CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 12490/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 GEZIM nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, su concorde richiesta delle parti, la Corte di appello di Milano ha applicato a GURAJ Gezim, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la pena di anni quattro di reclusione ed euro 10.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 c.p, 73 e 80 d.P.R. n. 309/90; la Corte con la stessa sentenza ha assolto l'imputato per il reato di cui al capo 1) perché il fatto non sussiste e ha dichiarato il non doversi procedere per il reato di cui al capo 3) perché lo stesso è estinto per prescrizione. 2.[OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello deducendo violazione di legge in relazione agii artt. 531 e 129 c.p.p. per non avere la Corte di appello fatto prevalere una pronuncia di assoluzione di merito sulla mancata procedibilità per estinzione del reato in relazione al capo 3) di imputazione. 3.11 motivo di ricorso risulta manifestamente infondato, in quanto si risolve in doglianze non specifiche ma soltanto apparenti ed omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Contrariamente a quanto dedotto, infatti, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione sul fatto che la scelta del proscioglimento per avvenuta estinzione del reato di cui al capo 3) di imputazione si fondi sulla provata responsabilità a titolo di concorrente nella cessione. Si dà atto, in aggiunta, che è stata la stessa difesa, con la proposta di concordato, ad evidenziare l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 3). 4.Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore