48369 del 13/04/2017, P.m. in proc. Ciartano e altri, Rv. 271267 - 01)e che la stessa può consistere anche in una violenza “impropria”, la quale si attuaimpedendone la libera determinazione. Si è pertanto ritenuto che integri il reatodi cui all’art. 610 cod. pen. la condotta dell’imputato che si sia barricato in casa,impedendo al convivente di accedervi (Sez. 5, n. 3991 del 14/12/2022, dep. 2023,C., Rv. 283961 – 01); la condotta di colui che parcheggi la propria autovetturadinanzi ad un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio, impedendo l’accessoalla persona offesa (Sez. 5, n. 1913 del 16/10/2017, dep. 2018, Andriulo, Rv.272322 - 01); la condotta posta in essere dal marito nei confronti della moglie, ilquale impedisce l’esercizio dell’altrui diritto di accedere ad un locale o ad una dellestanze dell’abitazione, chiudendone a chiave la serratura (Sez. 5, n. 4284 del29/09/2015, dep. 2016, Rv. 266020 – 01); la sostituzione della serratura dellaporta di accesso di un vano-caldaia, con mancata consegna delle chiavi alcondomino e inibizione dell'esercizio del diritto di servitù gravante sul locale (Sez.5, n. 11907 del 22/01/2010, Cavaleri, Rv. 246551 – 01); il comportamento delsoggetto che, apponendo una catena con lucchetto ad un cancello, impedisceall'avente diritto di entrare nella propria abitazione (Sez. 5, n. 1195 del27/02/1998, Piccinin, Rv. 211230 – 01).3.2. Alla luce di tali criteri ermeneutici, correttamente la Corte territoriale haritenuto che il distacco dell’energia elettrica nell’alloggio in cui vive la personaoffesa integrasse l’elemento oggettivo del reato di violenza privata, avendo talecondotta inciso in modo determinante sulla sua libertà di determinazione,costringendola a lasciare l’appartamento. in cui abitava. Trattasi di valutazionecoerente con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, le cui ragionisono sostenute con motivazione logica e coerente, rispetto alle quali leargomentazioni svolte dal ricorrente si risolvono in una non consentita richiesta dirilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata. Talerilettura è invero preclusa al giudice di legittimità così come l’autonoma adozionedi nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dalricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacitàesplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). La valutazione degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione, invero, costituisce attività riservataesclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimitàsolo la verifica dell’iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest’ultimoabbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ademettere la decisione (ex plurimis, Sez. 6, n. 1354 del 14/04/1998, Kurzeja, Rv.210658; v., altresì, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01).3.3. Analoghe considerazioni devono svolgersi con riguardo alleargomentazioni svolte dalla Corte territoriale in ordine all’elemento soggettivo, lacui sussistenza è stata desunta, in modo non manifestamente illogico, dallacircostanza che la sorella dell’imputato, cui egli era legato, era l’unica dipendentedella cooperativa proprietaria dell’alloggio, desumendone che la stessa era aconoscenza della circostanza che la persona offesa aveva ottenuto una prorogadel termine per il rilascio dell’immobile, sicché egli era ben consapevole che,allorché aveva chiesto il distacco della fornitura di energia elettrica, [OSCURATO:PERSONA] LisaSerusi non aveva ancora lasciato l’immobile.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.La mancata concessione della sospensione condizionale della pena è statagiustificata dalla sentenza impugnata in ragione della circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] neaveva già usufruito due volte, e che non rilevasse in senso contrario l’avvenutaestinzione, ai sensi dell’art. 167 cod. pen., del reato oggetto della prima condanna.Tale conclusione si sottrae alle censure del ricorrente, posto che secondo lagiurisprudenza di questa Corte regolatrice, l’estinzione del reato a norma dell'art.167 cod. pen. non comporta l’estinzione degli effetti penali diversi da quelli iviespressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai finidella sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionaledella pena (Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Rv. 277457 – 01; Sez. 2, n. 6017del 09/01/2024, Rv. 285863 – 01; Sez. n. 8411 del 04/12/2002 dep. 2003, Rv.223465 – 01; Sez. 3, n. 43835 del 29/10/2008, Rv. 241685 - 01).5. Alle considerazioni esposte consegue il rigetto del ricorso e la condanna delricorrente al pagamento delle spese del giudizio.Consegue, altresì, la condanna del medesimo imputato alla rifusione dellespese sostenute nel grado dalla costituita parte civile, che, tenuto contodell’impegno defensionale profuso, si liquidano come da dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile cheliquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge.Così deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Scarlini
Decreto Cassazione n. 27596/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris