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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09039/2022

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la seguente SENTENZA Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Brescia. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale della Corte d'appello di Brescia ricorre per l'annullamento della sentenza, in data 15/07/2021, con la quale il Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Brescia ha applicato, su accordo delle parti, a [OSCURATO:PERSONA], la pena sospesa di anni due di reclusione e C 2.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Deduce la violazione di cui all'art. 448 bis cod.proc.pen., applicazione di una pena illegale in relazione all'applicazione della sospensione condizionale della pena sia quella detentiva che quella pecuniaria in violazione di limiti di legge.

Tale 701 situazione si risolverebbe nell'applicazione di una pena illegale.

Chiede l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso del Procuratore generale è fondato.

Dall'accesso agli atti risulta che, all'udienza preliminare, le parti avevano concordato la pena nei termini seguenti: previa qualificazione del fatto ai sensi dell'art 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, pena base anni tre di reclusione e C 3.000,00 di multa, ridotta per il rito ad anni due di reclusione e C 2.000,00.

Pena sospesa.

L'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen., introdotto dalla

I. 203/2017, consente il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Ora nel caso in esame, il beneficio della sospensione condizionale della pena era previsto nell'accordo, ma per una pena complessiva superiore ai due anni di reclusione e il Giudice ha recepito un accordo illegale in quanto concluso in violazione di legge che si risolve in una pena illegale.

Si è evidenziato come il controllo del giudice si esplica sull'intero progetto di decisione, e, più in genere, sulla legalità dell'accordo complessivo come concordato dalle parti, da cui l'ammissibilità del ricorso per cassazione che all'esito del controllo del giudice abbia applicato una pena illegale (Sez. 6, n. 44948 del 16/10/2019, P.G. in proc.

Perdicaro, Rv. 277382 - 01).

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Atti al Tribunale di Brescia.

Così deciso il 02/02/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Brescia. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Corte d'appello di Brescia ricorre per l'annullamento della sentenza, in data 15/07/2021, con la quale il Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Brescia ha applicato, su accordo delle parti, a [OSCURATO:PERSONA], la pena sospesa di anni due di reclusione e C 2.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Deduce la violazione di cui all'art. 448 bis cod.proc.pen., applicazione di una pena illegale in relazione all'applicazione della sospensione condizionale della pena sia quella detentiva che quella pecuniaria in violazione di limiti di legge. Tale 701 situazione si risolverebbe nell'applicazione di una pena illegale. Chiede l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso del Procuratore generale è fondato. Dall'accesso agli atti risulta che, all'udienza preliminare, le parti avevano concordato la pena nei termini seguenti: previa qualificazione del fatto ai sensi dell'art 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, pena base anni tre di reclusione e C 3.000,00 di multa, ridotta per il rito ad anni due di reclusione e C 2.000,00. Pena sospesa. L'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen., introdotto dalla I. 203/2017, consente il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. Ora nel caso in esame, il beneficio della sospensione condizionale della pena era previsto nell'accordo, ma per una pena complessiva superiore ai due anni di reclusione e il Giudice ha recepito un accordo illegale in quanto concluso in violazione di legge che si risolve in una pena illegale. Si è evidenziato come il controllo del giudice si esplica sull'intero progetto di decisione, e, più in genere, sulla legalità dell'accordo complessivo come concordato dalle parti, da cui l'ammissibilità del ricorso per cassazione che all'esito del controllo del giudice abbia applicato una pena illegale (Sez. 6, n. 44948 del 16/10/2019, P.G. in proc. Perdicaro, Rv. 277382 - 01). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Atti al Tribunale di Brescia. Così deciso il 02/02/20
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