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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 21390/2023

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NANZA sul ricorso 7218-2017proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese, per procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio del difensore – ricorrent i principali – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente e ricorrente incidentale – R.G.N.7218/2017 Cron.

Rep.

C.C. 28/04/2023 giurisdizione Responsabilità solidaleart. 29 d.lgs. n. 276/2003.

Entiprevidenziali edecadenza. -2 - e [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la sede legale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 144 –controricorrente e ricorrente incidentale – per la cassazione della sentenza n. 747 del 201 6 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 26 settembre 201 6 (R.G.N. 796/2013).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 8 aprile2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 265 del 2013, il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e ha accertato che INPS e INAIL avevano fatto valere la responsabilità solidale delle ricorrenti per l’omesso versamento di contributi previdenziali e premi assicurativi da parte della subappaltatrice, società cooperativa in liquidazioneALFA (art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276),allorché il termine biennale di decadenza si era già compiuto.

L’appalto, difatti, era cessato il 23 giugno 2009 e le infrazioni erano state contestate , dopo che ilbiennio era già infruttuosamente decorso. 2.– La pronuncia del Tribunale è stata impugnata dall’INPS e dall’INAIL e la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 747 del 2016, depositata il 26 settembre 2016, ha accolto i gravami e ha respinto la domanda delle società, rimaste contumaci nel giudizio di secondo grado. 2.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che il termine biennale di decadenza, sancito dall’art. 29, -3 - comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, si applica anche alle azioni instaurate dagl’Istituti previdenziali.

Alla nuova disciplina non si possono estendere le considerazioni svolte con riferimento alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che espressamente circoscriveva l’ambito applicativo della decadenza alle azioni dei prestatori di lavoro. 2.2.– Nel caso di specie, tuttavia, nessuna decadenza è intervenuta.

Il termine biennale si computa «dalla cessazione dell’appalto in generale e non del singolo sub-appalto» (pagina 6 della pronuncia d’appello).

L’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur menzionando il subappalto, fa decorrere il termine di decadenza dalla cessazione dell’appalto.

A favore di tale interpretazione militano non solo gli elementi testuali richiamati, ma anche l’esigenza «di rafforzare, con la responsabilità solidale prevista, la tutela in favore dei lavoratori impiegati negli appalti e nei subappalti» (pagina 6 della sentenza impugnata).

I verbali di accertamento dell’INPS e dell’INAIL sono stati notificati, rispettivamente, il 13 ottobre 2011 e il 28 ottobre 2011 e, a quella data, i contratti d’appalto, peraltro tacitamente rinnovati, non erano ancora cessati e non era ancora intervenuta, pertanto, alcuna decadenza. 3.–[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. impugna no per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Milano, conun unicoricorso, notificato il 28marzo 2017. 4.–L’INPS e l’INAIL resistono con distinti controricors i , avviati alla notifica il 5 maggio 2017, e propongono, altresì, ricorso incidentale .

L’INPS ha depositato, inoltre, memoria illustrativa. 5.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. -4 - 6.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. 7.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con l’unico motivo del ricorso principale (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. denunciano «violazione o falsa applicazione di norme di diritto».

Nell’ipotesi di responsabilità solidale del committente con il subappaltatore, il termine biennale di decadenza decorrerebbe «dalla data di cessazione del subappalto» e in tal senso si sarebbe espresso anche il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] con la nota del 13 aprile 2012, al fine di individuare «un termine giuridico certo nei rapporti di solidarietà intercorrenti tra appaltatore, subappaltatore e committente» (pagina 7 del ricorso per cassazione).

Tali indicazioni sarebbero state confermate dall’INAIL con la Circolare 11 ottobre 2012, n. 54.

Avrebbe errato, pertanto, la sentenza impugnata, nell’ancorare il termine di decadenza alla cessazione dell’appalto, in contrasto con «uno dei principi fondamentali che dovrebbe governare i rapporti giuridici, ossia la certezza e la necessità di termini giuridici certi, nel caso di specie tra appaltatore e subappaltatore» (pagine 8 e 9 del ricorso per cassazione). 2.–L’INPS e l’INAIL, con distinti controricorsi, propongono ricorso incidentale. 2.1.–Con l’unico motivo del ricorso incidentale (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, come modificato dall’art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 ottobre -5 - 2004, n. 251, e dall’art. 1, comma 911, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il termine biennale di decadenza non si applicherebbe anche agli enti previdenziali cherichiedano il pagamento di contributi o premi, alla stessa stregua di quanto aveva previsto la previgente disciplina dell’art. 3 della legge n. 1369 del 1960.

Il testo di legge non racchiuderebbe alcun richiamo alla posizione degli enti previdenziali, che non potrebbero mai decadere dalla funzione pubblica cui si correla il potere di riscuotere contributie premi. 2.2.–Con tre motivi di ricorso incidentale condizionato, articolati per la «denegata ipotesi» di accoglimento del ricorso principale, l’INAIL censura: 1) violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), in quanto la sentenza d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 35, comma 28, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248; 2) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), in quanto, sulla questione prospettata con il primo motivo di ricorso incidentale, la Corte d’appello di Milano non avrebbe offerto alcuna motivazione, neppure sintetica; 3) violazione e mancata applicazione dell’art. 35, comma 28, del d.l. n. 223 del 2006, come convertito, e dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.): in contrasto con il dettato normativo, che si prefigge di «evitare facili elusioni degli obblighi contributivi» e mostra di accordare la preferenza al «potere/dovere degli enti previdenziali di recuperare i contributi ed i premi assicurativi», la sentenza impugnata avrebbe reputato applicabile la decadenza biennale. -6 - 3.– Si deve premettere che è corretta la decisione di rigetto dell’eccezione di decadenza e che, pertanto, è esente da censure anche la declaratoria d’infondatezza dell’originaria domanda delle società ricorrenti.

Non sussistono, dunque, i presupposti per cassare la sentenza impugnata, per quanto debba esserne corretta la motivazione, nei termini di seguito esposti. 4.– Occorre prendere le mosse dalla disamina del ricorso principale.

Esso si rivela inidoneo a giustificare la cassazione della sentenza impugnata.

Le censure delle società, che si appuntano su l computo del dies a quo del termine biennale di decadenza, devolvono a questa Corte l’individuazione dell’esatto diritto applicabile a tale riguardoe implicano la necessità di riesaminare, nella sua interezza, il ragionamento che sorregge in iure la decisione d’appello (in termini analoghi, sulla prescrizione e sugli atti interruttivi della stessa, Cass., sez.

VI-III, 10 luglio 2013, n. 17066, punto

3.1. dei “Motivi della decisione”).

Le doglianze delle ricorrenti in ordine alla decorrenza del biennio e alla necessità di ancorarlo alla cessazione del subappalto, quand’anche fossero fondate, non potrebberocomunque determinare la cassazione della sentenza impugnata.

Le censure poggiano sulla premessa che la decadenza biennale sia applicabile anche agli enti previdenziali.

Tale premessa riveste rilie vo cruciale nell’argomentazione che corrobora il ricorso e nel principio di diritto che si chiede a questa Corte di enunciare per dirimere il caso di specie.

L’assunto delle ricorrenti, contestatodall’INPS e dall’INAIL anche in sede di legittimità e comunque inscindibilmente correlato al tema controverso devoluto al vaglio di questa Corte, non può essere condiviso. -7 - 5.–La giurisprudenza di legittimità è costante nell ’ affermare che il termine biennale di decadenza non è applicabile all ’ azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente.

Tale azione soggiace al solo termine di prescrizione (Cass., sez. lav., 4 luglio 2019, n. 18004).

Ribadito anche di recente (da ultimo, Cass., sez. lav., 10 luglio 2023, n. 19426), l’indirizzo interpretativo è supportato daargomenti di carattere tanto letterale quanto sistematico e teleologico, tra loro indissolubilmente connessi. 5.1.– Quanto al dato testuale, punto d ’ avvio della disamina di questa Corte, occorre ponderare l’assenza di disposizioni espresse sulla decadenza degli enti previdenzialidal potere di chiedere l’accertamento della pretesa contributivao di quella concernente i premi.

Potere che, in linea generale, è soggetto alla sola operatività della prescrizione.

La decadenza, che è fattispecie di stretta interpretazione, contraddistinta da presupposti tassativi, opera per i soli trattamenti retributivi e contributivi che i lavoratori sono legittimati a rivendicare e non vincola i soggetti terzi, come gli enti previdenzial i.

Ai medesimi principi era ispirata anche la leggen. 1369 del 1960 (artt. 3 e 4), che questa Corte ha menzionato nel tratteggiare l’evoluzione diacronica della normativa di tutela, senza trascurare la peculiarità delle previsioni introdotte dal d.lgs. n. 276 del 2003 e senza dare àdito all’impropria commistione tra normative diverse(Cass., sez. lav., 21 aprile 2023, n. 10778, punto

5.1. delle “Ragioni della decisione”). 5.2.–Il dato letterale è poi suffrag ato, sul versante sistematico, dall’autonomia del rapporto previdenziale rispetto al pur correlato rapporto di lavoro e dalla natura indisponibile dell’obbligazione contributiva e di quella concernente i premi , elementi valorizzati nel presente giudizio dalle difese dell’INPS e dell’INAIL. -8 - L’applicazione indiscriminata del termine biennale di decadenza recide il nesso tra la retribuzione, anche quando sia effettivamente erogata in seguito alla tempestiva azione del lavoratore, e l’obbligo contributivo nei casi in cui «l’ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell’appalto». (sentenza n. 18004 del 2019, cit., punto 9).

Si deve rilevare, infine, che l’indistinta operatività del termine di decadenza, ben oltre i confini tracciati dalla lettera e dalla ratio della legge, pregiudicherebbe la protezione assicurativa del lavoratore, che l’intervento riformatore ha inteso, invece , raff orzare (Cass., sez. lav., 4 aprile 2023, n. 9262, e 31 marzo 2023, n. 9124, entrambe ai punti

4.2. e

4.3. delle “Ragioni della decisione”). 6.–Alla luce di tali considerazioni, che le società ricorrenti non inducono a rimeditare, l’unico motivo del ricor so principale non può essere accolto, poiché è fallace la premessa argomentativa che lo sorregge.

Occorre, dunque,procedere alla correzione della motivazione, alla stregua dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ., in quanto il dispositivo è conforme a diritto.

Si deve rimarcare, in ultima analisi, che èdel tutto ininfluente la decorrenza del termine biennale previsto dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, una volta che si escluda, per l’azione degli enti previdenziali, l’applicabilità di qualsivoglia decadenza.

Corretta la motivazione nei sensi appena precisati, il ricorso principale dev’essere respinto e restano assorbiti i ricorsi incidentali spiegati dall’INPS e dall’INAIL. 7.–Le ricorrenti principali devono essere condannate in solido (art. 97, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), in ragione dell’interesse comune nella causa, a rifondere alle parti controricorrenti e ricorrenti incidentali le spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.). -9 - 8.– L’integrale rigetto del ricorso principale , proposto successivamente al 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo delle ricorrent i principali di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale; dichiara assorbiti i ricorsi incidentali proposti dall’INPS e dall’INAIL; condanna le ricorrenti principali , in solido, a rifondere le spese del presente giudizio all’INPS, nell’importo che si liquida in Euro 4.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge, e all’INAIL, nell’importo che si liquida in Euro 3.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico delle ricorrentiprincipali, dell’ulteriore importo a tito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 7218-2017proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese, per procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio del difensore – ricorrent i principali – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente e ricorrente incidentale – R.G.N.7218/2017 Cron. Rep. C.C. 28/04/2023 giurisdizione Responsabilità solidaleart. 29 d.lgs. n. 276/2003. Entiprevidenziali edecadenza. -2 - e [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la sede legale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 144 –controricorrente e ricorrente incidentale – per la cassazione della sentenza n. 747 del 201 6 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 26 settembre 201 6 (R.G.N. 796/2013). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 8 aprile2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 265 del 2013, il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e ha accertato che INPS e INAIL avevano fatto valere la responsabilità solidale delle ricorrenti per l’omesso versamento di contributi previdenziali e premi assicurativi da parte della subappaltatrice, società cooperativa in liquidazioneALFA (art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276),allorché il termine biennale di decadenza si era già compiuto. L’appalto, difatti, era cessato il 23 giugno 2009 e le infrazioni erano state contestate , dopo che ilbiennio era già infruttuosamente decorso. 2.– La pronuncia del Tribunale è stata impugnata dall’INPS e dall’INAIL e la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 747 del 2016, depositata il 26 settembre 2016, ha accolto i gravami e ha respinto la domanda delle società, rimaste contumaci nel giudizio di secondo grado. 2.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che il termine biennale di decadenza, sancito dall’art. 29, -3 - comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, si applica anche alle azioni instaurate dagl’Istituti previdenziali. Alla nuova disciplina non si possono estendere le considerazioni svolte con riferimento alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che espressamente circoscriveva l’ambito applicativo della decadenza alle azioni dei prestatori di lavoro. 2.2.– Nel caso di specie, tuttavia, nessuna decadenza è intervenuta. Il termine biennale si computa «dalla cessazione dell’appalto in generale e non del singolo sub-appalto» (pagina 6 della pronuncia d’appello). L’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur menzionando il subappalto, fa decorrere il termine di decadenza dalla cessazione dell’appalto. A favore di tale interpretazione militano non solo gli elementi testuali richiamati, ma anche l’esigenza «di rafforzare, con la responsabilità solidale prevista, la tutela in favore dei lavoratori impiegati negli appalti e nei subappalti» (pagina 6 della sentenza impugnata). I verbali di accertamento dell’INPS e dell’INAIL sono stati notificati, rispettivamente, il 13 ottobre 2011 e il 28 ottobre 2011 e, a quella data, i contratti d’appalto, peraltro tacitamente rinnovati, non erano ancora cessati e non era ancora intervenuta, pertanto, alcuna decadenza. 3.–[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. impugna no per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Milano, conun unicoricorso, notificato il 28marzo 2017. 4.–L’INPS e l’INAIL resistono con distinti controricors i , avviati alla notifica il 5 maggio 2017, e propongono, altresì, ricorso incidentale . L’INPS ha depositato, inoltre, memoria illustrativa. 5.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. -4 - 6.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. 7.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con l’unico motivo del ricorso principale (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. denunciano «violazione o falsa applicazione di norme di diritto». Nell’ipotesi di responsabilità solidale del committente con il subappaltatore, il termine biennale di decadenza decorrerebbe «dalla data di cessazione del subappalto» e in tal senso si sarebbe espresso anche il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] con la nota del 13 aprile 2012, al fine di individuare «un termine giuridico certo nei rapporti di solidarietà intercorrenti tra appaltatore, subappaltatore e committente» (pagina 7 del ricorso per cassazione). Tali indicazioni sarebbero state confermate dall’INAIL con la Circolare 11 ottobre 2012, n. 54. Avrebbe errato, pertanto, la sentenza impugnata, nell’ancorare il termine di decadenza alla cessazione dell’appalto, in contrasto con «uno dei principi fondamentali che dovrebbe governare i rapporti giuridici, ossia la certezza e la necessità di termini giuridici certi, nel caso di specie tra appaltatore e subappaltatore» (pagine 8 e 9 del ricorso per cassazione). 2.–L’INPS e l’INAIL, con distinti controricorsi, propongono ricorso incidentale. 2.1.–Con l’unico motivo del ricorso incidentale (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, come modificato dall’art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 ottobre -5 - 2004, n. 251, e dall’art. 1, comma 911, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il termine biennale di decadenza non si applicherebbe anche agli enti previdenziali cherichiedano il pagamento di contributi o premi, alla stessa stregua di quanto aveva previsto la previgente disciplina dell’art. 3 della legge n. 1369 del 1960. Il testo di legge non racchiuderebbe alcun richiamo alla posizione degli enti previdenziali, che non potrebbero mai decadere dalla funzione pubblica cui si correla il potere di riscuotere contributie premi. 2.2.–Con tre motivi di ricorso incidentale condizionato, articolati per la «denegata ipotesi» di accoglimento del ricorso principale, l’INAIL censura: 1) violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), in quanto la sentenza d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 35, comma 28, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248; 2) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), in quanto, sulla questione prospettata con il primo motivo di ricorso incidentale, la Corte d’appello di Milano non avrebbe offerto alcuna motivazione, neppure sintetica; 3) violazione e mancata applicazione dell’art. 35, comma 28, del d.l. n. 223 del 2006, come convertito, e dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.): in contrasto con il dettato normativo, che si prefigge di «evitare facili elusioni degli obblighi contributivi» e mostra di accordare la preferenza al «potere/dovere degli enti previdenziali di recuperare i contributi ed i premi assicurativi», la sentenza impugnata avrebbe reputato applicabile la decadenza biennale. -6 - 3.– Si deve premettere che è corretta la decisione di rigetto dell’eccezione di decadenza e che, pertanto, è esente da censure anche la declaratoria d’infondatezza dell’originaria domanda delle società ricorrenti. Non sussistono, dunque, i presupposti per cassare la sentenza impugnata, per quanto debba esserne corretta la motivazione, nei termini di seguito esposti. 4.– Occorre prendere le mosse dalla disamina del ricorso principale. Esso si rivela inidoneo a giustificare la cassazione della sentenza impugnata. Le censure delle società, che si appuntano su l computo del dies a quo del termine biennale di decadenza, devolvono a questa Corte l’individuazione dell’esatto diritto applicabile a tale riguardoe implicano la necessità di riesaminare, nella sua interezza, il ragionamento che sorregge in iure la decisione d’appello (in termini analoghi, sulla prescrizione e sugli atti interruttivi della stessa, Cass., sez. VI-III, 10 luglio 2013, n. 17066, punto 3.1. dei “Motivi della decisione”). Le doglianze delle ricorrenti in ordine alla decorrenza del biennio e alla necessità di ancorarlo alla cessazione del subappalto, quand’anche fossero fondate, non potrebberocomunque determinare la cassazione della sentenza impugnata. Le censure poggiano sulla premessa che la decadenza biennale sia applicabile anche agli enti previdenziali. Tale premessa riveste rilie vo cruciale nell’argomentazione che corrobora il ricorso e nel principio di diritto che si chiede a questa Corte di enunciare per dirimere il caso di specie. L’assunto delle ricorrenti, contestatodall’INPS e dall’INAIL anche in sede di legittimità e comunque inscindibilmente correlato al tema controverso devoluto al vaglio di questa Corte, non può essere condiviso. -7 - 5.–La giurisprudenza di legittimità è costante nell ’ affermare che il termine biennale di decadenza non è applicabile all ’ azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente. Tale azione soggiace al solo termine di prescrizione (Cass., sez. lav., 4 luglio 2019, n. 18004). Ribadito anche di recente (da ultimo, Cass., sez. lav., 10 luglio 2023, n. 19426), l’indirizzo interpretativo è supportato daargomenti di carattere tanto letterale quanto sistematico e teleologico, tra loro indissolubilmente connessi. 5.1.– Quanto al dato testuale, punto d ’ avvio della disamina di questa Corte, occorre ponderare l’assenza di disposizioni espresse sulla decadenza degli enti previdenzialidal potere di chiedere l’accertamento della pretesa contributivao di quella concernente i premi. Potere che, in linea generale, è soggetto alla sola operatività della prescrizione. La decadenza, che è fattispecie di stretta interpretazione, contraddistinta da presupposti tassativi, opera per i soli trattamenti retributivi e contributivi che i lavoratori sono legittimati a rivendicare e non vincola i soggetti terzi, come gli enti previdenzial i. Ai medesimi principi era ispirata anche la leggen. 1369 del 1960 (artt. 3 e 4), che questa Corte ha menzionato nel tratteggiare l’evoluzione diacronica della normativa di tutela, senza trascurare la peculiarità delle previsioni introdotte dal d.lgs. n. 276 del 2003 e senza dare àdito all’impropria commistione tra normative diverse(Cass., sez. lav., 21 aprile 2023, n. 10778, punto 5.1. delle “Ragioni della decisione”). 5.2.–Il dato letterale è poi suffrag ato, sul versante sistematico, dall’autonomia del rapporto previdenziale rispetto al pur correlato rapporto di lavoro e dalla natura indisponibile dell’obbligazione contributiva e di quella concernente i premi , elementi valorizzati nel presente giudizio dalle difese dell’INPS e dell’INAIL. -8 - L’applicazione indiscriminata del termine biennale di decadenza recide il nesso tra la retribuzione, anche quando sia effettivamente erogata in seguito alla tempestiva azione del lavoratore, e l’obbligo contributivo nei casi in cui «l’ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell’appalto». (sentenza n. 18004 del 2019, cit., punto 9). Si deve rilevare, infine, che l’indistinta operatività del termine di decadenza, ben oltre i confini tracciati dalla lettera e dalla ratio della legge, pregiudicherebbe la protezione assicurativa del lavoratore, che l’intervento riformatore ha inteso, invece , raff orzare (Cass., sez. lav., 4 aprile 2023, n. 9262, e 31 marzo 2023, n. 9124, entrambe ai punti 4.2. e 4.3. delle “Ragioni della decisione”). 6.–Alla luce di tali considerazioni, che le società ricorrenti non inducono a rimeditare, l’unico motivo del ricor so principale non può essere accolto, poiché è fallace la premessa argomentativa che lo sorregge. Occorre, dunque,procedere alla correzione della motivazione, alla stregua dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ., in quanto il dispositivo è conforme a diritto. Si deve rimarcare, in ultima analisi, che èdel tutto ininfluente la decorrenza del termine biennale previsto dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, una volta che si escluda, per l’azione degli enti previdenziali, l’applicabilità di qualsivoglia decadenza. Corretta la motivazione nei sensi appena precisati, il ricorso principale dev’essere respinto e restano assorbiti i ricorsi incidentali spiegati dall’INPS e dall’INAIL. 7.–Le ricorrenti principali devono essere condannate in solido (art. 97, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), in ragione dell’interesse comune nella causa, a rifondere alle parti controricorrenti e ricorrenti incidentali le spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.). -9 - 8.– L’integrale rigetto del ricorso principale , proposto successivamente al 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo delle ricorrent i principali di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. Rigetta il ricorso principale; dichiara assorbiti i ricorsi incidentali proposti dall’INPS e dall’INAIL; condanna le ricorrenti principali , in solido, a rifondere le spese del presente giudizio all’INPS, nell’importo che si liquida in Euro 4.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge, e all’INAIL, nell’importo che si liquida in Euro 3.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico delle ricorrentiprincipali, dell’ulteriore importo a tito
Sentenza Cassazione n. 21390/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris