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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 febbraio 2025

Cassazione n. 22168/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10421/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi d agli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in forza d i procure speciali alle litiallegate al ricorso -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difes i dagli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrenti e ricorrent i incidental i – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione , rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARAVATI FRANCESCAe [OSCURATO:PERSONA] -intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 263/2022 depositata il 26/1/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/6/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2346/2019, rigettava l’azione di responsabilità proposta dal fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MicheleMorello, [OSCURATO:PERSONA] e, in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. La Corte distrettuale di Milano, in parziale accoglimento dell’appello presentato dal fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, condannava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della procedura della somma di € 916.980, oltre accessori, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al versamento in favore dell’appellante della somma di € 125.000, oltre accessori, e rigettava l’impugnazione presentata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 26 gennaio 2022, prospettando sei motivi di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato controricorso con ricorso incidentale affidato a sette motivi.

Il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha resistito con controricorso rispetto ad ambedue le impugnazioni.

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

4. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha depositato in data 28 luglio 2022 atto di rinuncia al ricorso sottoscritto personalmente dai ricorrenti principali.

L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha depositato in data 26 febbraio 2025 atto di rinuncia al ricorso sottoscritto personalmente dai ricorrenti incidentali.

L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, ha depositato, in data 27 febbraio 2025, una dichiarazione del curatore del fallimento di accettazione delle rinunce al ricorso principale e al ricorso incidentale, anche per gli effetti previsti dall’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.

Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia, con esclusione di ogni statuizione in merito alle spese, ai sensi dell'art. 391, comma 4, cod. proc. civ.

Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (v.

Cass. 19071/2018, Cass.23175/2015).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10421/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi d agli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in forza d i procure speciali alle litiallegate al ricorso -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difes i dagli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrenti e ricorrent i incidental i – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione , rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARAVATI FRANCESCAe [OSCURATO:PERSONA] -intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 263/2022 depositata il 26/1/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/6/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2346/2019, rigettava l’azione di responsabilità proposta dal fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MicheleMorello, [OSCURATO:PERSONA] e, in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte distrettuale di Milano, in parziale accoglimento dell’appello presentato dal fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, condannava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della procedura della somma di € 916.980, oltre accessori, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al versamento in favore dell’appellante della somma di € 125.000, oltre accessori, e rigettava l’impugnazione presentata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 26 gennaio 2022, prospettando sei motivi di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato controricorso con ricorso incidentale affidato a sette motivi. Il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha resistito con controricorso rispetto ad ambedue le impugnazioni. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 4. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha depositato in data 28 luglio 2022 atto di rinuncia al ricorso sottoscritto personalmente dai ricorrenti principali. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha depositato in data 26 febbraio 2025 atto di rinuncia al ricorso sottoscritto personalmente dai ricorrenti incidentali. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, ha depositato, in data 27 febbraio 2025, una dichiarazione del curatore del fallimento di accettazione delle rinunce al ricorso principale e al ricorso incidentale, anche per gli effetti previsti dall’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ. Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia, con esclusione di ogni statuizione in merito alle spese, ai sensi dell'art. 391, comma 4, cod. proc. civ. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass. 19071/2018, Cass.23175/2015).
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