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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 05812/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 luglio 2021, il Tribunale di Palermo accoglieva l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., dal Procuratore della Repubblica di Palermo, avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale era stata dichiarata ex officio la cessazione degli effetti della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 56, 575 cod. pen., per decorrenza del termine di fase, ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. a) n. 3 cod. proc. pen..

A ragione della decisione, il Tribunale riteneva che, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020, la sospensione dei termini di custodia cautelare (dal 9.-3.2020 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) doveva reputarsi operativa al procedimento nei confronti del Maniscalco, all'epoca pendente nella fase delle indagini preliminari e che il richiamo effettuato dal G.I.P. alla sentenza di legittimità n. 17877 del 2021 non era pertinente al caso di specie, in quanto detta pronuncia, lungi dal dare luogo a un'ipotesi di overruling, si era limitata a ribadire un orientamento giurisprudenziale già affermato, concernente procedimenti pendenti in fase dibattimentale nei quali non era previsto il compimento di attività processuale; che, conseguentemente, alla data di ammissione del Maniscalco al giudizio abbreviato (1.4.2021), che aveva determinato la decorrenza del nuovo termine di fase previsto dall'art. 303, comma 1, lett. b -bis n. 3 cod. proc. pen., il termine di fase annuale previsto dall'art. 303 comma 1 lett. a) n. 3 cod. proc. pen., tenuto conto dell'indicata sospensione, non era ancora spirato.

Aggiungeva che la difesa del Maniscalco, in data 8.3.2021, aveva avanzato richiesta di riesame avverso l'ordinanza custodiale, manifestando la volontà di non trattare il procedimento incidentale e, quindi, di avvalersi della sospensione dei termini procedurali previsti dal D.L. n. 11/2021, volontà questa espressamente ribadita con successiva nota difensiva del 18.3.2020, tanto che il Tribunale aveva fissato l'udienza per la trattazione del riesame alla scadenza del periodo di sospensione e che l'operatività della disposta sospensione, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non potesse ritenersi limitata ai soli termini perentori previsti dall'art. 309 cod. pen..

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Maniscalco, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo "violazione e falsa applicazione degli artt. 83 D.L. 18/20 e 36 D.L. 23/2020, in relazione all'art. 303 cod. proc. pen., sanzionabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc pen.; manifesta illogicità della motivazione".

Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nell'estendere gli effetti della richiesta di sospensione dei termini decadenziali di cui all'art. 309 cod. proc. pen., effettuata in sede di riesame, anche ai termini di fase della misura cautelare; non sarebbe condivisibile quanto ritenuto dal Tribunale, che discostandosi dalle pronunce di legittimità, aveva affermato che la sospensione di cui all'art. 83 D.L. n. 18/2020 non operasse soltanto nella fase dibattimentale (in assenza di udienze) e che, invece, trovasse generalizzata applicazione nella fase delle indagini preliminari.

3. In data 30 dicembre 2021, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], contestualmente nominato difensore di fiducia del Maniscalco (con revoca di ogni altra precedente nomina) ha fatto pervenire presso la Cancelleria di questa Corte memoria con la quale ha ribadito le ragioni poste a fondamento del ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito esplicitate.

E in vero, va osservato che il comma 2, prima parte dell'articolo 83 del decreto - legge 17 marzo 2020, aggiornato dal decreto - legge 8 aprile 2020, n. 23, con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e le ulteriori modifiche apportate con decreto legge 30 aprile 2020, stabilisce testualmente che "dal 9 marzo all'il maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata i termini stabiliti per le indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali".

Lo stesso articolo 83, al comma 4, aggiunge che "nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agii articoli 303 e 308 del codice di procedura penale".

2. Dal combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'articolo 83 su citato risulta pacifica l'applicabilità della sospensione dei termini ex articolo 303 cod. proc. pen. nel procedimento che vedeva il Maniscalco indagato in un giudizio pendente in sede di indagini preliminari (in tal senso cfr.: Cass. pen., sez. 2, sentenza n. 22987 del 21 dicembre 2020, depositata il 10 giugno 2021; Cass. pen., sez. 2, sentenza n: 18991 del 9 febbraio 2021).

3. Va, altresì, precisato che il comma 3 dell'articolo 83 citato prevede che le disposizioni del comma 2 non operano in alcuni casi ritenuti a "urgenza assoluta" (da trattare, quindi, comunque) e in altri casi considerati a "urgenza relativa" (da trattare solo a richiesta di parte), in nessuno dei quali rientra, però, la fattispecie in esame.Con specifico riguardo ai casi considerati a "urgenza relativa" (da trattare cioè solo a richiesta di parte), va rilevato come la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la richiesta di trattazione del procedimento debba essere formulata espressamente dall'interessato o dal suo difensore e che la necessità di una richiesta espressa di procedere, non altrimenti surrogabile, come unico atto idoneo a evitare la produzione dell'effetto sospensivo da rivolgersi all'autorità giudiziaria preposta alla fase in cui il procedimento pende, discende dalla stessa ratio che ha supportato l'introduzione in via di urgenza di una disciplina emergenziale, funzionale a consentire una razionale organizzazione dell'operatività degli uffici giudiziari e del relativo servizio in tempi di pandemia (cfr. Cass. Sez. 1, n. 46773 del 25/11/2021; Cass. Sez. 1, n. 46735 del 25/11/2021).

Così che la norma in questione è stata correttamente applicata dal Tribunale di Palermo nell'ordinanza impugnata.

4. Per completezza della trattazione e per rispondere compiutamente alla censura difensiva, il Collegio osserva che la sentenza della sezione 4, n. 17787 del 15 aprile 2021 (citata nell'ordinanza), così come quella della stessa sezione n. 12161 del 24 marzo 2021, si riferisce a una fattispecie ben diversa da quella in esame, nella quale la sospensione prevista nel periodo di epidemia non aveva inciso in alcun modo nel procedimento a carico dell'imputato.

Cosicché la doglianza in esame risulta infondata.

5. Né a diversa conclusione può addivenirsi sulla base del rilievo difensivo dell'autonomia reciproca che contraddistingue il rapporto tra procedimento principale e procedimento incidentale di riesame del titolo custodiale, più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (sul punto cfr. le già citate sentenze n. 46773 e 46735 del 25/11/2021), sicché il Tribunale avrebbe errato nell'estendere gli effetti della richiesta di sospensione dei termini decadenziali di cui all'art. 309 cod. proc. pen., effettuata in sede di riesame, anche ai termini di fase della misura cautelare.

E ciò in quanto, alla stregua delle osservazioni svolte, per impedire il verificarsi dell'effetto sospensivo del termine di durata della misura cautelare, l'interessato o il suo difensore avrebbero dovuto presentare al pubblico ministero, titolare del procedimento in fase di indagini preliminari, una apposita richiesta di procedere.

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg.

Esec. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg.

Esec. cod. proc. pen..

Così deciso, 1'11 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 luglio 2021, il Tribunale di Palermo accoglieva l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., dal Procuratore della Repubblica di Palermo, avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale era stata dichiarata ex officio la cessazione degli effetti della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 56, 575 cod. pen., per decorrenza del termine di fase, ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. a) n. 3 cod. proc. pen.. A ragione della decisione, il Tribunale riteneva che, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020, la sospensione dei termini di custodia cautelare (dal 9.-3.2020 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) doveva reputarsi operativa al procedimento nei confronti del Maniscalco, all'epoca pendente nella fase delle indagini preliminari e che il richiamo effettuato dal G.I.P. alla sentenza di legittimità n. 17877 del 2021 non era pertinente al caso di specie, in quanto detta pronuncia, lungi dal dare luogo a un'ipotesi di overruling, si era limitata a ribadire un orientamento giurisprudenziale già affermato, concernente procedimenti pendenti in fase dibattimentale nei quali non era previsto il compimento di attività processuale; che, conseguentemente, alla data di ammissione del Maniscalco al giudizio abbreviato (1.4.2021), che aveva determinato la decorrenza del nuovo termine di fase previsto dall'art. 303, comma 1, lett. b -bis n. 3 cod. proc. pen., il termine di fase annuale previsto dall'art. 303 comma 1 lett. a) n. 3 cod. proc. pen., tenuto conto dell'indicata sospensione, non era ancora spirato. Aggiungeva che la difesa del Maniscalco, in data 8.3.2021, aveva avanzato richiesta di riesame avverso l'ordinanza custodiale, manifestando la volontà di non trattare il procedimento incidentale e, quindi, di avvalersi della sospensione dei termini procedurali previsti dal D.L. n. 11/2021, volontà questa espressamente ribadita con successiva nota difensiva del 18.3.2020, tanto che il Tribunale aveva fissato l'udienza per la trattazione del riesame alla scadenza del periodo di sospensione e che l'operatività della disposta sospensione, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non potesse ritenersi limitata ai soli termini perentori previsti dall'art. 309 cod. pen.. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Maniscalco, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo "violazione e falsa applicazione degli artt. 83 D.L. 18/20 e 36 D.L. 23/2020, in relazione all'art. 303 cod. proc. pen., sanzionabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc pen.; manifesta illogicità della motivazione". Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nell'estendere gli effetti della richiesta di sospensione dei termini decadenziali di cui all'art. 309 cod. proc. pen., effettuata in sede di riesame, anche ai termini di fase della misura cautelare; non sarebbe condivisibile quanto ritenuto dal Tribunale, che discostandosi dalle pronunce di legittimità, aveva affermato che la sospensione di cui all'art. 83 D.L. n. 18/2020 non operasse soltanto nella fase dibattimentale (in assenza di udienze) e che, invece, trovasse generalizzata applicazione nella fase delle indagini preliminari. 3. In data 30 dicembre 2021, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], contestualmente nominato difensore di fiducia del Maniscalco (con revoca di ogni altra precedente nomina) ha fatto pervenire presso la Cancelleria di questa Corte memoria con la quale ha ribadito le ragioni poste a fondamento del ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito esplicitate. E in vero, va osservato che il comma 2, prima parte dell'articolo 83 del decreto - legge 17 marzo 2020, aggiornato dal decreto - legge 8 aprile 2020, n. 23, con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e le ulteriori modifiche apportate con decreto legge 30 aprile 2020, stabilisce testualmente che "dal 9 marzo all'il maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata i termini stabiliti per le indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali". Lo stesso articolo 83, al comma 4, aggiunge che "nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agii articoli 303 e 308 del codice di procedura penale". 2. Dal combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'articolo 83 su citato risulta pacifica l'applicabilità della sospensione dei termini ex articolo 303 cod. proc. pen. nel procedimento che vedeva il Maniscalco indagato in un giudizio pendente in sede di indagini preliminari (in tal senso cfr.: Cass. pen., sez. 2, sentenza n. 22987 del 21 dicembre 2020, depositata il 10 giugno 2021; Cass. pen., sez. 2, sentenza n: 18991 del 9 febbraio 2021). 3. Va, altresì, precisato che il comma 3 dell'articolo 83 citato prevede che le disposizioni del comma 2 non operano in alcuni casi ritenuti a "urgenza assoluta" (da trattare, quindi, comunque) e in altri casi considerati a "urgenza relativa" (da trattare solo a richiesta di parte), in nessuno dei quali rientra, però, la fattispecie in esame.Con specifico riguardo ai casi considerati a "urgenza relativa" (da trattare cioè solo a richiesta di parte), va rilevato come la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la richiesta di trattazione del procedimento debba essere formulata espressamente dall'interessato o dal suo difensore e che la necessità di una richiesta espressa di procedere, non altrimenti surrogabile, come unico atto idoneo a evitare la produzione dell'effetto sospensivo da rivolgersi all'autorità giudiziaria preposta alla fase in cui il procedimento pende, discende dalla stessa ratio che ha supportato l'introduzione in via di urgenza di una disciplina emergenziale, funzionale a consentire una razionale organizzazione dell'operatività degli uffici giudiziari e del relativo servizio in tempi di pandemia (cfr. Cass. Sez. 1, n. 46773 del 25/11/2021; Cass. Sez. 1, n. 46735 del 25/11/2021). Così che la norma in questione è stata correttamente applicata dal Tribunale di Palermo nell'ordinanza impugnata. 4. Per completezza della trattazione e per rispondere compiutamente alla censura difensiva, il Collegio osserva che la sentenza della sezione 4, n. 17787 del 15 aprile 2021 (citata nell'ordinanza), così come quella della stessa sezione n. 12161 del 24 marzo 2021, si riferisce a una fattispecie ben diversa da quella in esame, nella quale la sospensione prevista nel periodo di epidemia non aveva inciso in alcun modo nel procedimento a carico dell'imputato. Cosicché la doglianza in esame risulta infondata. 5. Né a diversa conclusione può addivenirsi sulla base del rilievo difensivo dell'autonomia reciproca che contraddistingue il rapporto tra procedimento principale e procedimento incidentale di riesame del titolo custodiale, più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (sul punto cfr. le già citate sentenze n. 46773 e 46735 del 25/11/2021), sicché il Tribunale avrebbe errato nell'estendere gli effetti della richiesta di sospensione dei termini decadenziali di cui all'art. 309 cod. proc. pen., effettuata in sede di riesame, anche ai termini di fase della misura cautelare. E ciò in quanto, alla stregua delle osservazioni svolte, per impedire il verificarsi dell'effetto sospensivo del termine di durata della misura cautelare, l'interessato o il suo difensore avrebbero dovuto presentare al pubblico ministero, titolare del procedimento in fase di indagini preliminari, una apposita richiesta di procedere. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.. Così deciso, 1'11 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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