CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39785/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 26 settembre 2019 dal Tribunale di Bari in relazione a fattispecie di usura. 2. Avverso tale provvedimento propongono ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Michele articolando i seguenti motivi qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disp att cod proc pen, nei limiti strettamente necessari per la motivazione 2.1. violazione di legge con riferimento all'art. 521 c.p.p. e 644 c.p. ed il correlato vizio della motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità. Secondo la difesa, il fatto che gli assegni consegnati dalle persone offese fossero non compilati dimostrerebbe la mancanza di interessi usurari e comunque della prova di un accordo tra le parti. Vi sarebbe inoltre la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza mancando nel capo di imputazione sub a) alcun riferimento agli assegni in bianco. Ne conseguirebbe che il fatto per cui è intervenuta la condanna risulterebbe diverso rispetto a quello in imputazione perché presenterebbe connotati difformi da quelli descritti nella contestazione originaria in cui si contestava al [OSCURATO:PERSONA] di aver raggiunto un accordo usurario consacrato nella consegna di titoli di credito postdatati con l'indicazione di un tasso usurario nella misura del 10% mensile. 2.2. Travisamento del fatto e vizio di motivazione in conseguenza del fatto che la condanna è avvenuta sulla base di dichiarazioni della costituita parte civile prive di riscontro. Irrilevanti sarebbero sotto tale aspetto le dichiarazioni dei testi BRUNETTI Antonio, Delfina e [OSCURATO:PERSONA] e di DEMONTE Maria in quanto tutti costituiti parte civile. La Corte territoriale non avrebbe inoltre considerato che il teste [OSCURATO:PERSONA] Ottavio avrebbe smentito le accuse rese dalle costituite parti civili. (riferisce il ricorrente che "escusso ex art. 195 c.p.p. all'udienza del 24 gennaio 2019 [vedasi verbale stenotipico dell'udienza allegato sub n. 411 il teste [OSCURATO:PERSONA] dichiarava invece una circostanza completamente diversa da quella riferita ovvero che nel 2009 quando si accordò con il [OSCURATO:PERSONA] per la vendita dell'uva non solo non era presente nessuno (neanche gli imputati), specificando altresì ulteriori circostanze particolarmente significative: di non conoscere l'imputato [OSCURATO:PERSONA]; di non aver mai appreso dal Brunetti delle sue difficoltà economiche; di non aver mai sotto fatturato l'acquisto e di aver proceduto ad una vendita assolutamente regolare, con relativa fattura che in effetti faceva pervenire in cancelleria come da accordi intercorsi con il Tribunale.") Nemmeno la documentazione bancaria, gli assegni e il decreto prefettizio in atti avrebbero alcuna valenza di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA]- ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo ordine di motivi è manifestamente infondato posto che le specificazioni contenute nel capo di imputazione implicano un sostanziale riferimento al modo in cui gli assegni sono stati riempiti senza che vi sia contestazione specifica sul punto. Nemmeno appare possibile individuare alcuna discrepanza tra imputazione e condanna anche in conseguenza delle ulteriori specificazioni presenti nella imputazione in relazione alla natura e ai termini del patto usurario. 3. Il secondo ordine di motivi risulta essere manifestamente infondato. L'esistenza di documentazione bancaria e di assegni che confermano gli assunti delle parti civili risultano elementi che testimoniano una granitica coerenza estrinseca delle dichiarazioni stesse che legittimamente sono stato ritenute idonee a fondare la condanna. Tale coerenza sussiste anche ove si considerino la piena rispondenza delle dichiarazioni delle persone offese. Le dichiarazioni BARBANENTE sono state valutate in maniera logica in conseguenza della mancanza di alcun elemento nel contesto del fascicolo processuale che ne potesse riscontrare la credibilità . 3.1. Deve quindi rilevarsi che il motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Come visto, nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare come detto esente da vizi perché fondato su dì una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend