CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 luglio 2021
Cassazione n. 46221/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale per il riesame di Trento ha confermato l'ordinanza emessa in data 9 luglio 2021 dal Giudice delle indagini preliminari presso il medesimo Tribunale con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ascritto al capo 1), per avere fatto parte di una associazione dedita alla commissione di delitti di commercio, cessione e detenzione di sostanza stupefacente, nonché per i delitti fine di cui ai capi a),b),c),d), commessi dal 30 settembre 2019 al 2 gennaio 2020. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento del provvedimento, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, considerato il tempo decorso dall'ultimo episodio contestato risalente ad oltre due anni prima, nonché in ragione della disarticolazione del sodalizio criminale, della conclusione delle indagini sotto il profilo del pericolo di inquinamento probatorio, nonché dell'assenza del pericolo di fuga. 2.2. Con il secondo ordine di motivi, il ricorrente denuncia la violazione del "ne bis in idem" cautelare rilevando che per gli stessi fatti è stata emessa altra ordinanza cautelare su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale Modena successiva a quella per la quale pende il procedimento davanti al Tribunale di Trento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per assoluta genericità dei motivi proposti. Quanto al primo motivo occorre ricordare che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - come nel caso di specie - detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. Nella materia cautelare è stato più volte affermato che il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità. La disarticolazione del sodalizio è stata addotta dal ricorrente in modo del tutto assertivo, mentre il tempo decorso dall'ultimo fatto non assume rilevanza, tenuto conto della lunga latitanza in Francia del ricorrente e del carattere transnazionale dell'associazione operativa in Italia ed in Francia nel traffico di sostanze stupefacenti.Inoltre, la necessità della custodia cautelare è basata sul pericolo di fuga, considerato che il ricorrente non risulta radicato in Italia ed il suo arresto è avvenuto all'esito della procedura di consegna da parte della Francia in esecuzione di un MAE emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trento. Rispetto a tale profilo cautelare nel ricorso non viene dedotta alcuna specifica censura, sicchè anche la carenza di un confronto adeguato con la motivazione dell'ordinanza impugnata qualifica la genericità del motivo dedotto, considerato che il pericolo di fuga può costituire di per sé anche l'unica esigenza cautelare idonea a giustificare l'applicazione della custodia cautelare in carcere. Le ulteriori censure articolate nel secondo motivo, oltre ad essere dei tutto imprecise, perché non specificano neppure le imputazioni delle diverse ordinanze cautelari che solo in modo assertivo vengono ritenute riferibili agli stessi fatti, non possono neppure essere devolute per la prima volta in sede di ricorso per cassazione, in quando l'ordinamento non prevede la nullità dell'ordinanza cautelare emessa per uno stesso fatto già posto a base di altra ordinanza cautelare, essendo la duplicazione dei titoli cautelari rilevante solo ai fini del computo della durata della misura ex art. 297, comma 3 ,cod. proc. pen.. A tale riguardo solo per completezza dell'anaiisiLAtA44,.. 1. esspg.clo stato neppure — dedotto tale diverso profilo - si deve ricordare chekfr diritto alla scarcerazione per decorrenza dei termini, da calcolarsi al momento dell'esecuzione del primo titolo custodiale, deve essere proposta al giudice per le indagini preliminari con istanza ex art. 306 cod. proc. pen. e, successivamente, in caso di provvedimento reiettivo, al tribunale in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. Neppure nel procedimento di riesame è, infatti, deducibile la questione relativa all'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase, in relazione all'asserita contestazione a catena, in quanto si tratta di vizio che non intacca l'intrinseca legittimità dell'ordinanza, ma agisce sul piano dell'efficacia della misura cautelare, fatta eccezione del caso in cui, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione dell'ordinanza i termini di durata fossero già scaduti (vedi fra le tante, Sez. 4, n. 48094 del 11/07/2017 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271168). 2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. A cura della Cancelleria andranno eseguiti gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma i