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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 21162/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di MESSINA in epigrafe con la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con conferma dell'affermazione di responsabilità del medesimo per il reato di lesioni personali; Considerato che i due motivi in cui si articola il ricorso, con il quali si denunzia violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla valutazione della prova ed all'esclusione della causa di giustificazione della legittima difesa sono inammissibili in quanto: da un lato del tutto reiterativi di censure già adeguatamente confutate (V., in particolare, il punto relativo alla valutazione indiziaria) e, dall'altro, volti a proporre una personale rivalutazione della prova, estranea al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di MESSINA in epigrafe con la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con conferma dell'affermazione di responsabilità del medesimo per il reato di lesioni personali; Considerato che i due motivi in cui si articola il ricorso, con il quali si denunzia violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla valutazione della prova ed all'esclusione della causa di giustificazione della legittima difesa sono inammissibili in quanto: da un lato del tutto reiterativi di censure già adeguatamente confutate (V., in particolare, il punto relativo alla valutazione indiziaria) e, dall'altro, volti a proporre una personale rivalutazione della prova, estranea al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21162/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris