CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 27779/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20916-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 5210/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] M_ARINIS. Ric. 2020 n. 20916 sez. ML - ud. 14-06-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 10 dicembre 2019, la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all'amianto ex art. 13, comma 8, I. n. 257/1992; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto non aver l'Esposito adeguatamente allegato e provato il dato della subita esposizione qualificata all'amianto per un periodo ultradecennale, essendosi limitato ad affermare di aver svolto mansioni che lo portavano a contatto di superfici e meteriali in eternit o al consumo di ferodi o ad indossare tute ignifughe che, per fatto notorio, ove non sottoposti a farntumazione o sbriciolamento i primi, a surriscaldamento i secondi, o a lacerazioni le terze, non determinano la dispersione nell'aria di particelle di amianto; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l'Esposito, t.›(.) ti e affidando l'impugnazione a due moti4 cui resiste, con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA]; - che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO - che con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 8, I. n. 257/1992, imputa alla Corte territoriale l'incongruità logica e giuridica del convincimento maturato in ordine alla circostanza per cui le mansioni svolte dal ricorrente non implicassero l'esposizione qualificata di questi all'amianto, per essere quel convincimento basato sulla sola valutazione delle mansioni comunque prestate in ambienti con presenza di amianto senza essere supportato, ai fini della valutazione del superamento dei limiti di soglia, da un giudizio tecnico-scientifico necessariamente demandato ad una CTU; - che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 421, 213, 210 c.p.c. e 2697 c.c., il ricorrente ribadisce la censura di cui al motivo che precede sotto il diverso profilo dell'error in procedendo, per non aver fatto ricorso ai fini della verifica dell'assolvimento dell'onere della prova, a tutti i mezzi processuali a sua disposizione ivi compresi i propri poteri istruttori d'ufficio; - che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili, non misurandosi le formulate censure con le argomentazioni in base alle quali la Corte territoriale rende ampiamente e plausibilmente ragione della ritenuta carenza di allegazione e prova della stessa esposizione al rischio morbigeno da cui fa discendere l'inammissibilità di qualsiasi ulteriore accertamento tecnico circa il superamento dei limiti di soglia; - che pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.700,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 b