CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 giugno 2026
Cassazione n. 20996/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rmela c. s.a.s.), rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Capriglione e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legecome da indirizzo pec indicato- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 22/2024 della CORTE d'APPELLO diBari pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22.5.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]:Pag. 1 di 11Numero registro generale 6470/2024Numero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 20996/2026Data pubblicazione 20/06/20261. Il Tribunale di Trani, con sentenza pubblicata il 13.11.2020,condannava [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in avanti, Autoservizi) apagare in favore di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa [OSCURATO:PERSONA],euro 30.307,oltre agli interessi.Autoservizi aveva opposto il decreto ingiuntivo, con cui le era statoingiunto il pagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] di euro 36.693,00, a saldodelle fatture nn. 74, 75, 76, 77, 78, 79 del 29.8.2016, n. 115 del31.12.2016 e n. 70 del 31.12.2017, detratto l’acconto di euro 5.000, eaveva addotto che il credito azionato in via monitoria, relativo alle fattureper l’anno 2016 (viaggi effettuati nei mesi da maggio ad agosto 2016), siera estinto per decorso del termine annuale di prescrizione ex art. 2951,comma primo, c.c.; data l’applicabilità in via analogica della disciplina deltrasporto alla fattispecie del noleggio con conducente, al momento delsollecito a mezzo PEC del 31.5.2018 i crediti 2016 erano già prescritti;aveva affermato come dovuto soltanto l’importo di euro 6.386,00, qualesaldo della fattura n. 70/2017 di euro 11.386,00, dovendosi imputare aessa i pagamenti di euro 3.000 (bonifico del 17.10.2017) e di euro 2.000(bonifico del 10.8.2017), in quanto al momento dei pagamenti i creditirelativi 2016 erano già prescritti.[OSCURATO:PERSONA] si era costituito insistendo per la propria pretesa, e avevasostenuto l’applicabilità della prescrizione ordinaria decennale non essendoi contratti di noleggio di autobus con conducente assimilabili al contratto ditrasporto. Aveva rilevato, inoltre, che la condotta stragiudiziale delladebitrice era incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione,integrando una rinuncia tacita ex art. 2937, comma terzo, c.c., e che ilpagamento di euro 3.000 non poteva imputarsi alla fattura n. 70/2017perché al momento del pagamento non era stata ancora emessa.Il Tribunale, esclusa l’applicabilità della prescrizione breve ex art.2951, comma primo, c.c. sul presupposto che il noleggio di autobus conconducente non costituiva un contratto di trasporto bensì un contratto diPag. 2 di 11Numero registro generale 6470/2024Numero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 20996/2026Data pubblicazione 20/06/2026locazione di cosa mobile, previa revoca del decreto ingiuntivo condannavaAutoservizi a pagare al [OSCURATO:PERSONA] euro 30.307 oltre agli interessi.2. La Corte d’appello di Bari, con sentenza pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA],rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Affermava che il rapporto erainquadrabile nella locazione di cosa mobile, con conseguente esclusionedella prescrizione breve, rilevando che nel 2016 e 2017 Autoservizi si erarivolta al [OSCURATO:PERSONA] per far eseguire diversi viaggi con un proprioconducente, ma che il contratto di trasporto, stipulato tra soggetti diversi(il noleggiatore del mezzo e le persone trasportate), seguiva quello dinoleggio. Aggiungeva la corte barese che, esclusa la rilevanza della l.218/2003 - contenente la disciplina dei principi e le norme generali atutela della concorrenza e del mercato del settore, senza incidenza sullaqualificazione del rapporto privatistico tra le parti -, il contratto oggetto dicausa doveva essere equiparato a una locazione in quanto implicante lamessa a disposizione del mezzo e del conducente, senza alcuna ingerenzanell’attività d’impresa e nell’organizzazione dell’utilizzatore. Ne deducevache, ai fini della prescrizione, si sarebbe dovuto far riferimento al più altermine quinquennale ex art. 2948 n. 3 c.c., comunque non trascorso al2018 al momento della richiesta del decreto ingiuntivo.3. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi, illustrati pure conmemoria. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3,c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1571 e 1678 c.c.La ricorrente si duole per l’avvenuto inquadramento del noleggio diautobus con conducente nel contratto di locazione di cosa mobile, mentreesso è una specie del trasporto in base alla disciplina di settore (legge15.1.1992 n. 21; legge 11.8.2003 n. 218), che lo definisce come “servizidi trasporto di viaggiatori” con preventiva definizione di periodo, durata eimporto complessivo. Né sarebbe dirimente la circostanza che laricorrente, incaricata del trasporto di persone, per l’esecuzione delPag. 3 di 11Numero registro generale 6470/2024Numero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 20996/2026Data pubblicazione 20/06/2026trasporto si sia avvalsa dell’opera di un terzo per la concreta esecuzionedella prestazione.Sotto un diverso profilo, la Corte d’appello ha erroneamenterichiamato Cass. n. 8481/2018, afferente a una fattispecie del tuttoeterogenea (il cosiddetto «nolo a caldo» di un macchinario con operatoreaddetto nell'ambito di un appalto di opere), così come inconferente risultala qualificazione prospettata dal [OSCURATO:PERSONA] in termini di appalto di servizi ditrasporto, data l'assenza dei relativi presupposti tipici: pluralità diprestazioni coordinate a un risultato complessivo; considerevole durata,continuità, sistematicità ed esclusività; specifiche modalità dideterminazione del corrispettivo; e, infine, prevalenza di prestazioniulteriori rispetto a quella di mero trasporto.1.2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2946, 2948, n. 3 e 2951 c.c., ex art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.La ricorrente lamenta che per effetto dell’errata qualificazione delcontratto, secondo quanto già esposto con la precedente censura, la Corted’appello ha violato anche le norme in tema di prescrizione, poiché, se ilnoleggio di autobus con conducente va inteso come trasporto di persone, idiritti connessi soggiacciono al termine annuale ex art. 2951, commaprimo, c.c., decorrente dall’arrivo a destinazione. Né era ravvisabile nellafattispecie una rinuncia tacita alla prescrizione, come sostenuto dalCapurso riguardo alla condotta stragiudiziale della parte, poiché ai finidell’art. 2937, comma terzo, c.c. è necessaria un’incompatibilità assoluta,senza possibilità di diversa interpretazione, tra il comportamento deldebitore e la volontà di avvalersi della prescrizione, mentre il pagamentoparziale di un debito prescritto non vale per sé come rinuncia tacita, nétrattative o proposte transattive non concluse potrebbero avere efficaciainterruttiva o valore abdicativo di rinuncia tacita.2. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. Invero, pur non esente daridondanze espositive, laddove riproduce nel corpo di entrambi i motivi glistessi stralci dell’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo ePag. 4 di 11Numero registro generale 6470/2024Numero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 20996/2026Data pubblicazione 20/06/2026dell’atto di appello, nonché delle sentenze del Tribunale e della Corted’appello, evidenzia debitamente le criticità nella valutazione operata dalgiudice di secondo grado.2.1. Il servizio di noleggio di autobus con conducente (NCC) non èespressamente disciplinato dal codice civile; solo nel codice dellanavigazione è contenuta la definizione del contratto di noleggio,prevedendone l’art. 384: «Il noleggio è il contratto per il quale l'armatore,in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con una navedeterminata uno o più viaggi prestabiliti, ovvero, entro il periodo di tempoconvenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dalcontratto o dagli usi».Più articolata, invece, è la disciplina pubblicistica nel quadro dellaregolamentazione dell’esercizio delle attività economiche in funzione dellatutela del mercato e della sicurezza del traffico stradale.L’art. 84, comma primo, Cod. strada (“Locazione senza conducente”)stabilisce: «Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito alocazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, siobbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze diquest'ultimo, il veicolo stesso»; e l’art. 85, comma primo, Cod. strada(“Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone”) prevede:«Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone èdisciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.»Della legge 15.1.1992 n. 21 (“Legge quadro per il trasporto dipersone mediante autoservizi pubblici non di linea”) statuisce l’art. 1:«Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono altrasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementaree integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari,automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, arichiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo operiodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.» Prevedepoi l’art. 2, lett. b, della stessa legge: «Costituiscono autoservizi pubbliciPag. 5 di 11Numero registro generale 6470/2024Numero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 20996/2026Data pubblicazione 20/06/2026non di linea: il servizio di noleggio con conducente e autovettura,motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale.» Ancoranella medesima legge, l’art. 3 (“Servizio di noleggio con conducente”) alprimo comma prevede: «Il servizio di noleggio con conducente si rivolgeall'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, appositarichiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anchemediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.»La legge 11.8.2003 n. 218 (“Disciplina dell'attività di trasporto diviaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”)all’art. 2, comma 1, recita: «Sono definite imprese esercenti servizi dinoleggio di autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisitirelativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori,secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395,e successive modificazioni, svolgono attività di trasporto di persone con lemodalità di cui al comma 2, utilizzando autobus rispondenti allecaratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità.» El’art. 2, comma 2, della stessa legge contiene la definizione del servizio dinoleggio di autobus con conducente: «Per servizi di noleggio di autobuscon conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuatida una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzicommittenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventivadefinizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importocomplessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito alservizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singolicomponenti del gruppo.»Dal riferito quadro normativo emerge in modo evidente che ilservizio di noleggio di autobus con conducente si caratterizza per laprestazione, da parte di un'impresa abilitata, di servizi di trasporto diviaggiatori eseguiti su richiesta di terzi committenti o offerti direttamentea gruppi precostituiti.Pag. 6 di 11Numero registro generale 6470/2024Numero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 20996/2026Data pubblicazione 20/06/2026La fattispecie è ben diversa dalla concessione del godimento delmezzo di trasporto, che, invece, ricorre solo nell’ipotesi di cui all’art. 84,comma primo, Cod. strada (“Locazione senza conducente”), in forza delquale «il veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando illocatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione dellocatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.» In tale ipotesi,il rapporto è inquadrabile nello schema della locazione, la quale puòesplicarsi in più forme, tutte caratterizzate per l’obbligazionefondamentale del conduttore di restituzione della cosa locata, dopoessersene servito per un tempo prestabilito.È stato affermato da tempo da questa Suprema Corte che nelcontratto di locazione, quando il conduttore acquista la detenzione dellacosa che entra così nell’ambito della sua disponibilità, su di lui ricadono irischi inerenti alla sua utilizzazione, con la conseguenza che, se conl’attribuzione del godimento della cosa il locatore mette a disposizione delconduttore l’attività di suoi dipendenti per l’utilizzazione della cosa stessa,questi agiscono come preposti del conduttore, senza che tale circostanzafaccia venir meno la natura di locatio rei propria del rapporto (v. Cass. 15gennaio 2002 n. 378; Cass. 10 febbraio 1999, n. 1127; Cass. 29 agosto1997 n. 8248; Cass. 19 luglio 1985 n. 4294; Cass. 6 gennaio 1982 n. 7;Cass. 24 gennaio 1979 n. 544).Più di recente, partendo dalla definizione in termini di trasportocontenuta nell’art. 85 Cod. strada del servizio di noleggio di autobus conconducente, è stato osservato che si è in presenza di un contratto “in cuiun soggetto, denominato vettore, si obbliga a fronte di un corrispettivo, atrasferire persone o cose da un luogo ad un altro (art. 1678 c.c.), le cuidifferenziazioni possono essere basate sia sull’oggetto del trasferimento(persone o cose), sia sull’ambiente nel quale il servizio sia prestato”(Cass., sez. V, 1 luglio 2022 n. 21048).Al riguardo, è stato pure evidenziato: «In tema di determinazionedei coefficienti di ammortamento, poiché l’attività di noleggio diPag. 7 di 11Numero registro generale 6470/2024Numero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 20996/2026Data pubblicazione 20/06/2026autovetture senza conducente non integra un contratto di trasporto ma sisostanzia nella stipulazione di contratti di locazione con i quali ilnoleggiatore concede l’utilizzo di una cosa mobile all'altra parte versocorrispettivo per un determinato periodo, ad essa non si applica ilcoefficiente del 30 per cento del costo delle autovetture utilizzate, previstodalla tabella allegata al d.m. 31 dicembre 1988 per i "Servizi di trasportopersone con autovettura da piazza e da rimessa"- voce "Autovetture ingenere (servizio pubblico)", bensì quello inferiore del 25 per cento indicatodalla voce residuale "Autoveicoli, motoveicoli e simili"» (Cass., sez. V, 4ottobre 2017, n. 23145). Si è poi precisato: «Nel contratto di noleggio ci siobbliga a far godere di un bene e nel caso di specie, di un’autovettura, adun altro soggetto, che dunque dispone della stessa, utilizzandoladirettamente per lo scopo alla quale essa è preordinata. L’ipotesi in cui ilgodimento dell’autovettura si realizzi tramite l’intervento di un terzosoggetto che la conduca integra una fattispecie più prossima a quella delcontratto di trasporto, il cui oggetto non è solo il generico uso egodimento di un bene, ma anche l’obbligo di un soggetto di trasferire coseo persone da un luogo ad un altro a fronte di un corrispettivo” (Cass.21048/2022, cit.; più di recente v. Cass., sez. II, 18 novembre 2024 nn.29653/29656).Conclusivamente, il servizio di noleggio di autobus con conducenteva ricondotto al contratto di trasporto ex art. 1678 c.c. e non a quellodella locazione ex art. 1571 c.c., poiché, nella prospettiva della causa inconcreto assolta dal contratto, il noleggiatore non è immesso nelladisponibilità del mezzo (non ha la detenzione del bene dietro pagamentodel corrispettivo), ma beneficia dell’attività del noleggiante che provvedeall’attività di trasporto (di persone o cose) da un luogo a un altro.2.2. La Corte d’appello di Bari si è discostata dagli indicati principi didiritto, laddove ha affermato che “il contratto di trasporto segue quello dinoleggio ed è stipulato tra soggetti diversi, il noleggiatore del mezzo ed isoggetti trasportati. La giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. I, ord.Pag. 8 di 11Numero registro generale 6470/2024Numero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 20996/2026Data pubblicazione 20/06/20266.04.2018 n. 8481) ha avvicinato la tipologia contrattuale in argomentoalla locazione, in quanto viene soltanto messo a disposizione ilmacchinario e, eventualmente, l'addetto al suo utilizzo, senza alcunaingerenza nell'attività d'impresa e nell'organizzazione dell'utilizzatore.Pertanto, in conseguenza di tale accostamento, potrebbe al più postularsiun termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2948 n. 3) c.c.,non trascorso allorquando, nel 2018, venne ad iniziativa della Capursodepositato il decreto ingiuntivo con la relativa domanda di pagamento”(sentenza impugnata, da pagina 4, penultimo capoverso, a pagina 5,secondo capoverso).La corte pugliese ha impropriamente richiamato Cass. 8481/2018, intema di «nolo a caldo» di un macchinario concesso in uso a unappaltatore, unitamente alla messa a disposizione di un addetto al suoutilizzo, per la realizzazione di un’opera a proprio rischio e gestione,poiché, nel caso di specie, l’attività di trasporto è stata svolta dal Capursosenza alcuna evidenza che Autoservizi fosse stata posta nella detenzionedel mezzo e senza essersi ingerita in alcun modo nell’uso dell’autobus enella concreta prestazione dei servizi di trasporto. Il giudice del secondogrado erroneamente è giunto a ipotizzare una sequenza temporale dianteposizione del noleggio rispetto al trasporto, mentre il noleggiatore si èavvalso dei servizi resi dall’appellato, ancorché a beneficio di terzi.Del pari, la Corte d’appello ha erroneamente escluso la rilevanzadella legge n. 218/2003, ritenendo a torto che tale disciplina pubblicistica— in quanto preordinata alla tutela della concorrenza — sia priva di riflessiprivatistici e quindi inconferente ai fini della qualificazione del rapporto.Tale legge, invero, pur senza novellare il codice civile, detta le regole delmercato dei servizi di trasporto mediante noleggio con conducentemuovendo dall'imprescindibile presupposto che tale fattispecie integra, perl'appunto, una specie del genere contratto di trasporto, in continuitàsistematica con quanto già previsto dagli artt. 84 e 85 Cod. strada e dallalegge n. 21/1992.Pag. 9 di 11Numero registro generale 6470/2024Numero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 20996/2026Data pubblicazione 20/06/2026Sotto un diverso profilo, il vizio di qualificazione del rapportocontrattuale si è riflesso, inevitabilmente, sul tema della prescrizioneapplicabile. Una volta ricondotta la fattispecie nell'alveo del trasporto, ladisciplina regolatrice non può che essere quella dell'art. 2951 c.c.,restando a tal fine indifferente anche l'eventuale richiamo alla figuradell'appalto. Come più volte ribadito da questa Suprema Corte, infatti, “iltermine annuale di prescrizione dei diritti nascenti dal contrattodi trasporto, previsto dall'art. 2951 c.c., trova applicazione anche quandole varie prestazioni di trasporto siano rese in esecuzione di un unicocontratto (misto) di appalto di servizi di trasporto, dovendosi in taleipotesi far riferimento alla normativa in tema di trasporto per individuarequelle norme che, come la durata della prescrizione, sono intimamentecollegate alla concreta tipologia della prestazione” (Cass., sez. III, 25marzo 2025 n. 7942; Cass., sez. I, 18 dicembre 2015 n. 25517; Cass.,sez. 3, 30 novembre 2010 n. 24265; Cass., sez. III, 13 settembre 1997 n.9128; Cass., sez. III, 21 ottobre 1997 n. 10332; Cass., sez. III, 6dicembre 1996 n. 10894).Va tuttavia osservato che, nel procedere al nuovo esame nei limitidelle tempestive allegazioni delle parti, il giudice di rinvio – a fronte dellatesi del [OSCURATO:PERSONA] circa l'avvenuta rinuncia alla prescrizione ex art. 2937c.c. – dovrà verificare se l'eccezione sollevata dal debitore, valutata allaluce del contesto complessivo del rapporto e della condotta osservata daicontraenti successivamente all'esecuzione dei trasporti, risulti conforme alcanone di buona fede contrattuale, alla luce dei principi espressi da Cass.,sez. III, 17 marzo 2026 n. 6270.3. Accolto dunque il ricorso per quanto di ragione, la sentenza vacassata, rinviando - anche per le spese del giudizio di legittimità - allaCorte d’appello di Bari in diversa composizione per un nuovo esame. P.Q.MPag. 10 di 11Numero registro generale 6470/2024Numero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 20996/2026Data pubblicazione 20/06/2026accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello diBari.Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026Il PresidenteChiara GraziosiPag. 11 di 11