CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 settembre 2021
Cassazione n. 00062/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA ).)7E-2.,t, 0373z-e n sul ricorso 19185-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controiicorrente - avverso la sentenza n. 5603/9/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione La CTR Lombardia dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate contro la società [OSCURATO:SOCIETA] ritenendolo tardivo in quanto l'atto di impugnazione era stato consegnato all'ufficio postale il [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre la sentenza di primo grado era stata depositata in data 8.6.2016, risultando quindi che il termine di sei mesi, prolungato per la sospensione feriale, era scaduto il 9.1.2017. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. La parte intimata si è costituita con controricorso. La causa va rinviata a nuovo ruolo per consentire l'acquisizione del fascicolo di merito. PQM Rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla cancelleria di acquisire il fascicolo di merito. Così deciso il 16.9.2021 in Roma. Preside te DEPOSITATA Od CANC L [OSCURATO:PERSONA], - I. GEN 2022 z-Di