CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2024
Cassazione n. 35444/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa con ordinanza del TRIB.SEZ.DIST. di ISCHIA del 12/06/2024 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti; esaminati i motivi della richiesta di F. Masullo; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'istanza di rimessione del procedimento proposta da [OSCURATO:PERSONA], reiterata con la memoria del 20 novembre 2023 e successivi atti, è inammissibile perché proposta per motivi manifestamente infondati, poiché le ragioni dedotte appaiono vaghe, generiche e non idonee a configurare l'esistenza di una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo; Ritenuto che l'istante va condannato alle spese del procedimento; P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna l'istante al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso il 9 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]