CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10210/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 385 cod. pen., per difetto del dolo, con il secondo motivo, l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., a causa della mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, con il terzo motivo, l'inosservanza dell'art. 385, quarto comma, cod. pen., stante l'estrema brevità dell'evasione commessa, e, con il quarto, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.; Considerato che i motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di appello, con corretti argomenti con motivazione non manifestamente illogica, e, comunque, si risolvono in una sollecitazione ad un rinnovato sindacato di merito sui punti predetti, non consentito nel giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio 20