CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 16476/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8837/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 3348/2021 depositata il17/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza 3348/2021, la Corte di Appello di Milano, nell’ambito del giudizio di rinvio a seguito di cassazione con rinvio della Suprema Corte della precedente sentenza della Corte di Appello di Milano 1539/2019, ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] cittadino del Gambia, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte di Appello ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Paese di origine del richiedente. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il Ministero dell'Interno si è costituito con nota per la partecipazione alla discussione. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2 lett.g) e 14 lett.C) Dlgs 251/2007 nonché omesso esame di un fatto decisivo in riferimento all’art. 360 nr. 5 cpc perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso una situazione di minaccia grave alla vita ed alla persona del richiedente nel paese di origine senza avvalersi di COI pertinenti ed aggiornate. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione dell’art. 19 D.L.gs 286 del 1998 in merito alla richiesta di protezione umanitaria di cui all’art. art.5, c. 6, d.lgs. 286/1998 in riferimento all’art. 360 nr. 5 cpc in relazione alla domanda di protezione umanitaria, per non avere la Corte ritenuto il ricorrente vulnerabile ed effettuato un adeguato giudizio di comparazione. Il primo motivo è inammissibile. La Corte d’appello, applicando la sentenza rescindente di questa Corte ha valutato l’insussistenza dei presupposti per la protezione ex art. 14, lett. c) d.lgs. n. 251 del 2007, sulla base di informazioni attinte da fonti internazionali accreditate fino alla data della decisione, debitamente indicate, ed il mezzo contiene deduzioni di merito del tutto generiche, poiché non fondate su elementi di riscontro tratti da fonti più recenti. Il secondo motivo relativo alla protezione umanitaria è inammissibile in quanto generico, meritale, e fondato su astratte affermazioni di principio. Nel caso in esame la Corte d’appello effettuando il bilanciamento richiesto da Cass.S.U. 24413/2021, ha operato una comparazione tra le situazioni dei due paesi ed accertato che non sussiste una deprivazione dei diritti fondamentali nel paese di origine mentre nel paese di accoglienza lo straniero non è radicato dal punto di vista sociale e familiare. Infatti il predetto ha prodotto solo una lettera di assunzione per un lavoro a tempo determinato dal 5 febbraio al 30 giugno 2020 mentre nulla risulta in ordine a successivi rapporti di lavoro, alla situazione abitativa, ad eventuali legami familiari in Italia. Per quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in quanto l’Avvocatura si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per