CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 maggio 2023
Cassazione n. 24312/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 32050 del 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], PEC ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], PEC [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrenti – e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 32050/2020 Cron. Rep. C.C. 22/5/2023 C.C. 14/4/2022 avverso la sentenza n. 3263/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di coniuge di [OSCURATO:PERSONA]Elia, condomino del complesso immobiliare sito a Napoli alla [OSCURATO:PERSONA] n. 20, difendendosi in proprio, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, il condomino [OSCURATO:PERSONA] e gli altri indicati in rubrica, nonché l’amministratore dello stabile [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fossero tutti condannati al risarcimento dei danni da lei subiti, determinati nella somma di euro 26.000 o in quella comunqueritenuta di giustizia. A sostegno della domanda espose, tra l’altro, che nel corso dell’assemblea condominiale tenutasi il 15 aprile 2010, oltre ad essere stato posto in discussione un argomento contrario a un provvedimento della pubblica autorità, erano state impiegate espressioni gravemente offensive della sua reputazione, avendo i condomini convenuti sollecitato l’amministratore ad intraprendere le opportune iniziative per ottenere la pronta esecuzione di una precedente sentenza, emessa in un separato giudizio tra il D’Elia e il Condominio, per il rientro in possesso di un cortiletto interno. Oltre a ciò, l’attrice rilevò che i convenuti avevano tenuto una serie di comportamenti molesti nei suoi confronti, quali il lancio di oggetti all’interno dell’area condominiale e l’installazione di un bagno chimico sotto le finestre della sua abitazione. Si costituirono in giudizio, con separati atti difensivi, il Benvenuti e gli altri condomini, chiedendo il rigetto della domanda. Dopo aver respinto le richieste istruttorie di parte attrice e aver disposto il rinvio dell’udienza di precisazione delle conclusioni per un asserito impedimento della Saldarelli dovuto a ragioni di salute, il Tribunale, con sentenza del 24 aprile 2014, n. 6129, rigettò la domanda e condannò l’attrice al pagamento delle spese di lite. Con successiva ordinanza del 23 dicembre 2014, emessa su richiesta del convenuto Benvenuti, il Tribunale dispose la correzione di un errore materiale della precedente sentenza, nel senso che la stessa non doveva ritenersi pronunciata a norma dell’art. 281- sexiesdel codice di rito. 2. L’attrice soccombente ha impugnato, con due distinti atti di citazione, sia la sentenza che l’ordinanza di correzione, depositando anche un’istanza di ricusazione nei confronti diuno dei componenti del Collegio giudicante di appello. Dichiarata inammissibile la ricusazione, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ne ha proposta un’altra, questa volta indirizzata nei confronti di tutti i componenti del Collegio. Costituitisi gli appellati, la Corte d’appello ha disposto la riunione delle due impugnazioni e il processo è stato interrotto per la morte dell’appellato Benvenuti, al quale sono succeduti gli eredi [OSCURATO:PERSONA], Frida e [OSCURATO:PERSONA]. Trattenuta la causa in decisione all’udienza del 19 ottobre 2018, con concessione dei termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ., la Corte d’appello, con ordinanza del 16 gennaio 2019 ha disposto la rimessione della causa sul ruolo, posto che sull’istanza di ricusazione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 29 maggio 2015 non si era ancora provveduto. Rigettate, da un diverso Collegio, sia l’istanza di ricusazione ora indicata che una successiva avanzata il 19 gennaio 2019, il giudizio è stato riassunto ad istanza degli eredi Benvenuti. Con un’ulteriore istanza del 23 febbraio 2020 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha ricusato nuovamente l’intero Collegio, ma alla successiva udienza del 28 febbraio 2020 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini di rito. Dopo aver comunque atteso il deposito del provvedimento sull’ulteriore istanza di ricusazione –rigettata da altra Sezione della stessa Corte d’appello con ordinanza del 15 settembre 2020 – la Corte napoletana ha infine rigettato l’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado e di una somma ai sensi dell’art. 96, terzo comma, del codice di rito. 2.1. La sentenza ha premesso, innanzitutto, che, nonostante l’ennesima richiesta di ricusazione apparisse prima facie inammissibile, tuttavia era parso opportuno attenderne la decisione al fine di far venire meno ogni impedimento alla prosecuzione e definizione della lite. Ciò detto, la Corte è passata all’esame dei motivi di appello. 2.2. La sentenza ha dichiarato infondato il primo motivo, avente ad oggetto la presunta nullità della sentenza (emessa prima dell’ordinanza correttiva) a causa della presenza, nell’intestazione della medesima, del riferimento all’art. 281-sexies del codice di rito. Ha osservato la Corte, a questo proposito, che, nonostante l’intestazione contenente tale richiamo, poi oggetto dell’ordinanza di correzione, era pacifico che la causa in primo grado fosse stata decisa seguendo la procedura di cui all’art. 281-quinquies cod. proc. civ., cioè con trattazione scritta. Risultava inoppugnabilmente dagli atti di causa, infatti, che non vi era stata la lettura contestuale della motivazione in udienza e che il Tribunale, proprio recependo un’istanza della parte attrice, ne aveva ordinato la trattazione scritta. Di ciò era ben consapevole l’avv. [OSCURATO:PERSONA] la quale, in data 13 febbraio 2014, avvalendosi del termine concesso il precedente 16 gennaio, aveva depositato la propria comparsa conclusionale. Né poteva sussistere violazione dell’art. 190 cod. proc. civ., perché la sentenza era stata pronunciata il 24 aprile 2014, cioè dopo la scadenza dei termini ridotti concessi dal Tribunale. D’altra parte, la sentenza di primo grado aveva esaminato tutti i profili della causa e l’appellante non aveva dedotto l’omessa pronuncia in relazione ad alcuna specifica domanda. 2.3. La Corte è poi passata ad esaminare il motivo di appello avente ad oggetto l’ordinanza di correzione e ne ha dichiarato l’inammissibilità per tardività. Richiamando la giurisprudenza di legittimità in argomento, ha osservato che l’adozione di un’ordinanza di correzione non vale a riaprire i termini di impugnazione contro il provvedimento corretto se quest’ultimo è stato oggetto solo di eliminazione di errori dal provvedimento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione. Nel caso di specie, il riferimento ad una presunta decisione ai sensi dell’art. 281-sexies cod. proc. civ. «era il frutto di un mero ed evidente errore materiale», chiaramente percepibile dal contenuto della sentenza impugnata, per cui la correzione non aveva determinato la riapertura dei termini per l’impugnazione. E poiché la sentenza del 24 aprile 2014 del Tribunale era stata notificata il successivo 21 maggio 2014, mentre la notifica dell’atto di citazione di appello dell’ordinanza correttiva era avvenuta il successivo 16 giugno 2015, l’appello era evidentemente tardivo. 2.4. In riferimento alle istanze istruttorie, la Corte d’appello ha rigettato il relativo motivo, osservando che la parte che si è vista respingere richieste istruttorie da parte del giudice è tenuta a reiterarle in modo specifico all’atto di precisazione delle conclusioni, senza generici richiami agli atti precedenti, dovendosi altrimenti tali richieste considerare abbandonate. E poiché l’appellante avv. [OSCURATO:PERSONA] per due volte aveva omesso di comparire all’udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, le richieste istruttorie erano da ritenere rinunciate e la questione non poteva più essere esaminata. 2.5. Passando, quindi, al merito dell’accusa di diffamazione, la sentenza ha rilevato che, come già affermato dal Tribunale, l’espressione di cui al verbale dell’assemblea condominiale contestata non conteneva affatto frasi diffamatorie. I condomini, infatti, in un precedente giudizio conclusosi con la sentenza del 19 novembre 1994 del Tribunale di Napoli, ormai irrevocabile, avevano ottenuto l’annullamento di un’altra delibera che aveva autorizzato il condomino D’Elia a locare alla coniuge, avv. [OSCURATO:PERSONA], un’area condominiale. Vinta quella causa, i condomini erano nel pieno diritto di sollecitare l’amministratore a curare l’esecuzione della sentenza a loro favorevole, senza che potesse ipotizzarsi alcun contenuto offensivo di tale iniziativa. Doveva poi essere considerato, ad ulteriore conferma della conclusione raggiunta, che nel precedente contenzioso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non era neppure parte in causa, per cui mai si sarebbe potuto ipotizzare un danno a suo carico. La Corte d’appello ha poi escluso che il posizionamento del bagno chimico fosse avvenuto realmente sotto la finestra della parte attrice, così come l’esistenza di una possibile natura diffamatoria di simile comportamento. Allo stesso modo, la sentenza ha escluso che all’avv. [OSCURATO:PERSONA] potesse spettare un qualche risarcimento del danno per avere i condomini asseritamente riattivato un passo carrabile in spregio ad un provvedimento del Comune; a parte il fatto che l’appellante non aveva indicato in alcun modo quale danno si sarebbe determinato a suo carico per quell’apertura, era decisiva la circostanza per la quale l’appellante non aveva posto alcuna specifica critica alla sentenza del Tribunale, non allegando alcunché a sostegno della pretesa risarcitoria. 2.7. In ultimo, la Corte d’appello ha affrontato il capitolo delle spese di lite. Ha sostenuto, in proposito, che la liquidazione in favore del condomino Benvenuti era congrua in considerazione del valore della causa, come pure quella in favore degli altri originari convenuti, per i quali il Tribunale aveva disposto l’aumento della liquidazione avendo lo stesso avvocato difeso nove parti diverse. D’altra parte, il comportamento processuale dell’appellante, che aveva avanzato plurime istanze di ricusazione e aveva redatto scritti difensivi confusi e disorganici giustificava la liquidazione compiuta. Quanto al giudizio di appello, doveva essere disposta l’ulteriore condanna di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., in relazione al comportamento dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che aveva rivolto vere e proprie invettive nei confronti delle controparti e dei magistrati giudicanti. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre l’avv. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a dodici motivi. [OSCURATO:PERSONA], Frida e [OSCURATO:PERSONA] con un unico controricorso. Gli altri condomini non hanno svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, innanzitutto, di non poter accogliere l’istanza di sospensione del presente giudizio di cassazione avanzata in data 17 maggio 2023 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte ricorrente. A norma dell’art. 398, quarto comma, cod. proc. civ., infatti, la proposizione della revocazione «non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo»; il potere di sospensione del procedimento di cassazione è, in via eccezionale, riconosciuto dalla norma citata al solo giudice della revocazione, su istanza di parte, «qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta». Ne consegue che, non spettando a questa Corte il potere di sospensione, la relativa istanza deve essere rigettata. 2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione del dovere di astensione da parte dei giudici del Collegio di appello, benché in pendenza di una denuncia penale a loro carico. La ricorrente lamenta che non sarebbero chiare le ragioni del rigetto delle istanze di ricusazione. Le ragioni di inimicizia che, asseritamente, alcuni magistrati nutrivano nei suoi confronti trovavano un lontano riferimento in un altro giudizio, celebrato molti anni prima, che vedeva coinvolto anche un “alto magistrato”. L’istanza di ricusazione del 2015, poi, era stata tenuta ferma fino al 2019 e le ragioni del rigetto sarebbero inconsistenti. 3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 52 e 54 cod. proc. civ., per avere omesso per quattroanni di trasferire gli atti al Presidente della Corte d’appello per l’esame dell’istanza di ricusazione e per aver trattenuto la causa in decisione, in appello, benché fosse ancora priva di decisione l’ulteriore istanza di ricusazione. La ricorrente premette che nel procedimento di ricusazione, che ha natura incidentale, sono previsti la sospensione di diritto del processo di merito e l’obbligo di trasmettere l’istanza dal giudice ricusato a quello competente sulla ricusazione. Nel caso di specie, all’udienza del 28 febbraio 2020 erano state precisate le conclusioni e la causa inviata in decisione. L’istanza di ricusazione era stata trasmessa al Presidente della Corte solo il 22 luglio 2020, per cui, pervenuto il rigetto della stessa il successivo 10 settembre, in data 28 settembre 2010 il Collegio aveva deciso la causa «dopo aver di fatto privato la ricusante dell’udienza di precisazione delle conclusioni e del deposito delle memorie». La ricorrente aggiunge che nel caso specifico la sospensione era avvenuta prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni e che la riassunzione era da ritenere necessaria, con conseguente nullità dell’udienza di precisazione delle conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto decidere la causa anche senza la riassunzione, ma solo a condizione che la ricusazione fosse identica a quella precedentemente proposta; per cui la sentenza sarebbe nulla, siccome delibata dai giudici senza la preventiva riassunzione. 4. Il primo e il secondo motivo possono essere trattati insieme, avendo entrambi ad oggetto il punto della ricusazione dei magistrati giudicanti e le ipotizzate ragioni di nullità della sentenza. Essi sono, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento. [OSCURATO:PERSONA] rileva, innanzitutto, che tali motivi sono redatti con una tecnica che ne rende assai difficile lo scrutinio, perché la ricorrente presenta una sua ricostruzione della complessa vicenda processuale nella quale si intrecciano questioni di fatto e censure di diritto. Tali censure, comunque, si richiamano ad altre compiute nella premessa del ricorso e sono accompagnate da fantasiose ricostruzioni – del tutto gratuite e prive di ogni riscontro, anche in considerazione della fumosità della loro formulazione – che ipotizzano l’esistenza di una serie di cospirazioni in danno della ricorrente da parte dei magistrati giudicanti. Tralasciando, comunque, di attardarsi su tali elementi – ed anche non considerando che l’odierna ricorrente risulta aver proposto plurime istanze di ricusazione, per cui è difficile comprendere a quale di esse ci si stia riferendo – il Collegio deve limitarsi a rilevare che, come già risulta dall’esposizione dei fatti di causa, tutte le istanze di ricusazione hanno avuto la loro risposta. In relazione a quella presentata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] all’udienza del 28 febbraio 2020, è sufficiente considerare che la Corte d’appello, pur avendo fatto precisare le conclusioni senza un’immediata sospensione, ha comunque atteso la decisione sulla ricusazione (da parte di un diverso Collegio della Corte d’appello) prima di decidere il merito dell’appello. Non può essere dimenticato, ad ogni modo, che la giurisprudenza di questa Corte ha già affermato che l’istanza di ricusazione non sospende automaticamente il processo quando il giudice a quo ne valuti l’inam missibilità per carenza ictu oculi dei requisiti formali, sicché esso può proseguire senza necessità di impulsi di parte o d’ufficio; ciò trova fondamento nel contemperamento tra il diritto delle parti all’imparzialità di giudizio nella specifica controversia, assicurato dalla circostanza che la delibazione di inammissibilità del giudice a quo non può comunque assumere valore ostativo alla rimessione del ricorso al giudice competente, ed il dovere di impedire al contempo l’uso distorto dell’istituto, altrimenti causato dall’automatismo dell’effetto sospensivo (così l’ordinanza 4 dicembre 2014, n. 25709, confermata dalla più recente sentenza 19 gennaio 2022, n. 1624). Analogamente, è stato affermato che in tema di ricusazione ai sensi degli artt. 52 e ss. cod. proc. civ., non sono previste né la comunicazione del relativo provvedimento di rigetto, poiché, una volta negata la sospensione del processo, le parti sono tenute al rispetto delle successive scansioni procedimentali senza necessità di ulteriori adempimenti dell’ufficio, né la concessione di termini a difesa, giacché tale procedimento, di natura incidentale, è connotato dai caratteri dell’essenzialità e della rapidità della decisione, pur nel rispetto delle garanzie del contraddittorio (così la sentenza24 aprile 2019, n. 11225). Non giova alla ricorrente, d’altra parte, il richiamo alla sentenza 12 ottobre 2017, n. 24007, di questa Corte, perché la necessità di riassunzione del processo è chiaramente riferita, in quella decisione, all’ipotesi in cui il processo sia stato sospeso; circostanza non verificatasi, come si è visto, in relazione alla ricusazione proposta all’udienza del 28 febbraio 2020. È evidente, quindi, l’infondatezza delle censure del primo e del secondo motivo riguardanti la presunta nullità della sentenza per la mancata riassunzione della causa. 5. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la nullità della sentenza per erronea decisione in ordine al mancato rispetto dei termini nell’impugnazione dell’ordinanza di correzione emessa dal Tribunale. Osserva la ricorrente che la sentenza corretta non potrebbe essere stata notificata il 21 maggio 2014, in quanto era stata emessa il 23 dicembre 2014 e notificata solo il 28 maggio2015. Ne consegue che l’appello proposto il 16 giugno 2015 doveva essere ritenuto tempestivo. 5.1. Il motivo è inammissibile, perché dimostra di non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata, oltre ad essere palesemente infondato. Giova premettere, al riguardo, che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che il termine per l’impugnazione di una sentenza, di cui è stata chiesta la correzione, decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ai sensi dell’art. 288, ultimo comma, cod. proc. civ., se con essa sono svelati errores in iudicando o in procedendo evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure quando l’errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull’effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato, ovvero quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo alla surrettizia violazione del giudicato; per contro, l’adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione (così le sentenze 27 marzo 2006, n. 6969, e 20 ottobre 2014, n. 22185, confermate dall’ordinanza 10 aprile 2018, n. 8863). A tale orientamento, al quale l’odierna pronuncia intende dare ulteriore continuità, si è correttamente attenuta la Corte d’appello. Essa, come si è detto, ha rilevato che l’errore meritevole di correzione era costituito, nella specie, dal riferimento ad una presunta decisione ai sensi dell’art. 281-sexies cod. proc. civ.; tale errore era però chiaramente percepibile dal contenuto della sentenza impugnata, per cui la correzione, non avendo modificato il tenore della decisione se non sotto quel limitatissimo profilo, non poteva determinare la riapertura dei termini per l’impugnazione. Ciò significa – contrariamente a quanto la ricorrente erroneamente sostiene – che l’intervenuta correzione della sentenza non poteva spostare in avanti i termini per la sua impugnazione, che decorrevano sempre dal deposito (anzi, in questo caso, dalla notifica) della sentenza poi emendata; con conseguente evidente tardività dell’impugnazione separatamente proposta contro l’ordinanza correttiva. 6. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la nullità della sentenza per avere la Corte d’appello ritenuto legittima la correzione operata dal primo giudice. La ricorrente rileva che sarebbe errata l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui il riferimento all’art. 281-sexies cod. proc. civ. contenuto nella sentenza del Tribunale era da ritenere solo formale. Quella sentenza non conteneva alcun riferimento all’art. 190 cod. proc. civ., per cui non si sarebbe potuto sostenere che non essa fosse stata emessa con motivazione contestuale; la sentenza impugnata sarebbe perciò nulla per non essere deducibili gli elementi di convincimento. 6.1. Il motivo, quando non inammissibile, non è fondato. La sentenza impugnata, infatti, ha ricostruito in modo scrupoloso e tecnicamente ineccepibile le ragioni per le quali doveva ritenersi erroneo il richiamo all’art. 281-sexies cod. proc. civ., dato che la sentenza del Tribunale era stata pronunciata seguendo la procedura di cui all’art. 281-quinquies cod. proc. civ., che regola la decisione a seguito di trattazione scritta. La Corte d’appello, poi, ha anche dato conto dell’assenza di violazione dell’art. 190 cod. proc. civ., essendo stata la sentenza pronunciata dopo la scadenza dei termini ridotti concessi dal giudice. Rispetto a tale ricostruzione, la ricorrente non adduce elementi di novità. Resta peraltro fermo, ad abundantiam, che, ove con il motivo in esame si intendesse censurare non la sentenza ma l’ordinanza di correzione, si tratterebbe di censura inammissibile, atteso il rigetto del precedente terzo motivo di ricorso, con conseguente irrevocabilità della decisione della Corte d’appello nella parte in cui ha stabilito la tardività dell’appello avverso l’ordinanza di correzione. 7. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., l’omessa pronuncia in ordine alla domanda risarcitoria, asseritamente ignorata, riguardante la pretesa inosservanza di un provvedimento dell’autorità. La doglianza ha ad oggetto il presuntomancato esame di tale questione, benché agli atti fossero stati depositati molti documenti che testimoniavano la fondatezza di quella domanda. 7.1. Il motivo, quando non inammissibile, non è fondato. Il punto in questione è stato esaminato dalla Corte d’appello (v. p. 13-14 della sentenza), la quale ha osservato che già il Tribunale aveva rilevato «l’assoluta genericità della domanda» e la mancanza di ogni prova del danno, specificando che in relazione a quella decisione l’appellante non aveva formulato «alcuna specifica critica». Ne consegue che l’omissione non sussiste e che la ricorrente tende a sollecitare in questa sede un diverso e non consentito esame del merito. 8. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., l’omessa pronuncia in merito alla legittimità del rigetto delle istanze istruttorie da parte del giudice di primo grado, con conseguente nullità della sentenza. La ricorrente rileva che l’ordinanza di rigetto pronunciata dal Tribunale era priva di adeguata motivazione e che la risposta data dalla Corte d’appello al relativo motivo non sarebbe corretta, perché la rifissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni – richiesta in primo grado per motivi di salute – non er a stata concessa; e comunque dovevano essere considerate come confermate le conclusioni contenute nell’atto introduttivo del giudizio. 8.1. Il motivo, quando non inammissibile, non è comunque fondato. La ricorrente, infatti, mostra di non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha correttamente stabilito che le contestazioni dell’appellante in ordine alla mancata ammissione delle prove richieste non potevano essere esaminate perché la parte aveva omesso di reiterarle in sede di precisazione delle conclusioni, nonostante la relativa udienza si fosse tenuta due volte, entrambe non presenziate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si difendeva in proprio. Ne deriva che in questa sede non ha ingresso la censura di merito circa l’effettiva rilevanza o meno delle prove non ammesse, non avendo la ricorrente superato lo sbarramento di carattere formale indicato dalla Corte d’appello. 9. Con il settimo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la nullità della sentenza per mancata sottoscrizione della stessa da parte del terzo giudice del Collegio d’appello in una sentenza decisa in camera di consiglio con modalità telematiche. La ricorrente ritiene che, trattandosi di una pronuncia decisa con modalità telematiche, la mancanza della firma del terzo giudice possa «consentire di disconoscere la decisione adducendo difetti tecnici di trasmissione verificatisi a conclusione dei lavori»; con conseguente nullità della sentenza. 9.1. Il motivo è palesemente infondato. Le sentenze devono essere sottoscritte, come espressamente previsto dall’art. 132, secondo comma, cod. proc. civ., «soltanto dal presidente e dal giudice estensore» e nessuna norma di legge impone la sottoscrizione anche da parte del terzo componente del collegio giudicante. Nel caso specifico si tratta di una sentenza redatta e sottoscritta in via telematica dal Presidente del Collegio e dal Consigliere estensore, per cui non è dato comprendere di cosa possa dolersi la ricorrente, posto che il processo civile telematico nulla ha modificato su questo punto. 10. Con l’ottavo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 595 cod. pen. in relazione alla fattispecie in esame, ritenuta fonte di offesa. Il motivo, formulato con modalità che ne rendono difficile l’esatta comprensione, richiama il giudizio precedente che si era concluso, secondo la ricorrente, con l’obbligo di chiusura di un passo carrabile del quale i condomini, invece, avevano deliberato successivamente la riapertura. La valutazione del carattere offensivo dello scritto sarebbe stata compiuta «con interpretazione assolutamente discrezionale e fondamentalmente letterale», senza considerare la portata dell’art. 595 codice penale. La ricorrente aggiunge che i condomini avrebbero approfittato della sua assenza per «denigrarlo a ruota libera». 10.1. Il motivo è inammissibile. Anche volendo trascurare le modalità della sua redazione – le quali rendono davvero arduo, in alcuni punti, comprenderne il contenuto – resta il fatto, decisivo, che la Corte d’appello ha escluso l’esistenza di un qualsivoglia comportamento diffamatorio da parte dei condomini, i quali si erano limitati, in sostanza, a sollecitare l’amministratore del condominio a dare esecuzione ad una sentenza passata in giudicato relativa ad un diverso contenzioso tra lo stesso condominio e il marito dell’odierna ricorrente (contenzioso rispetto al quale l’avv. [OSCURATO:PERSONA] era, evidentemente, estranea). Le censure prospettate, continuamente sovrapponendo argomentazioni relative ai due diversi ricorsi, sono per certi versi pressoché incomprensibili e si risolvono, comunque, nel tentativo di ottenere in questa sede un diverso e non consentito esame del merito. 11. Con il nono motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 595 e 610 cod. pen., per omessa individuazione della fattispecie in merito al posizionamento del bagno chimico. La ricorrente rileva che la scelta di collocare quel bagno davanti alla propria finestra costituirebbe «un gesto di disprezzo, oltre che un atto emulativo evidente» e che il Collegio avrebbe omesso di esaminare la «violenza privata subita dalla ricorrente». 11.1. Il motivo è palesemente inammissibile, in quanto teso ad ottenere in questa sede un diverso e non consentito esame del merito. 12. Con il decimo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., l’omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione alla richiesta revisione della liquidazione delle spese, sia nell’anche nel quantum. Secondo la ricorrente, la sentenza si occupa delle spese solo in relazione al quantum , limitandosi ad osservare che la cifra è congrua, malgrado si trattasse di una causa ritenuta di facile soluzione. Nulla si dice in ordine alla richiesta di abbattimento previsto per la causa che coinvolge più parti, «né sull’applicazione della massima somma attribuita, malgrado non ci sia stata alcuna istruttoria». Sussisterebbe, pertanto, un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, per cui la sentenza avrebbe una motivazione incomprensibile. 12.1. Il motivo non è fondato. La sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, ha illustrato con cura le ragioni della liquidazione delle spese di lite, osservando che la liquidazione in favore del convenuto Benvenuti corrispondeva «al valore tabellare medio dello scaglione di riferimento». Quanto, invece, alla liquidazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva difeso nove diversi condomini, la Corte d’appello ha rigettato il motivo rilevando che il Tribunale aveva correttamente disposto l’aumento di cui all’art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, secondo cui, quando in una causa «l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento»; e per tale ragione il Tribunale avrebbe potuto liquidare una somma anche maggiore rispetto a quella realmente liquidata. La sentenza, poi, ha anche avuto cura di evidenziare che la causa, nonostante la modestia effettiva della materia, era da ritenere non semplice, posto che la linea difensiva dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], connotata da molteplici scritti difensivi caratterizzati da «un incedere dell’esposizione spesso confuso e disorganico», aveva imposto ai difensori dei convenuti «uno sforzo difensivo notevole». La ricorrente dimostra di non confrontarsi affatto con tale corretta e argomentata motivazione. 13. Con l’undicesimo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., l’omessa pronuncia in merito all’attribuzione «di un ristoro agli intimati ex art. 96 cod. proc. civ.». La ricorrente osserva che l’intralcio alla conclusione del processo non sarebbe stato da lei causato, bensì dall’illegittima gestione, da parte della Corte d’appello, delle istanze di ricusazione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe determinato lo stallo del processo, tardando ad evadere la prima istanza di ricusazione e mandando in decisione la causa «per poi rimetterla sul ruolo» e violando, nella seconda ricusazione, la norma dell’art. 190 cod. proc. civ., con evidente violazione di legge. 13.1. Il motivo non è fondato. La Corte d’appello ha motivato la decisione di condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. sulla base di una pluralità di considerazioni che solo in minima parte sono attinte dal motivo qui in esame. Nella sentenza, infatti, la Corte napoletana ha messo in luce come le censure rivolte dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del Tribunale, erano «palesemente prive della minima consistenza, essendosi l’istante limitata ad esprimere, spesso mediante l’utilizzo di vere e proprie invettive rivolte nei confronti delle parti e degli organi giudicanti, propri personali convincimenti, mai suffragati da elementi di prova». La causa promossa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in pratica, più che «essere diretta a conseguire il ristoro di un danno effettivamente sofferto», era stato uno strumento impiegato «al malcelato fine di reagire e paralizzare, per quanto possibile, la decisione dei condomini» di ottenere l’esecuzione della precedente sentenza che aveva definito il contenzioso tra il marito della parte e il condominio. E in ultimo, ad abundantiam, la Corte napoletana ha ricordato che «la reiterata proposizione di istanze di ricusazione, confuse nell’esposizione e palesemente destituite di fondamento», aveva appesantito e ostacolato il fisiologico svolgimento del processo, costituendo di per sé un classico caso di abuso dello strumento processuale. Si tratta, come facilmente si percepisce, di una motivazione ineccepibile, ampiamente argomentata e corretta in diritto, rispetto alla quale le censure della ricorrente appaiono “fuori di fuoco” e inidonee a scalfire la solidità della sentenza impugnata. Il tutto senza considerare che la censura è del tutto impropria là dove prospetta il vizio di omessa pronuncia. 14. Con il dodicesimo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., vizio di travisamento della prova, con violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., vizio che può essere costituito dal fatto che «l’informazione probatoria riportata in sentenza sia contraddetta da uno specifico atto processuale». Nella specie, secondo la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe del tutto travisato il contenuto di una precedente sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Napoli (n. 9629 del 2004). Essa aveva consentito il ripristino di una situazione di legalità, mentre la Corte d’appello le avrebbe fatto dire che le opere realizzate erano abusive (in quella pronuncia, in realtà, risultava che le stesse erano legittime e vantaggiose). 14.1. Il motivo è inammissibile, sia per l’estrema difficoltà di comprensione del suo contenuto sia perché si risolve nella contestazione di un’ipotetica rielaborazione, da parte della Corte d’appello, di una precedente sentenza pronunciata tra le stesse parti, ponendo quindi una censura che rimane chiaramente estranea ai limiti del giudizio di legittimità. 15. In conclusione, il ricorso è rigettato. A tale esito segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, da distrarre in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è dichiarato antistatario. La Corte ritiene, poi, di dover infliggere all’avv. [OSCURATO:PERSONA], accogliendo la richiesta presentata in tal senso nel controricorso, anche l’ulteriore condanna di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., in considerazione dell’evidente abuso dello strumento processuale compiuto dalla ricorrente la quale, pur essendo un avvocato, non ha esitato a proseguire la causa odierna fino alla più alta sede giurisdizionale, ponendo a questa Corte ben dodici motivi di ricorso, in larga misura defatigatori e comunque privi del benché minimo fondamento. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di c