CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 47523/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano. Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Verona , ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod proc pen la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti. 2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, FUDULACHE [OSCURATO:PERSONA] e KOSOVA Erion con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] G Bergamini. 3. Il ricorso propone motivi non consentiti perché non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (cfr. comma 2 bis dell'art. 448 cod proc pen per come novellato dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017). 4. All'inammissibilità dei ricorsi come sopra rilevata consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]‘e estensore Il Presidente