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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 settembre 2025

Cassazione n. 30568/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 699/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 10397/2025 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 7/10/2024 visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, all’esito di rito abbreviato, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Treviso, riconosciuta la circostanza aggravante di cui all'art. 326, terzo comma, cod. pen., rideterminava la pena comminata a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione, confermando, nel resto, la sentenza del Tribunale di Treviso del 23 marzo 2021.

Si contesta all'imputato, quale militare appartenente alla Guardia di finanza di Treviso, al fine di procurare un indebito profitto a [OSCURATO:PERSONA] titolare di un ristorante bar sito a Treviso, di essersi avvalso illegittimamente di notizie di ufficio, le quali dovevano rimanere segrete, informando [OSCURATO:PERSONA] di un'imminente controllo della Guardia di finanza in materia di lavoro irregolare che avrebbe interessato il suo locale il 22 marzo 2018, così permettendo all'imprenditore di allontanare in tempo utile dal locale i lavoratori irregolari e compromettendo, quindi, ilnormale esito del controllo. [OSCURATO:PERSONA] commesso in epoca anteriore prossima al 22 marzo 2018.

Il Tribunale di Treviso aveva escluso l'aggravante di cui al terzo comma dell’art. 326 cod. pen. in ragione del difetto di prova circa l'esistenza del dolo specifico della fattispecie, «stante la mancata dimostrazione delle circostanze in cui l’imputato era venuto a conoscenza della informazione relativa al controllo in esame, che avrebbe dovuto essere esclusivamente nota ai colleghi della Guardia di Finanza impegnati nell'esecuzione del controllo». [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30568/2025 Roma, lì, 11/09/2025 La Corte di appello territoriale, a seguito di ricorso del Procuratore della Repubblica di Treviso, ha, invece, ritenuto sussistente la fattispecie inizialmente contestata, sottolineando che: - il dolo specifico si desumesse dalla natura della informazione segreta oggetto di indebita rivelazione; - l 'agire illecito dell' imputato mirasse ad avvantaggiare l'amico [OSCURATO:PERSONA] consentendogli di evitare le sanzioni derivanti dall'impiego di lavoratori in nero.

Inconferente è stata, infine, ritenuta la considerazione relativa alla mancata individuazione del “canale” che aveva consentito a [OSCURATO:PERSONA] di conoscere l'informazione riservata, e infondata la circostanza che l'imputato non fosse a conoscenza della data esatta del controllo.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del terzo comma dell'art. 326 cod. pen.

Entrambi i Giudici sono partiti da due premesse indimostrate: - che il [OSCURATO:PERSONA] avesse la disponibilità fattuale della notizia; - che detta notizia, della quale si contesta la conoscenza da parte del ricorrente per ragioni d'ufficio, fosse coperta dal segreto.

L'informazione oggetto di contestazione che si assume essere stata rivelata si configura come una mera affermazione dal contenuto indeterminato e generico.

In primo luogo, essa si riferisce genericamente ad attività di contrasto al lavoro irregolare, non ascrivibile in alcun modo all'ufficio del [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso conoscibile.

In secondo luogo, menziona in maniera vaga lo svolgersi di accertamenti ispettivi che rientrano esclusivamente nel patrimonio conoscitivo riservato all'ufficio di competenza.

La Corte di appello non ha valutato le deduzioni difensive, tra le quali: 1) la materiale impossibilità di disporre della notizia; 2) l'indeterminatezza circa la data e delle modalità dello specifico controllo; 3) l'inesistenza di un rapporto di amicizia tra le parti; 4) la natura generica e vaga della presunta rivelazione.

Ai sensi dell'art. 326 cod. pen., la notizia svelata deve essere segreta, deve avere natura specifica, deve risultare nella disponibilità fattuale dell’imputato e deve essere concretamente idonea a compromettere il buon andamento della pubblica amministrazione.

L'imputato si è, invece, limitato ad affermare un fatto di pubblico dominio, ossia l'esistenza di verifiche periodiche finalizzate al contrasto del lavoro irregolare, trattandosi di un'attività ordinaria.

La sentenza impugnata si discosta dalle recenti sentenze della Corte di cassazione che ritengono ricorra il primo comma dell'art. 326 cod. pen. quando venga rivelato da parte del pubblico agente un segreto d'ufficio, anche per fini di utilità patrimoniale, mentre ricorra la fattispecie del terzo comma quando il pubblico ufficiale sfrutti a scopo di profitto, patrimoniale non patrimoniale, lo specifico contenuto delle informazioni destinate a rimanere segrete e non il valore economico eventualmente derivante dalla loro rivelazione.

2.2. Vizio di motivazione, anche nelle forme del travisamento della prova, in relazione alle dichiarazioni rese dagli agenti della Guardia di finanza, i quali avevano specificato che nessuno poteva essere a conoscenza del controllo da loro deciso.

La Corte di appello ha attribuito un peso preponderante alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] senza considerare che queste sono state ridimensionate e, in parte, smentite dalle testimonianze dei dipendenti ascoltati, che non erano a conoscenza degli imminenti controlli e che il giorno del controllo si erano regolarmente recati al lavoro ed erano stati avvisati di tornare a casa con una telefonata dal datore di lavoro.

La Corte di appello ha omesso di considerare il contenuto completo della intercettazione telefonica tra l'imputato e la moglie, che evidenzia chiaramente l'assenza di qualsiasi rivelazione di notizia a [OSCURATO:PERSONA], nonché la più volte richiamata inesistenza di un rapporto di amicizia tra i due.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'assenza di motivazione rafforzata.

La Corte di appello ha omesso di fornire una motivazione adeguata circa la riqualificazione del reato contestato ai sensi dell'art. 326, terzo comma, cod. pen., limitandosi a sostenere che «non si comprende l'esclusione di detta aggravante».

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla erronea esclusione dell’art. 131-bis cod. pen.

La Corte di appello non ha considerato la natura generica della informazione eventualmente divulgata, l'assenza della identificazione di un danno concreto e quantificabile e la modestia dell'interesse eventualmente leso.

2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata ammissione alla messa alla prova.

Ai fini dell'applicabilità di tale istituto, il limite di pena edittale deve essere riferito alla fattispecie base del reato, senza considerare eventuali circostanze aggravanti comprese quelle ad effetto speciale.

Il giudice di primo grado, al momento in cui ha riqualificato il reato contestato ai sensi dell'art. 326, primo comma, cod. pen., rispetto alla contestazione della forma aggravata, non ha erroneamente accolto la richiesta di messa alla prova tempestivamente richiesta e depositata dalla difesa all'udienza del 22 ottobre 2020; la richiesta era subordinata espressamente alla riqualificazione del reato in corso di procedimento.

2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte di appello ha richiamato le medesime considerazioni utilizzate per escludere la particolare tenuità del fatto.

Non si è tenuto conto della collaborazione processuale dell'imputato, del suo percorso professionale esente da censure e costellato da encomi.

A carico dell'imputato vi è un'unica sentenza di patteggiamento per un precedente risalente a trenta anni fa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato limitatamente alla qualificazione del fatto contestato, che deve essere ricondotto nella fattispecie di cui all'art 326, primo comma, cod. pen.

La sentenza impugnata deve, conseguentemente, essere annullata con rinvio per la rideterminazione della pena ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia, che dovrà anche rivalutare il riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen. e la ammissione di [OSCURATO:PERSONA] alla messa alla prova e la concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.I primi tre motivi, aventi ad oggetto la commissione della condotta contestata e la riconducibilità della stessa alla fattispecie di cui al terzo comma dell’art. 326 cod. pen. possono essere trattati congiuntamente.

2.1. Occorre osservare che, secondo l'insegnamento di questa Suprema Corte, la rivelazione, da parte del pubblico ufficiale, di notizie ufficio destinate a rimanere segrete, anche se avvenga verso corrispettivo in danaro o altre utilità (circostanza che può, se del caso, comportare il concorso con il reato di corruzione), integra l'ipotesi delittuosa prevista dal comma primo dell'art. 326 cod. pen., e non quella prevista dal successivo comma terzo, per la cui configurabilità occorre che l'utilizzazione illegittima della notizia si concreti in un'azione diversa dalla mera trasmissione di essa ad estranei all'ufficio ovvero in una condotta di suo autonomo e diretto sfruttamento o impiego da parte dell' intraneus, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio» (Sez. 6, n. 39428 del 31/03/2015, Berlusconi, Rv. 264783; Sez. 1, n. 39514 del 0340/2007 - dep. 25/10/2007 -, Ferrari, Rv. 237747).

La disposizione dell'art. 326 cod. pen. pone, quindi, ad oggetto del primo comma la rivelazione della notizia e del terzo comma l'avvalersi della notizia stessa.

Il coordinamento delle due previsioni porta a concludere, e per motivi letterali (rivela - si avvale) e per motivi sistematici (concorso con la corruzione) e per motivi teleologici (superfluità altrimenti della previsione del terzo comma), nel senso che la condotta del pubblico ufficiale che riveli un segreto di ufficio è esaustivamente prevista nel primo comma, applicabile anche se tale rivelazione è fatta ai fini di utilità patrimoniale in adempimento di una promessa corruttiva, concorrendo in questo caso la corruzione con il delitto di cui alla disposizione in esame.

La fattispecie contemplata dal comma terzo riguarda, invece, l'illegittimo avvalersi da parte del pubblico ufficiale, che lo sfrutti per profitto patrimoniale o non patrimoniale, non del valore economico eventualmente derivante dalla rivelazione del segreto, ma proprio del contenuto economico o morale in sé delle informazioni che devono rimanere segrete.

Fattispecie che, dunque, non comporta necessariamente la rivelazione ad estranei del segreto e che, perciò, eventualmente concorre con quella già illustrata nel comma primo (cfr. Sez. 6, n. 37559 del 27/09/2007, Spinelli, Rv. 237447; Sez. 6, n. 4521 del 21/11/2019, Mangani, Rv. 278326 – 01).

2.2. La Corte di appello non si è conformata a tale principio di diritto, poiché, pur mettendo in evidenza, puntualmente, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 326, primo comma, ha ricondotto, poi la condotta contestata, erroneamente, nell’alveo della fattispecie di cui all’art. 326, terzo comma, cod. pen. 2.3.

Rileva, infatti, il Collegio che sussistono, nel caso in esame, gli estremi, del reato di cui all'art. 326, primo comma cod. pen., essendo risultato provato – come emerge dalla sentenza impugnata - che [OSCURATO:PERSONA] si limitò a rilevare a [OSCURATO:PERSONA] un segreto d’ufficio, e non anche a sfruttare, a scopo di profitto patrimoniale o non patrimoniale, lo specifico contenuto economico e morale, in sé considerato, delle informazioni destinate a rimanere segrete.

Partendo dal presupposto che l'interesse protetto dalla norma in esame è quello rappresentato dal buon funzionamento della [OSCURATO:PERSONA] attraverso il dovere di fedeltà del funzionario, la sentenza impugnata ha analiticamente esaminato il compendio probatorio, costituito: 1) dalle dichiarazioni della convivente di un lavoratore irregolare di [OSCURATO:PERSONA] (la quale riferiva di avere da lui appreso che il datore di lavoro aveva avuto una informazione riservata in ordine al controllo in procinto di essere attuato dalla Guardia di Finanza, sicché aveva potuto allontanare i lavoratori irregolari); 2) dai tabulati telefonici in uso a [OSCURATO:PERSONA], che consentivano di rilevare plurimi contatti tra detta utenza e quella intestata a [OSCURATO:PERSONA] (contatti particolarmente frequenti proprio in corrispondenza dell'esecuzione del controllo); 3) dai controlli sui tabulati effettuati in relazione al successivo controllo del 9 aprile 2018, che non avevano, invece, rilevato alcun contatto tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA]; 4) dal contenuto di una conversazione telefonica nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] definiva [OSCURATO:PERSONA] “il mio amico solito”; dalle dichiarazioni dei dipendenti del primo, che avevano riferito che, due giorni prima del controllo, [OSCURATO:PERSONA] aveva usufruito di una “soffiata” e che i rapporti tra de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano molto confidenziali; 5) dalla conversazione di [OSCURATO:PERSONA], non appena terminato il suo interrogatorio, con la moglie, nel corso della quale ammetteva di avere allertato il ristoratore, sia pure in modo indiretto; 6) dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che riferiva che l'imputato lo aveva informato due giorni prima del controllo ispettivo della Guardia di Finanza del 22 marzo 2018.

Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e i riscontri alle stesse, costituiti dalle intercettazioni e dai tabulati, restituiscono, in conclusione, la piena prova della responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 326 cod. pen.

Deve, infine, sottolinearsi che, ai fini dell'integrazione del delitto di rivelazione di segreti d'ufficio ex art. 326, comma primo, cod. pen., è necessario che la notizia rivelata inerisca all'ufficio pubblico ricoperto dal pubblico agente e sia destinata a rimanere segreta (tale non essendo quella che il destinatario abbia titolo legittimo a conoscere) e che la rivelazione avvenga in violazione dei doveri connessi alla funzione, ovvero utilizzando in modo distorto i poteri o le prerogative derivanti dalla stessa (Sez. 6, n. 31171 del 20/06/2023, Canu, Rv. 285085 – 02).

Trattasi di ciò che è, effettivamente, avvenuto.

2.4. Il fatto deve, in conclusione, essere qualificato nel reato di cui all’art. 326, primo comma, cod. pen. e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia per la rideterminazione della pena. 3.La Corte di appello, in sede di rinvio, dovrà prendere in considerazione anche l’istanza di cui all’art. 168-bis cod. pen. (già correttamente formulata dinnanzi al Tribunale di Treviso), che non aveva valutato, avendo ritenuto il fatto aggravato e, quindi, impossibile l’applicazione dell’istituto della messa alla prova per superamento del limite edittale di pena.

Per le stesse ragioni, dovranno essere riesaminate le istanze ex art. 131-bis e 62-bis cod. pen.

P.Q.M Qualificato il fatto contestato nel reato di cui all'art. 326, primo comma, cod. pen. annulla la sentenza impugnata e rinvia per la rideterminazione della pena ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia.

Così è deciso, 15/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 699/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 10397/2025 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 7/10/2024 visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, all’esito di rito abbreviato, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Treviso, riconosciuta la circostanza aggravante di cui all'art. 326, terzo comma, cod. pen., rideterminava la pena comminata a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione, confermando, nel resto, la sentenza del Tribunale di Treviso del 23 marzo 2021. Si contesta all'imputato, quale militare appartenente alla Guardia di finanza di Treviso, al fine di procurare un indebito profitto a [OSCURATO:PERSONA] titolare di un ristorante bar sito a Treviso, di essersi avvalso illegittimamente di notizie di ufficio, le quali dovevano rimanere segrete, informando [OSCURATO:PERSONA] di un'imminente controllo della Guardia di finanza in materia di lavoro irregolare che avrebbe interessato il suo locale il 22 marzo 2018, così permettendo all'imprenditore di allontanare in tempo utile dal locale i lavoratori irregolari e compromettendo, quindi, ilnormale esito del controllo. [OSCURATO:PERSONA] commesso in epoca anteriore prossima al 22 marzo 2018. Il Tribunale di Treviso aveva escluso l'aggravante di cui al terzo comma dell’art. 326 cod. pen. in ragione del difetto di prova circa l'esistenza del dolo specifico della fattispecie, «stante la mancata dimostrazione delle circostanze in cui l’imputato era venuto a conoscenza della informazione relativa al controllo in esame, che avrebbe dovuto essere esclusivamente nota ai colleghi della Guardia di Finanza impegnati nell'esecuzione del controllo». [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30568/2025 Roma, lì, 11/09/2025 La Corte di appello territoriale, a seguito di ricorso del Procuratore della Repubblica di Treviso, ha, invece, ritenuto sussistente la fattispecie inizialmente contestata, sottolineando che: - il dolo specifico si desumesse dalla natura della informazione segreta oggetto di indebita rivelazione; - l 'agire illecito dell' imputato mirasse ad avvantaggiare l'amico [OSCURATO:PERSONA] consentendogli di evitare le sanzioni derivanti dall'impiego di lavoratori in nero. Inconferente è stata, infine, ritenuta la considerazione relativa alla mancata individuazione del “canale” che aveva consentito a [OSCURATO:PERSONA] di conoscere l'informazione riservata, e infondata la circostanza che l'imputato non fosse a conoscenza della data esatta del controllo. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del terzo comma dell'art. 326 cod. pen. Entrambi i Giudici sono partiti da due premesse indimostrate: - che il [OSCURATO:PERSONA] avesse la disponibilità fattuale della notizia; - che detta notizia, della quale si contesta la conoscenza da parte del ricorrente per ragioni d'ufficio, fosse coperta dal segreto. L'informazione oggetto di contestazione che si assume essere stata rivelata si configura come una mera affermazione dal contenuto indeterminato e generico. In primo luogo, essa si riferisce genericamente ad attività di contrasto al lavoro irregolare, non ascrivibile in alcun modo all'ufficio del [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso conoscibile. In secondo luogo, menziona in maniera vaga lo svolgersi di accertamenti ispettivi che rientrano esclusivamente nel patrimonio conoscitivo riservato all'ufficio di competenza. La Corte di appello non ha valutato le deduzioni difensive, tra le quali: 1) la materiale impossibilità di disporre della notizia; 2) l'indeterminatezza circa la data e delle modalità dello specifico controllo; 3) l'inesistenza di un rapporto di amicizia tra le parti; 4) la natura generica e vaga della presunta rivelazione. Ai sensi dell'art. 326 cod. pen., la notizia svelata deve essere segreta, deve avere natura specifica, deve risultare nella disponibilità fattuale dell’imputato e deve essere concretamente idonea a compromettere il buon andamento della pubblica amministrazione. L'imputato si è, invece, limitato ad affermare un fatto di pubblico dominio, ossia l'esistenza di verifiche periodiche finalizzate al contrasto del lavoro irregolare, trattandosi di un'attività ordinaria. La sentenza impugnata si discosta dalle recenti sentenze della Corte di cassazione che ritengono ricorra il primo comma dell'art. 326 cod. pen. quando venga rivelato da parte del pubblico agente un segreto d'ufficio, anche per fini di utilità patrimoniale, mentre ricorra la fattispecie del terzo comma quando il pubblico ufficiale sfrutti a scopo di profitto, patrimoniale non patrimoniale, lo specifico contenuto delle informazioni destinate a rimanere segrete e non il valore economico eventualmente derivante dalla loro rivelazione. 2.2. Vizio di motivazione, anche nelle forme del travisamento della prova, in relazione alle dichiarazioni rese dagli agenti della Guardia di finanza, i quali avevano specificato che nessuno poteva essere a conoscenza del controllo da loro deciso. La Corte di appello ha attribuito un peso preponderante alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] senza considerare che queste sono state ridimensionate e, in parte, smentite dalle testimonianze dei dipendenti ascoltati, che non erano a conoscenza degli imminenti controlli e che il giorno del controllo si erano regolarmente recati al lavoro ed erano stati avvisati di tornare a casa con una telefonata dal datore di lavoro. La Corte di appello ha omesso di considerare il contenuto completo della intercettazione telefonica tra l'imputato e la moglie, che evidenzia chiaramente l'assenza di qualsiasi rivelazione di notizia a [OSCURATO:PERSONA], nonché la più volte richiamata inesistenza di un rapporto di amicizia tra i due. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'assenza di motivazione rafforzata. La Corte di appello ha omesso di fornire una motivazione adeguata circa la riqualificazione del reato contestato ai sensi dell'art. 326, terzo comma, cod. pen., limitandosi a sostenere che «non si comprende l'esclusione di detta aggravante». 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla erronea esclusione dell’art. 131-bis cod. pen. La Corte di appello non ha considerato la natura generica della informazione eventualmente divulgata, l'assenza della identificazione di un danno concreto e quantificabile e la modestia dell'interesse eventualmente leso. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata ammissione alla messa alla prova. Ai fini dell'applicabilità di tale istituto, il limite di pena edittale deve essere riferito alla fattispecie base del reato, senza considerare eventuali circostanze aggravanti comprese quelle ad effetto speciale. Il giudice di primo grado, al momento in cui ha riqualificato il reato contestato ai sensi dell'art. 326, primo comma, cod. pen., rispetto alla contestazione della forma aggravata, non ha erroneamente accolto la richiesta di messa alla prova tempestivamente richiesta e depositata dalla difesa all'udienza del 22 ottobre 2020; la richiesta era subordinata espressamente alla riqualificazione del reato in corso di procedimento. 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ha richiamato le medesime considerazioni utilizzate per escludere la particolare tenuità del fatto. Non si è tenuto conto della collaborazione processuale dell'imputato, del suo percorso professionale esente da censure e costellato da encomi. A carico dell'imputato vi è un'unica sentenza di patteggiamento per un precedente risalente a trenta anni fa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato limitatamente alla qualificazione del fatto contestato, che deve essere ricondotto nella fattispecie di cui all'art 326, primo comma, cod. pen. La sentenza impugnata deve, conseguentemente, essere annullata con rinvio per la rideterminazione della pena ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia, che dovrà anche rivalutare il riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen. e la ammissione di [OSCURATO:PERSONA] alla messa alla prova e la concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.I primi tre motivi, aventi ad oggetto la commissione della condotta contestata e la riconducibilità della stessa alla fattispecie di cui al terzo comma dell’art. 326 cod. pen. possono essere trattati congiuntamente. 2.1. Occorre osservare che, secondo l'insegnamento di questa Suprema Corte, la rivelazione, da parte del pubblico ufficiale, di notizie ufficio destinate a rimanere segrete, anche se avvenga verso corrispettivo in danaro o altre utilità (circostanza che può, se del caso, comportare il concorso con il reato di corruzione), integra l'ipotesi delittuosa prevista dal comma primo dell'art. 326 cod. pen., e non quella prevista dal successivo comma terzo, per la cui configurabilità occorre che l'utilizzazione illegittima della notizia si concreti in un'azione diversa dalla mera trasmissione di essa ad estranei all'ufficio ovvero in una condotta di suo autonomo e diretto sfruttamento o impiego da parte dell' intraneus, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio» (Sez. 6, n. 39428 del 31/03/2015, Berlusconi, Rv. 264783; Sez. 1, n. 39514 del 0340/2007 - dep. 25/10/2007 -, Ferrari, Rv. 237747). La disposizione dell'art. 326 cod. pen. pone, quindi, ad oggetto del primo comma la rivelazione della notizia e del terzo comma l'avvalersi della notizia stessa. Il coordinamento delle due previsioni porta a concludere, e per motivi letterali (rivela - si avvale) e per motivi sistematici (concorso con la corruzione) e per motivi teleologici (superfluità altrimenti della previsione del terzo comma), nel senso che la condotta del pubblico ufficiale che riveli un segreto di ufficio è esaustivamente prevista nel primo comma, applicabile anche se tale rivelazione è fatta ai fini di utilità patrimoniale in adempimento di una promessa corruttiva, concorrendo in questo caso la corruzione con il delitto di cui alla disposizione in esame. La fattispecie contemplata dal comma terzo riguarda, invece, l'illegittimo avvalersi da parte del pubblico ufficiale, che lo sfrutti per profitto patrimoniale o non patrimoniale, non del valore economico eventualmente derivante dalla rivelazione del segreto, ma proprio del contenuto economico o morale in sé delle informazioni che devono rimanere segrete. Fattispecie che, dunque, non comporta necessariamente la rivelazione ad estranei del segreto e che, perciò, eventualmente concorre con quella già illustrata nel comma primo (cfr. Sez. 6, n. 37559 del 27/09/2007, Spinelli, Rv. 237447; Sez. 6, n. 4521 del 21/11/2019, Mangani, Rv. 278326 – 01). 2.2. La Corte di appello non si è conformata a tale principio di diritto, poiché, pur mettendo in evidenza, puntualmente, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 326, primo comma, ha ricondotto, poi la condotta contestata, erroneamente, nell’alveo della fattispecie di cui all’art. 326, terzo comma, cod. pen. 2.3. Rileva, infatti, il Collegio che sussistono, nel caso in esame, gli estremi, del reato di cui all'art. 326, primo comma cod. pen., essendo risultato provato – come emerge dalla sentenza impugnata - che [OSCURATO:PERSONA] si limitò a rilevare a [OSCURATO:PERSONA] un segreto d’ufficio, e non anche a sfruttare, a scopo di profitto patrimoniale o non patrimoniale, lo specifico contenuto economico e morale, in sé considerato, delle informazioni destinate a rimanere segrete. Partendo dal presupposto che l'interesse protetto dalla norma in esame è quello rappresentato dal buon funzionamento della [OSCURATO:PERSONA] attraverso il dovere di fedeltà del funzionario, la sentenza impugnata ha analiticamente esaminato il compendio probatorio, costituito: 1) dalle dichiarazioni della convivente di un lavoratore irregolare di [OSCURATO:PERSONA] (la quale riferiva di avere da lui appreso che il datore di lavoro aveva avuto una informazione riservata in ordine al controllo in procinto di essere attuato dalla Guardia di Finanza, sicché aveva potuto allontanare i lavoratori irregolari); 2) dai tabulati telefonici in uso a [OSCURATO:PERSONA], che consentivano di rilevare plurimi contatti tra detta utenza e quella intestata a [OSCURATO:PERSONA] (contatti particolarmente frequenti proprio in corrispondenza dell'esecuzione del controllo); 3) dai controlli sui tabulati effettuati in relazione al successivo controllo del 9 aprile 2018, che non avevano, invece, rilevato alcun contatto tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA]; 4) dal contenuto di una conversazione telefonica nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] definiva [OSCURATO:PERSONA] “il mio amico solito”; dalle dichiarazioni dei dipendenti del primo, che avevano riferito che, due giorni prima del controllo, [OSCURATO:PERSONA] aveva usufruito di una “soffiata” e che i rapporti tra de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano molto confidenziali; 5) dalla conversazione di [OSCURATO:PERSONA], non appena terminato il suo interrogatorio, con la moglie, nel corso della quale ammetteva di avere allertato il ristoratore, sia pure in modo indiretto; 6) dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che riferiva che l'imputato lo aveva informato due giorni prima del controllo ispettivo della Guardia di Finanza del 22 marzo 2018. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e i riscontri alle stesse, costituiti dalle intercettazioni e dai tabulati, restituiscono, in conclusione, la piena prova della responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 326 cod. pen. Deve, infine, sottolinearsi che, ai fini dell'integrazione del delitto di rivelazione di segreti d'ufficio ex art. 326, comma primo, cod. pen., è necessario che la notizia rivelata inerisca all'ufficio pubblico ricoperto dal pubblico agente e sia destinata a rimanere segreta (tale non essendo quella che il destinatario abbia titolo legittimo a conoscere) e che la rivelazione avvenga in violazione dei doveri connessi alla funzione, ovvero utilizzando in modo distorto i poteri o le prerogative derivanti dalla stessa (Sez. 6, n. 31171 del 20/06/2023, Canu, Rv. 285085 – 02). Trattasi di ciò che è, effettivamente, avvenuto. 2.4. Il fatto deve, in conclusione, essere qualificato nel reato di cui all’art. 326, primo comma, cod. pen. e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia per la rideterminazione della pena. 3.La Corte di appello, in sede di rinvio, dovrà prendere in considerazione anche l’istanza di cui all’art. 168-bis cod. pen. (già correttamente formulata dinnanzi al Tribunale di Treviso), che non aveva valutato, avendo ritenuto il fatto aggravato e, quindi, impossibile l’applicazione dell’istituto della messa alla prova per superamento del limite edittale di pena. Per le stesse ragioni, dovranno essere riesaminate le istanze ex art. 131-bis e 62-bis cod. pen. P.Q.M Qualificato il fatto contestato nel reato di cui all'art. 326, primo comma, cod. pen. annulla la sentenza impugnata e rinvia per la rideterminazione della pena ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia. Così è deciso, 15/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30568/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris