CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 1972
Cassazione n. 48993/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/09/1972 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 217, comma 1, R.D. 267/1942 (fatto commesso in Milano in data 6 novembre 2015); - che l'imputato ricorre, per mezzo del difensore, articolando quattro motivi; - che, con memoria in data 6 novembre 2023, il difensore del ricorrente ha illustrato le ragioni a sostegno della richiesta di riassegnazione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] - che i primi tre motivi di ricorso, volti a censurare la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta semplice patrimoniale ascrittogli (da aggravamento del dissesto), sono affidati a cloglianze generiche, perché meramente reiterative delle censure articolate con i motivi di gravame, riproposte senza alcun confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione sul punto, e, comunque, non consentite in questa sede in quanto, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, di certo, quivi preclusa, tanto più in presenza di un apparato motivazionale (quale quello osteso alle pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata in punto di prova del fatto e di sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave richiesto per l'integrazione del reato) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il quarto motivo, volto a contestare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, dal complesso della motivazione resa dalla Corte territoriale emerge, in maniera evidente, la rilevante gravità della condotta tenuta dal ricorrente, così da escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro :3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2023 Il co