CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 09884/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Lecce, con sentenza emessa il 22 ottobre 2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brindisi il 26 aprile 2016, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano, l'uno, l'inosservanza della legge penale in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato e, l'altro, il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione degli artt. 648, comma secondo, e 131 bis cod. pen., sono privi di specificità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal Collegio dei merito: si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento alla circostanza per cui l'odierno ricorrente non aveva fornito elementi puntuali circa il possesso del titolo di credito detenuto, ha ritenuto provata la sussistenza del dolo, così conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o della non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. Si veda, altresì, pag. 5 della sentenza impugnata sulle condanne irrevocabili ostative all'applicazione degli artt. 648 cpv e 131 bis cod. pen., considerato che, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata della ricettazione, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, dovendosi avere riguardo anche agli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., e considerato, inoltre, che l'abitualità nella commissione dei reati contro il patrimonio, dimostrata dall'imputato, preclude l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore