CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10850/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 176/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 146. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2206/36/2015, depositata in data 20 maggio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In data 13 settembre 2011 la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. riceveva notifica di due distinti avvisi di accertamento ai fini IRES e IRAP, n. Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRES e IRAP 2006 T9B03AF02274 e n. T9B03AF02273, relativi all’anno d’imposta 2006. L’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Milano I – procedeva al recupero di una maggiore IRES per €639.823,00 e di una maggiore IRAP per € 4.988,00, conseguentemente ai seguenti rilievi formulati nel PVC n. 481/2009: plusvalenze relative a partecipazioni asseritamente esenti ex art. 87 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 per € 1.759.742,00 (conseguente alla cessione del 10% della partecipata [OSCURATO:SOCIETA].); minusvalenze relative a partecipazioni asseritamente esenti ex artt. 87 e 101 d.P.R. n. 917/1986 per € 61.755,00; ammortamento di immobilizzazioni materiali ex art. 102 d.P.R. n. 917/1986 per € 52.088,00; sopravvenienze attive per € 65.272,00. 2. Avverso gli avvisi di accertamento, dopo un infruttuoso tentativo di accertamento con adesione, la società proponeva distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di Milano con riferimento, però, alle sole riprese relative a plusvalenze e ammortamento; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p., previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 1636/35/2014, rigettava il ricorso della società contribuente, confermano la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati. 4. Contro tale decisione proponeva appello la società dinanzi la C.t.r. della Lombardia; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado. 5. Con sentenza n. 2206/36/2015, depositata in data 20 maggio 2015, la C.t.r. adita accoglieva parzialmente il gravame della società, ritenendo fondate le censure relative al recupero a tassazione degli ammortamenti e respingendo, invece, quelle relative alle plusvalenze. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo. L’Agenzia delle Entrateha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 09 febbraio 2024 per la quale la contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 87 del d.P.R. n. 917/1986 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha ritenuto regime ordinario, rientrante nel più ampio rapporto di tassazione società – socio insieme alla corrispondente esclusione da tassazione dei dividendi, l’esenzione del 95% delle plusvalenze da cessione di partecipazioni, al contrario inquadrandola in una disciplina di favore e, conseguentemente, facendone un’interpretazione strettamente letterale e non orientata ai criteri della buona fede e del comportamento concludente; dall’applicazione di siffatti criteri discenderebbe la sanabilità dell’errore incolpevole di iscrizione, con riferimento al primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, nella categoria “attivo circolante” delle partecipazioni cedute, anziché in quella “immobilizzazioni finanziarie”. 2. Preliminarmente il Collegio ritiene che, in considerazione della rilevanza nomofilattica della questione e del valore della controversia, sia necessaria la rimessione della causa alla pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione della causa nella