CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42698/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 22044/22 CANDURA 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per Candura e per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. cit. per [OSCURATO:PERSONA]); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nell'interesse di Candura, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale non è consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche; Considerato che anche la doglianza che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e di conseguenza l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondata perché, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 8); Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], attinenti all'asserito difetto di motivazione quanto alla responsabilità per il reato contestato e al trattamento sanzionatorio (anche con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche), pur articolati, sono manifestamente infondati poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori sia quanto alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato che quanto alla determinazione della pena; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende